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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 19408/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria difensiva pervenuta in data 16/03/2023 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel replicare alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 29 dicembre 2022, il Tribunale di Roma sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Latina emessa in data 2 dicembre 2022, con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a nove ipotesi di furto pluriaggravato di autovetture.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso Antonini, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nel motivo qui di seguito enunciato.2.1.

Con l'unico motivo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione operata dal Giudice del Riesame e all'adeguatezza della misura applicata.

2.1.1. Il provvedimento impugnato - lamenta il ricorrente - ha riportato pedissequamente quanto indicato nell'ordinanza genetica senza alcun vaglio critico delle prospettazioni difensive offerte in relazione alla collocazione di Antonini nell'ambito dei fatti contestatigli nonché al ruolo dallo stesso ricoperto, in assenza peraltro di riscontri di natura telefonica.

Questa prima doglianza è stata reiterata nella nota di replica successivamente depositata.

2.1.2. Inoltre, il Tribunale ha formulato apoditticamente una prognosi sfavorevole circa l'osservanza di prescrizioni legate a misure meno afflittive di quella degli arresti domiciliari, non valutando adeguatamente il percorso virtuoso da poco intrapreso dal ricorrente attraverso lo svolgimento di attività lavorativa di operatore ecologico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della ordinanza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.

È altresì generico nella parte in cui ripropone in sede di legittimità analoghe censure sollevate con l'istanza di riesame in punto di gravità indiziaria e sussistenza delle esigenze cautelari, senza fornire elementi diversi ed ulteriori atti ad intaccare la puntuale ricostruzione fornita dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, che è stata del tutto legittimamente richiamata dal Tribunale del riesame per relationem. 1.1.Quanto alla sussistenza del grave compendio indiziario, dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge come il Tribunale del Riesame, abbia, con motivazione congrua e puntuale, ricavato dalle indagini svolte un grave compendio indiziario nei confronti dell'indagato, come indicato a pag. 2 del provvedimento impugnato, facendo riferimento alle immagini della videosorveglianza, e ai dati del GPS dell'autovettura in uso al coindagato unitamente alla circostanza che Antonini è stato riconosciuto in diversi casi quale autore materiale dei furti.

L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha altresì risposto alle specifiche censure relative alla mancanza di elementi indizianti ricavabili dall'utenza telefonica nella sua disponibilità.Va peraltro evidenziato, avuto riguardo alla motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame e al suo rapporto con l'ordinanza genetica che: "L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)." (ex multis Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, (2021), Rv. 280603).

1.2. Anche la motivazione fornita in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari appare incensurabile in questa sede, avendo il Tribunale per il Riesame fornito una motivazione immune da vizi logici e puntuale con la quale ha evidenziato che: - il diverso procedimento cautelare nel quale il giudice procedente aveva ravvisato la cessazione delle esigenze cautelari era relativa a una contestazione ben più circoscritta rispetto ai fatti oggetto del caso di specie, questi ultimi più gravi e di spessore ben più allarmante; -il "percorso rieducativo" intrapreso con lo svolgimento di attività lavorativa era da considerarsi "inconsistente" in quanto limitato a soli due mesi; inoltre non aveva impedito al ricorrente di porre in essere le condotte oggetto di contestazione.

L'ordinanza impugnata sul punto appare pienamente aderente a quanto affermato da questa Corte che ha ritenuto che: "In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non assume rilevanza l'assenza di formali inosservanze alle prescrizioni accessorie nell'esecuzione di analoga misura applicata in procedimenti diversi, ove risulti accertato che non sia valsa ad impedire la reiterazione del reato". (Sez. 5, n. 12095 del 20/01/2021, Rv. 280751).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 16/03/2023 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel replicare alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 29 dicembre 2022, il Tribunale di Roma sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Latina emessa in data 2 dicembre 2022, con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a nove ipotesi di furto pluriaggravato di autovetture. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso Antonini, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nel motivo qui di seguito enunciato.2.1. Con l'unico motivo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione operata dal Giudice del Riesame e all'adeguatezza della misura applicata. 2.1.1. Il provvedimento impugnato - lamenta il ricorrente - ha riportato pedissequamente quanto indicato nell'ordinanza genetica senza alcun vaglio critico delle prospettazioni difensive offerte in relazione alla collocazione di Antonini nell'ambito dei fatti contestatigli nonché al ruolo dallo stesso ricoperto, in assenza peraltro di riscontri di natura telefonica. Questa prima doglianza è stata reiterata nella nota di replica successivamente depositata. 2.1.2. Inoltre, il Tribunale ha formulato apoditticamente una prognosi sfavorevole circa l'osservanza di prescrizioni legate a misure meno afflittive di quella degli arresti domiciliari, non valutando adeguatamente il percorso virtuoso da poco intrapreso dal ricorrente attraverso lo svolgimento di attività lavorativa di operatore ecologico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della ordinanza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. È altresì generico nella parte in cui ripropone in sede di legittimità analoghe censure sollevate con l'istanza di riesame in punto di gravità indiziaria e sussistenza delle esigenze cautelari, senza fornire elementi diversi ed ulteriori atti ad intaccare la puntuale ricostruzione fornita dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, che è stata del tutto legittimamente richiamata dal Tribunale del riesame per relationem. 1.1.Quanto alla sussistenza del grave compendio indiziario, dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge come il Tribunale del Riesame, abbia, con motivazione congrua e puntuale, ricavato dalle indagini svolte un grave compendio indiziario nei confronti dell'indagato, come indicato a pag. 2 del provvedimento impugnato, facendo riferimento alle immagini della videosorveglianza, e ai dati del GPS dell'autovettura in uso al coindagato unitamente alla circostanza che Antonini è stato riconosciuto in diversi casi quale autore materiale dei furti. L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha altresì risposto alle specifiche censure relative alla mancanza di elementi indizianti ricavabili dall'utenza telefonica nella sua disponibilità.Va peraltro evidenziato, avuto riguardo alla motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame e al suo rapporto con l'ordinanza genetica che: "L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)." (ex multis Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, (2021), Rv. 280603). 1.2. Anche la motivazione fornita in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari appare incensurabile in questa sede, avendo il Tribunale per il Riesame fornito una motivazione immune da vizi logici e puntuale con la quale ha evidenziato che: - il diverso procedimento cautelare nel quale il giudice procedente aveva ravvisato la cessazione delle esigenze cautelari era relativa a una contestazione ben più circoscritta rispetto ai fatti oggetto del caso di specie, questi ultimi più gravi e di spessore ben più allarmante; -il "percorso rieducativo" intrapreso con lo svolgimento di attività lavorativa era da considerarsi "inconsistente" in quanto limitato a soli due mesi; inoltre non aveva impedito al ricorrente di porre in essere le condotte oggetto di contestazione. L'ordinanza impugnata sul punto appare pienamente aderente a quanto affermato da questa Corte che ha ritenuto che: "In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non assume rilevanza l'assenza di formali inosservanze alle prescrizioni accessorie nell'esecuzione di analoga misura applicata in procedimenti diversi, ove risulti accertato che non sia valsa ad impedire la reiterazione del reato". (Sez. 5, n. 12095 del 20/01/2021, Rv. 280751). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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