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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 giugno 1992

Cassazione n. 34460/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1992 avverso il decreto del 04/03/2021 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile un reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. pen. non vertente in materia di diritti soggettivi Il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen.

Ne consegue che, anche con riferimento al reclamo giurisdizionale posto a tutela dei diritti dei detenuti, accanto al modello ordinario caratterizzato dalla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, altresì, la possibilità di una declaratoria d'inammissibilità mediante la pronuncia di un decreto emesso de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

Secondo la giurisprudenza di legittimità «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali», ovvero «quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale»; ciò perché la legge processuale vuole evitare il «pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio», per cui «la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu ()culi, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta» (ex plurimis Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265857; Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017).

Presupposto per la necessaria instaurazione del contraddittorio è, dunque, che la prospettazione difensiva del detenuto abbia un qualche fumus di fondatezza; condizione che, nel caso in esame, deve essere esclusa.

Invero, con la richiesta di rimozione della copertura di rete metallica che rende insalubre l'area passeggi dall'esterno il detenuto non lamentava la lesione del diritto alla permanenza all'aperto ma le precarie condizioni del luogo in cui tale diritto è esercitato.

Egli, pertanto, non poteva azionare fondatamente il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen.

Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282010 - 01).

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1992 avverso il decreto del 04/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile un reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. pen. non vertente in materia di diritti soggettivi Il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. Ne consegue che, anche con riferimento al reclamo giurisdizionale posto a tutela dei diritti dei detenuti, accanto al modello ordinario caratterizzato dalla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, altresì, la possibilità di una declaratoria d'inammissibilità mediante la pronuncia di un decreto emesso de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Secondo la giurisprudenza di legittimità «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali», ovvero «quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale»; ciò perché la legge processuale vuole evitare il «pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio», per cui «la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu ()culi, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta» (ex plurimis Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265857; Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017). Presupposto per la necessaria instaurazione del contraddittorio è, dunque, che la prospettazione difensiva del detenuto abbia un qualche fumus di fondatezza; condizione che, nel caso in esame, deve essere esclusa. Invero, con la richiesta di rimozione della copertura di rete metallica che rende insalubre l'area passeggi dall'esterno il detenuto non lamentava la lesione del diritto alla permanenza all'aperto ma le precarie condizioni del luogo in cui tale diritto è esercitato. Egli, pertanto, non poteva azionare fondatamente il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282010 - 01). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 34460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris