CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33633/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata per il delitto di interruzione di servizio pubblico, perché il fatto non sussiste, e di rigettare il ricorso nel resto; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, comunque, di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di interruzione di servizio pubblico (art. 340, cod. pen.) e violata consegna da parte di militare in servizio (art. 120, cod. pen. mil . pace).Quale carabiniere in servizio presso la stazione di Torino-Monviso, comandato, unitamente ad altro collega, di effettuare delle notifiche, [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso un esercizio commerciale della città e lì, senza allontanarsi dall'auto di servizio in sosta, aveva atteso per circa un'ora il proprio collega di pattuglia, il quale intendeva acquistare un orologio, senza perciò completare il compito loro affidato. 2. Il ricorso, per l'imputato proposto dal suo difensore, si compone di due motivi. 2.1. Con il primo, si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità della violata consegna, perché per quest'ultima deve intendersi non la generica attività istituzionale, bensì un servizio specifico, le cui modalità siano preventivannente e puntualmente disciplinate da una fonte secondaria di tipo generale o da prescrizioni speciali, altrimenti venendo meno la distinzione con l'ordine, il comando o l'incarico, che costituiscono il nucleo essenziale di altre fattispecie di reato, quali la disobbedienza e l'omessa esecuzione di un incarico (artt. 173 e 117, cod. pen., mil. pace). Tali indicazioni puntuali, invece, mancavano nel caso specifico, essendo stati quei militari incaricati di "altro servizio esterno: notifiche ed accertamenti di PG urgenti" (così indicato nel memoriale di servizio della stazione), senza un preciso "ordine di servizio" e con ampia discrezionalità nelle modalità di esecuzione, trattandosi - come riferito dal comandante della stazione - di adempimenti prettannente burocratici, non urgenti e che potevano addirittura essere anche differiti. 2.2. Gli stessi vizi vengono dedotti, con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla colpevolezza per l'interruzione di pubblico servizio, ritenuta - si legge in sentenza - perché «l'imputato non concludeva neppure la metà degli accertamenti a lui assegnati, così determinando un apprezzabile turbamento della regolarità del servizio». Obietta, però, la difesa, citando precedenti di legittimità, che detta fattispecie incriminatrice presuppone la verificazione di un'alterazione di un servizio nel suo complesso, non di una singola funzione o prestazione ad esso relativa. Tanto, invece, non si sarebbe verificato nel caso in esame, perché l'attività omessa non era urgente ed è stata in séguito completata; perché la sosta presso il negozio è avvenuta per lo più nella mezz'ora di pausa spettante per il pranzo; perché, infine, l'imputato non si è mai allontanato dall'autovettura di servizio, perciò rimanendo in costante contatto via radio con l'ufficio per le eventuali necessità di servizio. 3. La Procura generale ha depositato la propria requisitoria scritta, chiedendo di annullare la sentenza impugnata, con o senza rinvio, limitatamente al delitto di 2interruzione di servizio pubblico, per insussistenza del reato, e di rigettare il ricorso nel resto. 4. La difesa dell'imputato ha depositato due memorie scritte, essenzialmente del medesimo contenuto, con le quali ha ribadito in sintesi le ragioni del ricorso ed ha dedotto, altresì, il difetto di giurisdizione, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto la propria competenza anche per il delitto di violata consegna, sul presupposto della maggiore pena edittale del concorrente reato di cui all'art. 340, cod. pen.: così, però, non sarebbe, poiché, a parità di massimo edittale di pena e senza, per entrambi, un minimo specificamente indicato, risulta più elevato il minimo generalmente previsto per i reati militari (un mese di reclusione: art. 26, primo comma, cod. pen. mil . pace) rispetto a quello (quindici giorni: art. 23, primo comma, cod. pen.) per i reati comuni. Ha prospettato, altresì, un concorso apparente di norme tra l'art. 340, cod. pen., e l'art. 120, cod. pen. mil . pace. Successivamente, la difesa ha depositato anche una memoria di replica alla requisitoria del Pubblico ministero, ribadendo gli argomenti già dedotti nei suoi precedenti scritti, nonché rilevando, con specifico riferimento all'addotto difetto di giurisdizione, che il principio della perpetuatio della giurisdizione del giudice ordinario anche nel caso in cui il reato dotato di vis actractiva venga meno nel corso del processo dovrebbe soffrire un'eccezione nel caso di concorso tra reati comuni e reati cc.dd. "esclusivamente militari", quelli, cioè, come la violata consegna, che non conoscono una simmetrica fattispecie incriminatrice comune, dalla quale si distinguono solo per la qualità di militare del loro autore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Evidentemente preliminare si presenta la questione di giurisdizione, perché, se fondata, comporterebbe l'inesistenza del potere del giudice ordinario di decidere la controversia devolutagli. Peraltro, benché proposta per la prima volta in questa sede, e non nei gradi di merito del giudizio, essa è ammissibile: attenendo a questione di giurisdizione e non di competenza, infatti, la violazione dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., relativa alla connessione tra reati comuni e reati militari, è deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8193 del 25/11/2021, dep. 2022, Bionda, Rv. 282847). Essa, tuttavia, è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato tratto a giudizio anche con l'imputazione di peculato, dalla quale è stato assolto in primo grado, ma che è punita con una 3sanzione edittale superiore a quella delle altre due fattispecie delle quali è stato dichiarato colpevole. E, per principio ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, si applica, in virtù del principio della "perpetuati° iurisdictionis", anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario (Sez. 1, n. 14289 del 23/02/2017, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269845; Sez. 6, n. 36166 del 18/06/2004, Barletta, Rv. 229949). 2. Il primo motivo di ricorso, in tema di violata consegna, non è fondato. 2.1. Secondo la definizione normativa contenuta all'art. 730, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), «la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio». La giurisprudenza di legittimità ha poi, nel tempo, raffinato il concetto, con una serie di princìpi ormai stabili, che, per quanto d'interesse nella specifica vicenda in rassegna, possono sintetizzarsi nei termini che seguono: — la norma incriminatrice di cui all'art. 120, cod. pen. mil . di pace, non tutela la finalità del servizio, bensì le modalità di esecuzione dello stesso, dalle quali non è dato discostarsi neppure al fine di conseguire meglio lo scopo del servizio (Sez. 1, n. 8713 del 15/07/1993, Derin, Rv. 195071); — la nozione di "consegna" comprende l'intero complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio al fine di regolarne le modalità di esecuzione e dalle quali non è consentito discostarsi (Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, Rv. 237351; sulla necessità della tassatività, pure Sez. 1, n. 11494 del 31/05/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 284245); non è necessario, tuttavia, uno specifico e diretto richiamo di tali prescrizioni nell'ordine particolare (Sez. 1, n. 24919 del 10/06/2025, Vergara, Rv. 288443; Sez. 1, n. 5371 del 19/01/2000, Rudes, Rv. 216218); — per la configurabilità del reato di violata consegna, le norme comportamentali del personale di servizio di pattuglia rivestono carattere integrativo delle consegne particolari, in quanto anch'esse prescrittive del comportamento da osservare nell'espletamento di un servizio (Sez. 1, n. 19862 del 28/04/2009, Martines, Rv. 243783); - la tassatività delle prescrizioni della consegna ne esige l'osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come 4 /conseguenza della loro violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l'efficienza di determinati servizi militari (tra molte: Sez. 1, n. 458 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280212; Sez. 1, n. 23316 del 15/05/2015, Cherubini, Rv. 263820, in fattispecie simile a quella in rassegna, poiché relativa ad un carabiniere che, nel corso di un servizio, si era recato fuori del territorio di competenza per motivi personali). - tutte le prescrizioni della consegna hanno pari forza cogente, senza che sia dato al militare, tenuto alla loro rigorosa osservanza, di valutare se qualcuna di esse non possa influire sulla regolarità e sull'efficienza del servizio; ne deriva che, consistendo l'elemento soggettivo del reato nella coscienza e volontà di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte con la consegna, è del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione del dolo, il convincimento dell'imputato, più o meno fondato, che la sua condotta non conforme alle prescrizioni non possa influire sulla regolarità e sull'efficienza del servizio (Sez. 1, n. 24919/2025, Vergara, cit.; Sez. 1, n. 360 del 05/10/2022, dep. 2023, Passerini, Rv. 283865; ma già Sez. 1, n. 7911 del 28/03/1988, Porcu, Rv. 178826; Sez. 1, n. 3919 del 27/11/1986, dep. 1987, Vollino, Rv. 175519; Sez. 1, n. 1069 del 29/10/1986, dep. 1987, Fusca, Rv. 174958). L'elemento caratterizzante la "consegna", dunque, non è dato da requisiti formali, trattandosi di atto a forma libera, ma è rappresentato dalla specificità del compito affidato al militare e delle relative prescrizioni regolatrici, all'interno del più ampio servizio pubblico che è egli chiamato a svolgere in ragione del suo ruolo istituzionale: come nel caso - soltanto per esemplificare - dell'ordine di presidiare un dato sito o di tutelare uno o più individui nel corso di un servizio di ordine pubblico; oppure di effettuare un determinato atto investigativo (perquisizione, sequestro, assunzione d'informazioni od altri ancora) nell'àmbito di un'attività di polizia giudiziaria. E proprio la specificità delle prescrizioni innpartite r,nonché la concomitanza con lo svolgimento di un'attività di servizio r costituiscono gli elementi specializzanti e differenziali del delitto di violata consegna (non a caso collocato nel titolo dei "reati in servizio"), rispetto a quello di "disobbedienza" (art. 173, cod. pen. mil . pace), che è inserito nel titolo dei "reati contro la disciplina militare" e punisce «il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore", trovando perciò applicazione anche per ordini generici o non riguardanti un servizio: ciò che, del resto, si rileva senza possibilità d'incertezza, dall'espressa previsione, al comma 2, di una circostanza aggravante specifica se il fatto è commesso in servizio. Nessuna possibilità di sovrapposizione, poi, sussiste tra la fattispecie in esame e quella di "omessa esecuzione di un incarico" (art. 117, cod. pen. mil . pace), che 5è reato proprio del solo comandante di una forza militare e riguarda tutti gli incarichi, anche quelli affidati senza indicazione di prescrizioni operative. 2.2. Così ricostruita la fattispecie incriminatrice, ritiene la Corte che il fatto commesso dall'imputato si collochi senza forzature nel relativo perimetro applicativo. All'interno dell'ordinaria attività di servizio, a [OSCURATO:PERSONA] ed al suo collega di pattuglia era stato ordinato di eseguire delle notifiche: una prescrizione puntuale, in quanto relativa ad un'attività specifica ed ulteriore rispetto ai generici compiti di ordine e sicurezza pubblici necessariamente attinenti al servizio di pattuglia dei carabinieri, e che è rimasta non completamente adempiuta. Peraltro, tanto si è verificato in conseguenza di un comportamento - quale quello di fermarsi presso un esercizio commerciale per finalità private e per un significativo lasso di tempo (circa un'ora sulle tre assegnate per l'esecuzione della consegna) - non consentito dalle norme comportamentali del personale di servizio di pattuglia, quali definite dai par. 67-73 del Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri, che - secondo la giurisprudenza prima richiamata - comunque vanno ad integrare le consegne particolari. 2.3. Per questa parte, dunque, il ricorso dev'essere respinto, con la conseguente declaratoria d'irrevocabilità della condanna per il delitto di violata consegna, a norma dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.. 3. A differente conclusione deve pervenirsi, invece, per il delitto di interruzione di pubblico servizio, oggetto del secondo motivo di ricorso. Sul presupposto perché esso si configuri, la giurisprudenza di questa Corte è sostanzialmente univoca, nel senso della necessità che il turbamento della regolarità dello svolgimento abbia comportato un'apprezzabile, quand'anche temporanea, alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio (tra le più recenti di molte conformi: Sez. 6, n. 10771 del 17/02/2026, V., Rv. 289561; in termini, ad es., Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272321). Il servizio, cioè, costituisce l'attività istituzionale d'interesse collettivo affidata dall'ordinamento ad un ente pubblico ed agli uffici nei quali esso eventualmente si articola: perché lo svolgimento di esso possa dirsi interrotto od anche soltanto turbato, è necessario, allora, che, per effetto della condotta altrui, il soggetto pubblico non sia stato in condizione di effettuare con regolarità, in tutto o in parte, le prestazioni qualificanti di tale sua attività istituzionale (in àmbito scolastico, ad esempio, la tenuta di una lezione o lo svolgimento degli scrutinii; nel settore dei trasporti, la partenza od il transito di un veicolo; per il servizio giustizia, lo svolgimento di un processo o l'attività non differibile di una cancelleria). 6Poiché, dunque, nel caso specifico, è stato accertato che la specifica attività rimasta inadempiuta da parte del ricorrente e del suo collega non rivestiva carattere d'urgenza, né è emerso che, durante il tempo in cui essi si sono fermati presso l'esercizio commerciale, sia rimasto in alcun modo compromesso il servizio di ordine e sicurezza pubblici che i carabinieri sono comunque tenuti ad assicurare sul territorio, deve concludersi che nessun significativo turbamento dei servizi di competenza istituzionale di tale soggetto pubblico si è verificato e che, di conseguenza, la fattispecie incriminatrice dell'art. 340, cod. pen., non è stata integrata. La sentenza di condanna dell'imputato per tale reato dev'essere, dunque, annullata senza rinvio, ed egli dev'essere mandato assolto dalla relativa imputazione, perché il fatto non sussiste. 4. Avendo la sentenza impugnata confermato quella di primo grado anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, ed avendo il primo giudice determinato la pena individuando quale violazione più grave, a norma dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quella dell'art. 340, stesso codice, l'intervenuta assoluzione da tale addebito rende necessaria una connmisurazione ex novo della pena, che è riservata al giudice di merito, all'interno della differente forbice edittale dell'art. 120, cod. pen. mil . pace. Sul punto, quindi, il processo dev'essere rimesso al giudice d'appello. P. P.Q.M