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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30117/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 26945/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura Oggetto: ricorso cassazione – inammissibilità Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 598/02/20 depositata in data 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente, quando in bonis , ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con il quale a seguito di verifica fiscale erano rideterminati i ricavi e quindi i tributi dovuti per IVA, IRPEG, IRAP 1998 con richiesta di interessi e irrogazione delle relative sanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; la pronuncia di primo grado era confermata in appello; a seguito di ricorso di fronte a questa Corte, la sentenza di secondo grado era cassata con rinvio; - intervenuto intanto il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., la causa era riassunta di fronte alla CTR della Liguria che con la sentenza qui impugnata accoglieva l’appello della contribuente e annullava l’atto impugnato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate un solo motivo; resiste con controricorso la curatela fallimentare che deposita anche memoria illustrativa delle proprie eccezioni e difese; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra, quanto alla sola statuizione sub n. 10 della sentenza di appello(che peraltro non si chiarisce nel contenuto), sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 63 del 1972,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR travisato le contestazioni della società contribuente a fronte della ricostruzione operata dai verificatori e ripresa dall’avviso di accertamento impugnato e comunque esaminato Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] in modo difforme dai criteri legali il metodo ricostruttivo del reddito e dell’iva utilizzato dall’Ufficio; - il motivo è inammissibile, come correttamente ec cepito in controricorso e ulteriormente dedotto in memoria; - esso nel concreto propone, nell’unico motivo, censure di puro merito tendenti a rivalutazioni del fatto, senza peraltro neppure indicare (in termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020)un accertamento in forza del quale le informazioni probatorie, utilizzate in sentenza, siano in realtà contraddette da uno specifico atto processuale; - come questa Corte ha più volte ribadito (Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n.2894 del 2018; in termini anche Cass. Sez.UU., Sent. n. 34476 del 27/12/2019; si veda anche Cass. Sez.1, Ord. n. 5987 del 04/03/2021) va dichiarato inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammiss ibile; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, da distrarsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 26945/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura Oggetto: ricorso cassazione – inammissibilità Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 598/02/20 depositata in data 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente, quando in bonis , ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con il quale a seguito di verifica fiscale erano rideterminati i ricavi e quindi i tributi dovuti per IVA, IRPEG, IRAP 1998 con richiesta di interessi e irrogazione delle relative sanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; la pronuncia di primo grado era confermata in appello; a seguito di ricorso di fronte a questa Corte, la sentenza di secondo grado era cassata con rinvio; - intervenuto intanto il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., la causa era riassunta di fronte alla CTR della Liguria che con la sentenza qui impugnata accoglieva l’appello della contribuente e annullava l’atto impugnato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate un solo motivo; resiste con controricorso la curatela fallimentare che deposita anche memoria illustrativa delle proprie eccezioni e difese; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra, quanto alla sola statuizione sub n. 10 della sentenza di appello(che peraltro non si chiarisce nel contenuto), sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 63 del 1972,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR travisato le contestazioni della società contribuente a fronte della ricostruzione operata dai verificatori e ripresa dall’avviso di accertamento impugnato e comunque esaminato Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] in modo difforme dai criteri legali il metodo ricostruttivo del reddito e dell’iva utilizzato dall’Ufficio; - il motivo è inammissibile, come correttamente ec cepito in controricorso e ulteriormente dedotto in memoria; - esso nel concreto propone, nell’unico motivo, censure di puro merito tendenti a rivalutazioni del fatto, senza peraltro neppure indicare (in termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020)un accertamento in forza del quale le informazioni probatorie, utilizzate in sentenza, siano in realtà contraddette da uno specifico atto processuale; - come questa Corte ha più volte ribadito (Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n.2894 del 2018; in termini anche Cass. Sez.UU., Sent. n. 34476 del 27/12/2019; si veda anche Cass. Sez.1, Ord. n. 5987 del 04/03/2021) va dichiarato inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammiss ibile; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, da distrarsi