CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 23 settembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, esclusa la recidiva contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato di tentato furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a configurare un'ipotesi di reato; - che il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono della violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno affermato che, nel caso di specie, considerata la rilevanza del fatto e la personalità degli imputati, non ricorrono elementi di segno positivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d