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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 24046/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, afferente alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione di appello, è manifestamente infondata atteso che, in ragione della contestata e ritenuta recidiva ex art 99 comma 3 cp e in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cp, il fatto a giudizio, consumato il 16 febbraio 2013, non poteva ritenersi prescritto alla data della sentenza impugnata (15 maggio 2023), non essendo all'evidenza decorso il termine massimo ( nel caso di anni undici e mesi tre) previsto a tal fine rilevato che all'inamrnissibilità -dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 22 aprile 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, afferente alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione di appello, è manifestamente infondata atteso che, in ragione della contestata e ritenuta recidiva ex art 99 comma 3 cp e in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cp, il fatto a giudizio, consumato il 16 febbraio 2013, non poteva ritenersi prescritto alla data della sentenza impugnata (15 maggio 2023), non essendo all'evidenza decorso il termine massimo ( nel caso di anni undici e mesi tre) previsto a tal fine rilevato che all'inamrnissibilità -dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.
Sentenza Cassazione n. 24046/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris