CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1979
Cassazione n. 24940/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1979 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, non individua gli elementi posti a fondamento della censura, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di cogliere i rilievi formulati ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M