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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 05166/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7844del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] costruttori s.r.l. in liquidazione (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dello [OSCURATO:PERSONA] - Associa- zione tra dottori commercialisti, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

NFRFNC65M02Bl57W) del Foro di Brescia e dal prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

ZCCMSM56P25H501) per procura speciale congiunta al ricorso, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], 29, che dichiarano sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi francesco.onofri @ brescia.pecavvocati.it e massimozaccheo @ ordineavvocatiroma.org e a mezzo fax al n. 030 3755220 e al n. 06 8081857.

Ricorrente contro A.R.C.A. jonica (Agenzia per la Casa e l’Abitare), [OSCURATO:PARTITA_IVA], subentrata ex lege allo I.A.C.P – [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] – di Taranto (Legge Regione Puglia 22/14), con sede alla via Pitagora 144, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA]- co, Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettiva- mente domiciliata in Bari alla via Piccinni n. 70 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al contro- ricorso, resa in virtù di decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 27 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], abilitata presso le Magistra- ture Superiori, dichiara di ricevere le comunicazioni di rito a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ostuni.giuseppina @ avvo- catibari.legalmail.it e a mezzo fax n. 080.524320.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n° 387 deposita- ta il 16 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] costruttori s.r.l. conveniva davanti al tribuna- le di Taranto il committente I.A.C.P. di Taranto (poi divenuto A.R.C.A. jonica) e ne chiedeva la condanna al pagamento di venti- cinque riserve per complessivi euro 3.053.471,25.

Nella contestazione del convenuto, il primo giudice – sulla scorta della c.t.u. – accoglieva parzialmente la domanda e condannava il committente a pagare all’impresa euro 1.150.000,00 (corrispon- dente alla somma quantificata dalle parti in un accordo bonario ex art. 31-bis della legge n° 109/1994, concluso prima del giudizio, ma rimasto privo di effetti perché condizionato all’erogazione dei fondi, mai arrivati, da parte della Regione Puglia).

La Corte d’appello, adita dal soccombente, riformava totalmente la prima decisione. 2.-Per quanto ancora interessa, osservava il secondo giudice che il tribunale aveva totalmente ignorato che l’art. 24 del d.m. n° 145/2000, applicabile ratione temporis, consentiva all’appaltatore di iscrivere riserva per l’ingiustificata protrazione della sospensione dei lavori legittimamente ordinata solo dopo aver inviato alla sta- zione appaltante una diffida, che nella fattispecie era del tutto as- sente.

La norma era stata violata sia dal c.t.u. che dal tribunale, in quanto il primo aveva liquidato in favore dell’impresa euro 1.182.354,00, mentre il secondo aveva recepito in sentenza tale conclusione, ol- tretutto riducendo ulteriormente l’importo ad euro 1.150.000,00, pari a quanto concordato tra le parti col precedente accordo bona- rio rimasto ineseguito. 3.- Ricorre per cassazione A.R.C.A. jonica, affidando l’impugnazione a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni, che preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione processuale della Curatela a causa della mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato al fallimento e nel merito conclude per l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, per la sua reiezione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Preliminarmente la Corte osserva che in atti del ricorrente è presente l’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 26 n° 6 della legge fallimentare: donde l’infondatezza in fatto dell’eccezione sollevata dalla resistente, illustrata nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nella quale, peraltro, viene citata giu- risprudenza non in termini, in quanto vertente in tema di mancanza di procura e non di autorizzazione a stare in giudizio. 5.- Col primo motivo A.R.C.A. jonica lamenta la “ nullità della de- cisione per omessa pronuncia su alcune domande – violazione dell’art. 112 c.p.c. –art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”.

La Corte d’appello avrebbe respinto le somme richieste per l’illegittima protrazione delle sospensioni a causa della mancanza della diffida prevista dall’art. 24 del d.m. n° 145/2000, ma senza distinguere tra le varie riserve.

In realtà le riserve n° 9 per euro 174.712,00 (“maggiori oneri straordinari di guardiania in seguito ad occupazione abusiva degli appartamenti già ultimati”) e n° 11 per euro 71.815,00 (“maggiori costi sostenuti in seguito ad occupazione”) erano indipendenti dall’illegittimo prolungamento delle sospensioni e, ciononostante, la Corte non le aveva esaminate.

Col secondo motivo – intitolato “ omesso esame di un fatto decisi- vo e controverso, ovvero delle riserve diverse da quelle inerenti la sospensione dei lavori (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)” –la ricor- rente deduce, subordinatamente al rigetto del primo mezzo, che vi sarebbe un fatto storico decisivo che venne discusso tra le parti, ossia l’iscrizione delle riserve n° 9 e n° 11 in nessun modo ricondu- cibili alla sospensione dei lavori. 6.-I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili e comunque infondati.

È, infatti, noto che qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la sud- detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statui- zione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di alle- gare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di me- rito e di indicare, per il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo al- la Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex multis: Cass., sez.

VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804).

Ora, la questione dell’indipendenza delle riserve n° 9 ed 11 dalla sospensione dei lavori non risulta trattata nella sentenza impugnata ed era pertanto onere della ricorrente indicare in quali atti proces- suali essa fosse stata posta.

Prima ancora, tenuto conto dell’unico passaggio motivazionale della decisione di primo grado, riportato a pagina 3 del ricorso, non sembra nemmeno che tale questione sia stata affrontata e decisa dal primo giudice.

Ond’è che, a fronte dell’appello della committente, l’appaltatore avrebbe dovuto proporre un appello incidentale condizionato, fa- cendo presente che le questioni poste dalle riserve n° 9 ed 11 era- no comunque indipendenti dalle altre, connesse –in tesi della ricor- rente –alla sospensione dei lavori.

Le carenze sopra indicate rendono, dunque, i motivi inammissibili, sia per difetto di autosufficienza, sia per intervenuto giudicato (im- plicito) in punto di dipendenza di tutte le riserve dalla illegittima protrazione dei lavori.

I mezzi, peraltro, sarebbero anche infondati, perché in realtà – benché la sentenza di secondo grado non menzioni partitamente le singole riserve – è evidente che il giudice si sia pronunciato su tut- te quelle formulate dall’impresa, comprese dunque quelle sub n° 9 e n° 11, come si desume dai passaggi a pagina 4 della sentenza (prima e quartultima riga) nei quali la Corte si riferisce generica- mente ed in modo onnicomprensivo alle “numerose riserve” e alle “riserve dell’impresa”.

Quanto, poi, alla doglianza formulata col secondo motivo, anche qui è noto che il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che con- cerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti proces- suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determi- nato un esito diverso della controversia).

Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estra- nea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazio- ne sulle quaestiones factiche implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel dictum impugnato e le risultanze del mate- riale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (per tutte: Cass., sez.

L, 15 maggio 2019, n° 13023). 7.-Col terzo mezzo , formulato in via di ulteriore subordine ed in- titolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.m. n° 145/2000”, la ricorrente deduce che le riserve predette erano to- talmente indipendenti dalla protrazione delle sospensioni dei lavori, poiché “altro sono un indennizzo o un compenso che si fondino sul- la sospensione dei lavori disposta dal D.L., altro sono invece corri- spettivi per maggiori costi derivanti da un'occupazione abusiva da parte di soggetti terzi di alcuni manufatti abitativi costruiti in ese- cuzione dell'appalto”: donde l’erronea applicazione dell’art. 24 an- che a queste due riserve. 8.-Anche questo mezzo è inammissibile e comunque infondato.

Come già detto, la questione della indipendenza delle riserve n° 9 e n° 11 dalla sospensione dei lavori non risulta dalla sentenza e la ri- corrente avrebbe dovuto indicare il tempo ed il luogo di trattazione di essa nel corso del giudizio di merito.

La mancanza di tale adempimento rende il mezzo, ancora una vol- ta, inammissibile.

Vale, inoltre, anche per questo motivo quanto già detto sopra in ordine al giudicato implicito sulla dipendenza di tutte le riserve dal- le sospensioni ordinate dalla stazione appaltante.

In ogni modo, premesso che è la stessa c.t.u. (nel breve passo ri- portato a pagina 7 del ricorso) a chiarire che i “maggiori oneri di guardiania” ed i “maggiori costi” asseritamente sopportati dall’impresa sarebbero derivati dalla “occupazione abusiva” degli immobili successiva alla loro costruzione, la ricorrente non chiarisce nemmeno in che modo possa conciliarsi la tesi della indipendenza delle due riserve dalla protrazione delle sospensioni: tesi che, pe- raltro, appare anche smentita dalle allegazioni difensive della con- troricorrente (pagina 16 e 23, nelle quali si trascrive il verbale 7 aprile 2006), la quale fa osservare che fu proprio l’occupazione abusiva degli alloggi a determinare la necessità di sospendere i la- vori. 9.-Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 246 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ri- corrente a rifondere alla resistente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 7.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.

Dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7844del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] costruttori s.r.l. in liquidazione (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dello [OSCURATO:PERSONA] - Associa- zione tra dottori commercialisti, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. NFRFNC65M02Bl57W) del Foro di Brescia e dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. ZCCMSM56P25H501) per procura speciale congiunta al ricorso, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], 29, che dichiarano sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi francesco.onofri @ brescia.pecavvocati.it e massimozaccheo @ ordineavvocatiroma.org e a mezzo fax al n. 030 3755220 e al n. 06 8081857. Ricorrente contro A.R.C.A. jonica (Agenzia per la Casa e l’Abitare), [OSCURATO:PARTITA_IVA], subentrata ex lege allo I.A.C.P – [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] – di Taranto (Legge Regione Puglia 22/14), con sede alla via Pitagora 144, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA]- co, Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettiva- mente domiciliata in Bari alla via Piccinni n. 70 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al contro- ricorso, resa in virtù di decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 27 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], abilitata presso le Magistra- ture Superiori, dichiara di ricevere le comunicazioni di rito a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ostuni.giuseppina @ avvo- catibari.legalmail.it e a mezzo fax n. 080.524320. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n° 387 deposita- ta il 16 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] costruttori s.r.l. conveniva davanti al tribuna- le di Taranto il committente I.A.C.P. di Taranto (poi divenuto A.R.C.A. jonica) e ne chiedeva la condanna al pagamento di venti- cinque riserve per complessivi euro 3.053.471,25. Nella contestazione del convenuto, il primo giudice – sulla scorta della c.t.u. – accoglieva parzialmente la domanda e condannava il committente a pagare all’impresa euro 1.150.000,00 (corrispon- dente alla somma quantificata dalle parti in un accordo bonario ex art. 31-bis della legge n° 109/1994, concluso prima del giudizio, ma rimasto privo di effetti perché condizionato all’erogazione dei fondi, mai arrivati, da parte della Regione Puglia). La Corte d’appello, adita dal soccombente, riformava totalmente la prima decisione. 2.-Per quanto ancora interessa, osservava il secondo giudice che il tribunale aveva totalmente ignorato che l’art. 24 del d.m. n° 145/2000, applicabile ratione temporis, consentiva all’appaltatore di iscrivere riserva per l’ingiustificata protrazione della sospensione dei lavori legittimamente ordinata solo dopo aver inviato alla sta- zione appaltante una diffida, che nella fattispecie era del tutto as- sente. La norma era stata violata sia dal c.t.u. che dal tribunale, in quanto il primo aveva liquidato in favore dell’impresa euro 1.182.354,00, mentre il secondo aveva recepito in sentenza tale conclusione, ol- tretutto riducendo ulteriormente l’importo ad euro 1.150.000,00, pari a quanto concordato tra le parti col precedente accordo bona- rio rimasto ineseguito. 3.- Ricorre per cassazione A.R.C.A. jonica, affidando l’impugnazione a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni, che preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione processuale della Curatela a causa della mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato al fallimento e nel merito conclude per l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, per la sua reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Preliminarmente la Corte osserva che in atti del ricorrente è presente l’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 26 n° 6 della legge fallimentare: donde l’infondatezza in fatto dell’eccezione sollevata dalla resistente, illustrata nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nella quale, peraltro, viene citata giu- risprudenza non in termini, in quanto vertente in tema di mancanza di procura e non di autorizzazione a stare in giudizio. 5.- Col primo motivo A.R.C.A. jonica lamenta la “ nullità della de- cisione per omessa pronuncia su alcune domande – violazione dell’art. 112 c.p.c. –art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. La Corte d’appello avrebbe respinto le somme richieste per l’illegittima protrazione delle sospensioni a causa della mancanza della diffida prevista dall’art. 24 del d.m. n° 145/2000, ma senza distinguere tra le varie riserve. In realtà le riserve n° 9 per euro 174.712,00 (“maggiori oneri straordinari di guardiania in seguito ad occupazione abusiva degli appartamenti già ultimati”) e n° 11 per euro 71.815,00 (“maggiori costi sostenuti in seguito ad occupazione”) erano indipendenti dall’illegittimo prolungamento delle sospensioni e, ciononostante, la Corte non le aveva esaminate. Col secondo motivo – intitolato “ omesso esame di un fatto decisi- vo e controverso, ovvero delle riserve diverse da quelle inerenti la sospensione dei lavori (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)” –la ricor- rente deduce, subordinatamente al rigetto del primo mezzo, che vi sarebbe un fatto storico decisivo che venne discusso tra le parti, ossia l’iscrizione delle riserve n° 9 e n° 11 in nessun modo ricondu- cibili alla sospensione dei lavori. 6.-I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili e comunque infondati. È, infatti, noto che qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la sud- detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statui- zione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di alle- gare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di me- rito e di indicare, per il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo al- la Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex multis: Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804). Ora, la questione dell’indipendenza delle riserve n° 9 ed 11 dalla sospensione dei lavori non risulta trattata nella sentenza impugnata ed era pertanto onere della ricorrente indicare in quali atti proces- suali essa fosse stata posta. Prima ancora, tenuto conto dell’unico passaggio motivazionale della decisione di primo grado, riportato a pagina 3 del ricorso, non sembra nemmeno che tale questione sia stata affrontata e decisa dal primo giudice. Ond’è che, a fronte dell’appello della committente, l’appaltatore avrebbe dovuto proporre un appello incidentale condizionato, fa- cendo presente che le questioni poste dalle riserve n° 9 ed 11 era- no comunque indipendenti dalle altre, connesse –in tesi della ricor- rente –alla sospensione dei lavori. Le carenze sopra indicate rendono, dunque, i motivi inammissibili, sia per difetto di autosufficienza, sia per intervenuto giudicato (im- plicito) in punto di dipendenza di tutte le riserve dalla illegittima protrazione dei lavori. I mezzi, peraltro, sarebbero anche infondati, perché in realtà – benché la sentenza di secondo grado non menzioni partitamente le singole riserve – è evidente che il giudice si sia pronunciato su tut- te quelle formulate dall’impresa, comprese dunque quelle sub n° 9 e n° 11, come si desume dai passaggi a pagina 4 della sentenza (prima e quartultima riga) nei quali la Corte si riferisce generica- mente ed in modo onnicomprensivo alle “numerose riserve” e alle “riserve dell’impresa”. Quanto, poi, alla doglianza formulata col secondo motivo, anche qui è noto che il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che con- cerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti proces- suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determi- nato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estra- nea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazio- ne sulle quaestiones factiche implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel dictum impugnato e le risultanze del mate- riale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (per tutte: Cass., sez. L, 15 maggio 2019, n° 13023). 7.-Col terzo mezzo , formulato in via di ulteriore subordine ed in- titolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.m. n° 145/2000”, la ricorrente deduce che le riserve predette erano to- talmente indipendenti dalla protrazione delle sospensioni dei lavori, poiché “altro sono un indennizzo o un compenso che si fondino sul- la sospensione dei lavori disposta dal D.L., altro sono invece corri- spettivi per maggiori costi derivanti da un'occupazione abusiva da parte di soggetti terzi di alcuni manufatti abitativi costruiti in ese- cuzione dell'appalto”: donde l’erronea applicazione dell’art. 24 an- che a queste due riserve. 8.-Anche questo mezzo è inammissibile e comunque infondato. Come già detto, la questione della indipendenza delle riserve n° 9 e n° 11 dalla sospensione dei lavori non risulta dalla sentenza e la ri- corrente avrebbe dovuto indicare il tempo ed il luogo di trattazione di essa nel corso del giudizio di merito. La mancanza di tale adempimento rende il mezzo, ancora una vol- ta, inammissibile. Vale, inoltre, anche per questo motivo quanto già detto sopra in ordine al giudicato implicito sulla dipendenza di tutte le riserve dal- le sospensioni ordinate dalla stazione appaltante. In ogni modo, premesso che è la stessa c.t.u. (nel breve passo ri- portato a pagina 7 del ricorso) a chiarire che i “maggiori oneri di guardiania” ed i “maggiori costi” asseritamente sopportati dall’impresa sarebbero derivati dalla “occupazione abusiva” degli immobili successiva alla loro costruzione, la ricorrente non chiarisce nemmeno in che modo possa conciliarsi la tesi della indipendenza delle due riserve dalla protrazione delle sospensioni: tesi che, pe- raltro, appare anche smentita dalle allegazioni difensive della con- troricorrente (pagina 16 e 23, nelle quali si trascrive il verbale 7 aprile 2006), la quale fa osservare che fu proprio l’occupazione abusiva degli alloggi a determinare la necessità di sospendere i la- vori. 9.-Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 246 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ri- corrente a rifondere alla resistente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 7.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussist
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