Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08715/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -_____------) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito, per di più in termini generici e senza proporre una specifica critica alle argomentazioni del provvedimento impugnato. 2, [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione che, in puntuale applicazione dell'art. 666, coma 2, cod. proc. pen. ha dichiarato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione inammissibile perché sovrapponibile ad altre due in precedenza rigettate, il ricorrente continua ad opporre il carattere di novità di elementi o già incontestabilmente valutati nei precedenti provvedimenti - è il caso della dotazione di armi dell'associazione per la quale è intervenuta una delle due condanne oggetto della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. - o di cui non è stata in alcun modo chiarita la rilevanza ai fini della valutazione dell'unitarietà del disegno criminoso, è il caso dello stato di latitanza.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 25 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -_____------) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito, per di più in termini generici e senza proporre una specifica critica alle argomentazioni del provvedimento impugnato. 2, [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione che, in puntuale applicazione dell'art. 666, coma 2, cod. proc. pen. ha dichiarato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione inammissibile perché sovrapponibile ad altre due in precedenza rigettate, il ricorrente continua ad opporre il carattere di novità di elementi o già incontestabilmente valutati nei precedenti provvedimenti - è il caso della dotazione di armi dell'associazione per la quale è intervenuta una delle due condanne oggetto della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. - o di cui non è stata in alcun modo chiarita la rilevanza ai fini della valutazione dell'unitarietà del disegno criminoso, è il caso dello stato di latitanza. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio