CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1964
Cassazione n. 33686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ( CL( t(er''IA-9) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/08/1964 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE Polkl dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena, ex art.147 cod. pen., anche in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., relativa a quella di anni 17 mesi 4 giorni 17 di reclusione, di cui al SIEP 243/2021, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che avverso il provvedimento indicato ricorre il condannato personalmente insistendo per l'accoglimento della richiesta, trasmettendo motivi con in calce, la nomina di difensore di fiducia. 3. Rilevato che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.1. Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il