CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 48178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 24/03/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina resa in data 08/09/2020, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 61 nn. 2 e 7, 485, 489 e 56 - 640 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, ribaditi con la memoria pervenuta il 18 ottobre 2022 e nei quali si deduce la violazione dell'art. 49 cod. pen. in punto di supposta inidoneità dell'azione in relazione al contestato reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. e il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico della reato di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: sul punto si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha dato adeguato conto delle ragioni per cui ha ritenuto integrato il tentativo di truffa, attesa la serietà e la potenzialità della condotta dannosa della prevenuta (consistita nel tentato incasso di un biglietto contraffatto della Lotteria), la cui falsità non è stata accerta ictu ocu/i, ma attraverso un complesso procedimento di verifica che ha evidenziato l'idoneità dell'azione e la potenzialità dannosa della stessa, al punto da integrare perfettamente il tentativo di truffa in contestazione. Si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648 cod. peri., facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713); a ben vedere, legittimamente, la Corte non ha considerato attendibile la versione della ricorrente, con cui la stessa ha affermato di aver trovato il biglietto a terra, non essendo verosimile che la medesima - ben conscia del reperimento causale - non abbia nutrito perplessità alcuna sulla validità del biglietto, né si sia posta il problema dell'esistenza di un legittimo proprietario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il