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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22915/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 - controricorrente -2759 avverso la sentenza n. 2905/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/07/2022 R.G.N. 3997/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diRoma, in parziale accoglimento del gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/20262018, ed in parziale riforma della stessa, che neNl umreeros dti ora ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026confermava, condannava la Regione Lazio, a titolo risarcitorio,al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di€. 56.436,00, oltre interessi.2.

Belfiore aveva lavorato alle dipendenze di Lazio-Sanità,agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio, come dirigente,in forza di tre successivi incarichi a tempo determinato, dal1/6/2004 al 30/11/2013 (31/5/04-31/5/07; 28/11/2006-31/10/2011; 21/12/2009 sostitutivo di scadenza triennale, conpossibilità di proroga biennale).

A seguito della soppressionedell’Agenzia, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Regione Lazio era subentrata nelrapporto fino al 31/12/2014.3.

Aveva rivendicato:a) il pagamento della retribuzione di risultato per gli anni2012, 2013 e 2014;b) il risarcimento del danno da perdita di chance in relazionead interpello indetto nel 2015 dalla Regione per l’affidamento asoggetto esterno dell’incarico di dirigente dell’Ufficio “Analisi delcontenzioso”, appartenente all’[OSCURATO:PERSONA] dellaDirezione generale “Salute integrazione socio-sanitaria”, esitatocon la scelta di [OSCURATO:PERSONA], denunciata come irregolare,per essere stati utilizzati criteri di valutazione non previsti dalbando;c) abuso in reiterazione di contratti a termine, per averlavorato per [OSCURATO:PERSONA] mediante tre distinti contratti atermine, per oltre dieci anni, ai fini della trasformazione delrapporto a tempo indeterminato o del risarcimento del danno.4.

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda suba), aveva condannato la Regione al pagamento, in favore dellaricorrente, della retribuzione di risultato, in misura pari al 5%Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026della retribuzione di posizione per il 2012, del 15% per iNlu m2e0ro1 d3i r,a ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026e del 30% per il 2014.Aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perditadi chance, perché si era trattato di una procedura selettivaprivatistica ex art. 19 d.lgs. n.165/2001, priva di carattereconcorsuale, e molto deformalizzata (non c’erano state né provené graduatorie né verbalizzazioni), nell’ambito della qualel’Amministrazione godeva di ampia discrezionalità.

L’avvisopubblico aveva espressamente previsto che la valutazione nonfosse vincolata da procedure di comparazione formale tra icandidati, fatto solo salvo l’obbligo di motivazione della sceltaprevisto dall’ allegato H, lettera F, del Regolamento regionale diorganizzazione n.1 del 2002.

La ricorrente aveva conseguito lavalutazione S (sufficiente) in tutte e tre le voci di valutazionepreviste (esperienze in funzioni dirigenziali; capacitàprofessionali generali; capacità professionali specifichedell’area).

Uguale valutazione avevano avuto gli altri 4 candidatiche avevano raggiunto la sufficienza.

In tale contesto, laRegione aveva scelto nell’esercizio di una discrezionalità noninficiata da evidenze di violazione del dovere generale dicorrettezza e buona fede, tanto più che «Nulla induce a ritenereche se l'incarico non fosse stato attribuito alla dottoressaRemigi, la prescelta sarebbe stata la ricorrente».Aveva infine respinto la terza domanda, perché latrasformazione era vietata dall’art. 36 del d.lgs. n.165/2001, el’abuso in reiterazione dei contratti a termine non eraconfigurabile per i dirigenti, da sempre esclusi dalla relativadisciplina limitativa.5.

Belfiore aveva proposto appello per i seguenti motivi:a) erronea disapplicazione degli accordi decentrati del 2010e del personale regionale;Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026b) ingiusta reiezione della domanda risarcitoria del daNnumneoro ddi ara ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026perdita di chance;c) ingiusta reiezione della terza domanda.6.

La Corte di appello disattendeva le censure sub a) e c).Accoglieva invece la censura sub b), perché l’Amministrazioneaveva proceduto ad una «mera attribuzione di punteggi, senzaesporre le ragioni delle singole valutazioni, e senza procederealla comparazione, sia pure sintetica, dei motivi posti alla basedelle assegnazioni dei punteggi ai diversi candidati in ragionedei criteri che lo stesso ente aveva prefissato».Quantificava quindi il danno estrapolando, dai 26 candidati, i 5che avevano ricevuto la sufficienza in tutte le voci e attribuendoa ciascuno di essi, tra cui la ricorrente, pari probabilità, per poirapportare il danno al compenso previsto per l’incarico triennale.7.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Regione Laziocon atto affidato a tre motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 1175 e 1375 c.c., 19 del d.lgs n.165/2001, 20 della L.R.Lazio n. 6/2002, allegato H del regolamento regionale n.1/2002.Si lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delfatto che non si trattava di un concorso, e che il regolamentoprevedeva come non necessaria la valutazione comparativa deicurricula.

Si deduce che la valutazione c’era stata assegnando ipunteggi (sufficiente, parzialmente sufficiente, insufficiente),dopo di che il Presidente della Regione aveva «individuato, peril conferimento dell'incarico per cui è causa, la dottoressaRemigi, in quanto in possesso delle caratteristiche di cuiall'avviso pubblico e in ossequio ai requisiti nello stessoNumero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026indicati».

Stante la parità di punteggio la scelNtaum eroe dri ara ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026discrezionale.2.

Il motivo è infondato.3.

Questa Corte ha costantemente affermato, sebbene conprevalente riferimento all’art. 19, comma 1, del d.lgs.n.165/2001, che in tema di impiego pubblico privatizzato, glidi determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generalidi correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1365 c.c.,alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento dicui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni anchecomparative, e ad esternare le ragioni giustificative della scelta,sebbene – salvo il caso in cui i criteri siano vincolati - senzaalcun automatismo, restando la scelta rimessa alladiscrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde unaposizione di interesse legittimo di diritto privato degli aspirantiall'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in formarisarcitoria (tra le tante, Cass. nn. 9814/2008, 20979/2009,21088/2010, 18972/2015, 2603/2018, 6485/2021,1488/2024).Il ricorrente riferimento alla necessità di una valutazione anchecomparativa, non formalmente espresso in tali termini dall’art.19, comma 1, è implicato dalla necessità, posta dall’art. 97 dellaCostituzione, che la natura privatistica degli atti e delleprocedure non si risolva in fattore di arbitrio, e come tale sitraduce in un onere di motivare una scelta che, per il mero fattodi essere compiuta tra più aspiranti legittimati, deve darcontezza del motivo per il quale il prescelto sia stato preferitorispetto agli altri candidati, e, quindi, deve esplicitare «non solole qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, maanche quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali,Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartaNtuim;e ro- d i èra ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezzae buona fede il fatto che il corrispondente adempimento nonpossa essere assolto in via meramente formale, dovendo invecerendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto diprofili, gli altri concorrenti sono da ritenere meno preferibili»(Cass. nn. 6485/2021, 1488/2024).4.

Gli stessi princìpi trovano applicazione anche riguardo agliincarichi esterni di cui all’art.19, comma 6, del d.lgs.n.165/2001, il quale, nel testo vigente ratione temporis,rimandava ai commi da 1 a 5, e d’altronde prevedeva che «Taliincarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione».5.

I princìpi in questione trovano applicazione anche alleRegioni a statuto ordinario, seppure per il tramite dell’art. 27del d.lgs. n.165/2001, che prevede che «Le regioni a statutoordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria,legislativa e regolamentare, e le altre pubblicheamministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria eregolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e delpresente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relativepeculiarità».6.

Nel 2015 la L.R.

Lazio n.6/2002 prevedeva, all’art. 20(conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamentoeconomico):- al comma 4 (nel testo modificato dall’articolo 2, comma48, lettera f), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014,n. 7) che «Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti “daldirettore della direzione regionale competente in materia dipersonale su proposta del direttore della direzione interessatoNumero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026o, in caso di assenza di quest’ultimo, d’ufficio a sNoumgegroe dti trai ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026appartenenti alla qualifica dirigenziale unica”»;- al comma 7 (ibidem, al n.5), che “Gli incarichi dirigenzialidi cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti con contratto atempo determinato e con le medesime procedure entro il limitepercentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale delladotazione organica della qualifica unica dirigenziale ai sensi diquanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001e successive modifiche.

Gli incarichi sono conferiti, fornendoneesplicita motivazione, a persone di particolare e comprovataqualificazione professionale, non rinvenibile nei ruolidell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi edenti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private conesperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzionidirigenziali, o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale e scientifica desumibiledalla formazione universitaria e postuniversitaria, dapubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoromaturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubblicheamministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nellaposizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza e sianoin possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 16,comma 2» (comma modificato dall'articolo 6, comma 1, letterac), della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27, dall'articolo 1,comma 101, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n.12, dall’articolo 2, comma 48, lettera f), numero 5) della leggeregionale 14 luglio 2014, n. 7, dall'articolo 10, comma 1, letteraa) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12).La disciplina legale regionale ricalca pertanto quella statale,rinviando all’art. 19, comma 6, del d.lgs n.165/2001 erichiedendo “esplicita motivazione”.Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/20267.

Quanto alle procedure, l’art.30 della L.R. n.N6u/m2er0o 0di 2ra ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026prevedeva che:«In armonia con i principi di cui al decreto legislativo e inregolamento regionale di organizzazione sono disciplinati...f) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichidirigenziali di cui all’articolo 20».8.

Il regolamento regionale n.1/2002 prevedeva, all’art.162, che:«1.

Per il conferimento di ciascun incarico di funzionedirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenzialidiverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degliobiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare, delleanche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza,applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi.

Alconferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversinon si applica l’articolo 2103 del codice civile.

Sono definiticontrattualmente per ciascun incarico l’oggetto, gli obiettivi daconseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonchéil corrispondente trattamento economico regolato dall’articolo178.2.

Gli incarichi di direzione delle strutture di cui all’articolo 17,a responsabilità dirigenziale, sono conferiti sulla base dei criteridefiniti nell’allegato”H”».Il primo comma della disposizione ricalca dunquesostanzialmente il primo comma dell’art. 19 del d.lgs.n.165/2001, dal quale sono stati tratti i princìpi generali soprarichiamati.Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/20269.

Quanto all’invocato allegato H, la pertinente letNtuemrearo dif r)a ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026(Procedura di conferimento degli incarichi a soggetti esterniall’amministrazione regionale) prevedeva comunque che:«33. [OSCURATO:PERSONA] generale valuta le domande in termini dirispondenza ai requisiti richiesti e le segnala al presidente dellaGiunta al quale spetta individuare la candidatura prescelta.34.

Per l’esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidatisi applica la procedura definita ai punti precedenti per le diversetipologie di incarichi».10.

Tanto comporta un rinvio, quanto agli incarichi diversida quello di direttore regionale o di direttore di dipartimento (dicui alla lettera D), che qui vengono in considerazione, dellaregola per cui:«22.

Ultimata la valutazione di cui ai punti 14 e 15, il direttoredi dipartimento interessato provvede, con proprio atto diorganizzazione, adeguatamente motivato, al conferimentodell’incarico».La doglianza fa in sostanza leva sul fatto che il punto 23prevedeva che: «La valutazione di cui al punto 21 non èvincolata da procedure di comparazione formale fra i dirigenti,poiché, in materia, l’esercizio del potere discrezionale delconferente è soggetto esclusivamente ai criteri generalideterminati con il presente regolamento, sulla base dellaconcertazione effettuata in sede aziendale con le organizzazionisindacali.

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono,comunque, esplicitate le motivazioni della scelta del soggetto acui si intende conferire l’incarico stesso».Analoga previsione era posta al punto 16), riguardo agli incarichiapicali.11.

Il rilievo è tuttavia inconferente, perché, come si è sopramostrato, neppure l’art. 19 del d.lgs. n.165/2001 prevedeNumero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026espressamente una valutazione comparativa tra tutti i caNnumdeirdo adi trai ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026riguardo a tutti i criteri previsti (né questa è in realtàpropriamente richiesta in detti termini dal diritto vivente), etuttavia, per quanto sopra riportato, l’obbligo di esternare laragione giustificativa di una scelta comporta comunque lanecessità di indicare, tra i criteri che la scelta regolano, quello oquelli (che spetta all’Amministrazione selezionare, secondo leproprie esigenze) che rendono preferibile il candidato prescelto,dando evidenza delle ragioni per cui questi sia da preferirerispetto agli altri in rapporto ai criteri valorizzati.L’adozione di tale regola di condotta non può arrestarsi ad unafase precedente a quella della scelta finale, come nel caso dispecie, in cui l’Amministrazione, dopo aver selezionato perpunteggio i cinque dirigenti più idonei, ha preteso di poterscegliere liberamente tra questi, senza motivare tale ultimascelta né nell’atto né in giudizio.

In realtà anche tale ultimascelta incide sugli interessi legittimi di diritto privato deicandidati preselezionati, e quindi, in osservanza dei princìpi dicorrettezza e buona fede (che, in coerenza coi princìpicostituzionali di imparzialità e buon andamento, debbonosempre presiedere alle scelte discrezionali della p.a.), richiede,come peraltro previsto dalla legge e dal regolamento, unamotivazione, che è tale solo se spiega perché il prescelto è statopreferito rispetto a tutti gli altri candidati.12.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., 2018, 2043 e 2059 c.c.Si lamenta che il danno da perdita di chance sia statoriconosciuto senza offerta di prova della sussistenza dellachance, ed in particolare senza l’indicazione di requisiti pozioririspetto alla Remigi, ma anche rispetto agli altri candidati.

SiNumero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026lamenta ancora che nel calcolo si sarebbe considerata aNnucmhereo dli ara ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026retribuzione di risultato, peraltro in misura massima.13.

Il motivo è fondato sotto il primo, assorbente, profilo.14.

Questa Corte ha invero affermato, ed il principio va quiribadito, che il risarcimento da perdita di chance conseguentea procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevataprobabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova delnesso causale tra inadempimento datoriale e danno non puòessere desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti diconseguire il risultato atteso (Cass. n. 25442/2024).

Il principiosi fonda in sostanza sul rilievo che in caso di violazione delleregole di correttezza e buona fede in una procedura di selezioneper il conferimento di incarichi dirigenziali, perché si possariconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita dichance, prima di procedere alla valutazione equitativa deldanno, occorre verificare se vi sia nesso causale tra illecito edanno, e questo ricorre solo se si verifica che, in caso di correttosvolgimento della procedura, il pretermesso avrebbe avuto inconcreto una elevata o comunque significativa probabilità dirisultarne vittorioso; in difetto di che il diritto al risarcimento deldanno sarebbe riconosciuto indiscriminatamente a tutti icandidati, compresi quelli che, in concreto, non avrebberocomunque avuto una significativa probabilità di essere prescelti.15.

Già prima, Cass. n. 6485/2021 aveva affermato che sia incaso di motivazione mancante che in caso di motivazioneinsufficiente, il giudice dovesse verificare se l'attore avesse unasignificativa probabilità di essere prescelto per poi, solo in casopositivo, calcolare il risarcimento tenendo conto dell'incertezzasottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico; con ladifferenza che nel primo caso si deve si procedere "ex novo" auna valutazione comparativa del profilo dei candidati (riguardoNumero registro generale 23361/2022a tutti i criteri); nel secondo, caratterizzato dal fatto che dallaN umero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22915/2026motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri diData pubblicazione 08/07/2026merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovràapprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di talesignificativa probabilità.16.

La Corte territoriale, nel parificare le chance dei cinquecandidati, così riconoscendo in sostanza alla ricorrente un dannoparametrato ad una probabilità del 20 per cento senzaprocedere ad una concreta disamina dei requisiti alla luce deicriteri, non si è attenuta a tali princìpi, e va pertanto sul puntocassata.17.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c. motivazione contraddittoria oapparente, ravvisandosi incoerenza nel riconoscimento dellavalidità della preselezione e la successiva negazione della liberascelta all’esito della stessa.18.

Il motivo resta assorbito, inerendo al giudizio già cassato.19.

In conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato; ilsecondo accolto; il terzo resta assorbito.La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi alprincipio di diritto enunciato nei punti che precedono eprovvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo;dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma,Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026in diversa composizione, alla quale demanda di provNvumeedroe dri era ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 - controricorrente -2759 avverso la sentenza n. 2905/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/07/2022 R.G.N. 3997/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diRoma, in parziale accoglimento del gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/20262018, ed in parziale riforma della stessa, che neNl umreeros dti ora ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026confermava, condannava la Regione Lazio, a titolo risarcitorio,al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di€. 56.436,00, oltre interessi.2. Belfiore aveva lavorato alle dipendenze di Lazio-Sanità,agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio, come dirigente,in forza di tre successivi incarichi a tempo determinato, dal1/6/2004 al 30/11/2013 (31/5/04-31/5/07; 28/11/2006-31/10/2011; 21/12/2009 sostitutivo di scadenza triennale, conpossibilità di proroga biennale). A seguito della soppressionedell’Agenzia, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Regione Lazio era subentrata nelrapporto fino al 31/12/2014.3. Aveva rivendicato:a) il pagamento della retribuzione di risultato per gli anni2012, 2013 e 2014;b) il risarcimento del danno da perdita di chance in relazionead interpello indetto nel 2015 dalla Regione per l’affidamento asoggetto esterno dell’incarico di dirigente dell’Ufficio “Analisi delcontenzioso”, appartenente all’[OSCURATO:PERSONA] dellaDirezione generale “Salute integrazione socio-sanitaria”, esitatocon la scelta di [OSCURATO:PERSONA], denunciata come irregolare,per essere stati utilizzati criteri di valutazione non previsti dalbando;c) abuso in reiterazione di contratti a termine, per averlavorato per [OSCURATO:PERSONA] mediante tre distinti contratti atermine, per oltre dieci anni, ai fini della trasformazione delrapporto a tempo indeterminato o del risarcimento del danno.4. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda suba), aveva condannato la Regione al pagamento, in favore dellaricorrente, della retribuzione di risultato, in misura pari al 5%Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026della retribuzione di posizione per il 2012, del 15% per iNlu m2e0ro1 d3i r,a ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026e del 30% per il 2014.Aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perditadi chance, perché si era trattato di una procedura selettivaprivatistica ex art. 19 d.lgs. n.165/2001, priva di carattereconcorsuale, e molto deformalizzata (non c’erano state né provené graduatorie né verbalizzazioni), nell’ambito della qualel’Amministrazione godeva di ampia discrezionalità. L’avvisopubblico aveva espressamente previsto che la valutazione nonfosse vincolata da procedure di comparazione formale tra icandidati, fatto solo salvo l’obbligo di motivazione della sceltaprevisto dall’ allegato H, lettera F, del Regolamento regionale diorganizzazione n.1 del 2002. La ricorrente aveva conseguito lavalutazione S (sufficiente) in tutte e tre le voci di valutazionepreviste (esperienze in funzioni dirigenziali; capacitàprofessionali generali; capacità professionali specifichedell’area). Uguale valutazione avevano avuto gli altri 4 candidatiche avevano raggiunto la sufficienza. In tale contesto, laRegione aveva scelto nell’esercizio di una discrezionalità noninficiata da evidenze di violazione del dovere generale dicorrettezza e buona fede, tanto più che «Nulla induce a ritenereche se l'incarico non fosse stato attribuito alla dottoressaRemigi, la prescelta sarebbe stata la ricorrente».Aveva infine respinto la terza domanda, perché latrasformazione era vietata dall’art. 36 del d.lgs. n.165/2001, el’abuso in reiterazione dei contratti a termine non eraconfigurabile per i dirigenti, da sempre esclusi dalla relativadisciplina limitativa.5. Belfiore aveva proposto appello per i seguenti motivi:a) erronea disapplicazione degli accordi decentrati del 2010e del personale regionale;Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026b) ingiusta reiezione della domanda risarcitoria del daNnumneoro ddi ara ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026perdita di chance;c) ingiusta reiezione della terza domanda.6. La Corte di appello disattendeva le censure sub a) e c).Accoglieva invece la censura sub b), perché l’Amministrazioneaveva proceduto ad una «mera attribuzione di punteggi, senzaesporre le ragioni delle singole valutazioni, e senza procederealla comparazione, sia pure sintetica, dei motivi posti alla basedelle assegnazioni dei punteggi ai diversi candidati in ragionedei criteri che lo stesso ente aveva prefissato».Quantificava quindi il danno estrapolando, dai 26 candidati, i 5che avevano ricevuto la sufficienza in tutte le voci e attribuendoa ciascuno di essi, tra cui la ricorrente, pari probabilità, per poirapportare il danno al compenso previsto per l’incarico triennale.7. Per la cassazione della sentenza ricorre la Regione Laziocon atto affidato a tre motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 1175 e 1375 c.c., 19 del d.lgs n.165/2001, 20 della L.R.Lazio n. 6/2002, allegato H del regolamento regionale n.1/2002.Si lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delfatto che non si trattava di un concorso, e che il regolamentoprevedeva come non necessaria la valutazione comparativa deicurricula. Si deduce che la valutazione c’era stata assegnando ipunteggi (sufficiente, parzialmente sufficiente, insufficiente),dopo di che il Presidente della Regione aveva «individuato, peril conferimento dell'incarico per cui è causa, la dottoressaRemigi, in quanto in possesso delle caratteristiche di cuiall'avviso pubblico e in ossequio ai requisiti nello stessoNumero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026indicati». Stante la parità di punteggio la scelNtaum eroe dri ara ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026discrezionale.2. Il motivo è infondato.3. Questa Corte ha costantemente affermato, sebbene conprevalente riferimento all’art. 19, comma 1, del d.lgs.n.165/2001, che in tema di impiego pubblico privatizzato, glidi determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generalidi correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1365 c.c.,alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento dicui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni anchecomparative, e ad esternare le ragioni giustificative della scelta,sebbene – salvo il caso in cui i criteri siano vincolati - senzaalcun automatismo, restando la scelta rimessa alladiscrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde unaposizione di interesse legittimo di diritto privato degli aspirantiall'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in formarisarcitoria (tra le tante, Cass. nn. 9814/2008, 20979/2009,21088/2010, 18972/2015, 2603/2018, 6485/2021,1488/2024).Il ricorrente riferimento alla necessità di una valutazione anchecomparativa, non formalmente espresso in tali termini dall’art.19, comma 1, è implicato dalla necessità, posta dall’art. 97 dellaCostituzione, che la natura privatistica degli atti e delleprocedure non si risolva in fattore di arbitrio, e come tale sitraduce in un onere di motivare una scelta che, per il mero fattodi essere compiuta tra più aspiranti legittimati, deve darcontezza del motivo per il quale il prescelto sia stato preferitorispetto agli altri candidati, e, quindi, deve esplicitare «non solole qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, maanche quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali,Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartaNtuim;e ro- d i èra ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezzae buona fede il fatto che il corrispondente adempimento nonpossa essere assolto in via meramente formale, dovendo invecerendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto diprofili, gli altri concorrenti sono da ritenere meno preferibili»(Cass. nn. 6485/2021, 1488/2024).4. Gli stessi princìpi trovano applicazione anche riguardo agliincarichi esterni di cui all’art.19, comma 6, del d.lgs.n.165/2001, il quale, nel testo vigente ratione temporis,rimandava ai commi da 1 a 5, e d’altronde prevedeva che «Taliincarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione».5. I princìpi in questione trovano applicazione anche alleRegioni a statuto ordinario, seppure per il tramite dell’art. 27del d.lgs. n.165/2001, che prevede che «Le regioni a statutoordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria,legislativa e regolamentare, e le altre pubblicheamministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria eregolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e delpresente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relativepeculiarità».6. Nel 2015 la L.R. Lazio n.6/2002 prevedeva, all’art. 20(conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamentoeconomico):- al comma 4 (nel testo modificato dall’articolo 2, comma48, lettera f), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014,n. 7) che «Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti “daldirettore della direzione regionale competente in materia dipersonale su proposta del direttore della direzione interessatoNumero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026o, in caso di assenza di quest’ultimo, d’ufficio a sNoumgegroe dti trai ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026appartenenti alla qualifica dirigenziale unica”»;- al comma 7 (ibidem, al n.5), che “Gli incarichi dirigenzialidi cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti con contratto atempo determinato e con le medesime procedure entro il limitepercentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale delladotazione organica della qualifica unica dirigenziale ai sensi diquanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001e successive modifiche. Gli incarichi sono conferiti, fornendoneesplicita motivazione, a persone di particolare e comprovataqualificazione professionale, non rinvenibile nei ruolidell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi edenti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private conesperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzionidirigenziali, o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale e scientifica desumibiledalla formazione universitaria e postuniversitaria, dapubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoromaturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubblicheamministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nellaposizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza e sianoin possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 16,comma 2» (comma modificato dall'articolo 6, comma 1, letterac), della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27, dall'articolo 1,comma 101, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n.12, dall’articolo 2, comma 48, lettera f), numero 5) della leggeregionale 14 luglio 2014, n. 7, dall'articolo 10, comma 1, letteraa) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12).La disciplina legale regionale ricalca pertanto quella statale,rinviando all’art. 19, comma 6, del d.lgs n.165/2001 erichiedendo “esplicita motivazione”.Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/20267. Quanto alle procedure, l’art.30 della L.R. n.N6u/m2er0o 0di 2ra ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026prevedeva che:«In armonia con i principi di cui al decreto legislativo e inregolamento regionale di organizzazione sono disciplinati...f) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichidirigenziali di cui all’articolo 20».8. Il regolamento regionale n.1/2002 prevedeva, all’art.162, che:«1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzionedirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenzialidiverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degliobiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare, delleanche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza,applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Alconferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversinon si applica l’articolo 2103 del codice civile. Sono definiticontrattualmente per ciascun incarico l’oggetto, gli obiettivi daconseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonchéil corrispondente trattamento economico regolato dall’articolo178.2. Gli incarichi di direzione delle strutture di cui all’articolo 17,a responsabilità dirigenziale, sono conferiti sulla base dei criteridefiniti nell’allegato”H”».Il primo comma della disposizione ricalca dunquesostanzialmente il primo comma dell’art. 19 del d.lgs.n.165/2001, dal quale sono stati tratti i princìpi generali soprarichiamati.Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/20269. Quanto all’invocato allegato H, la pertinente letNtuemrearo dif r)a ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026(Procedura di conferimento degli incarichi a soggetti esterniall’amministrazione regionale) prevedeva comunque che:«33. [OSCURATO:PERSONA] generale valuta le domande in termini dirispondenza ai requisiti richiesti e le segnala al presidente dellaGiunta al quale spetta individuare la candidatura prescelta.34. Per l’esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidatisi applica la procedura definita ai punti precedenti per le diversetipologie di incarichi».10. Tanto comporta un rinvio, quanto agli incarichi diversida quello di direttore regionale o di direttore di dipartimento (dicui alla lettera D), che qui vengono in considerazione, dellaregola per cui:«22. Ultimata la valutazione di cui ai punti 14 e 15, il direttoredi dipartimento interessato provvede, con proprio atto diorganizzazione, adeguatamente motivato, al conferimentodell’incarico».La doglianza fa in sostanza leva sul fatto che il punto 23prevedeva che: «La valutazione di cui al punto 21 non èvincolata da procedure di comparazione formale fra i dirigenti,poiché, in materia, l’esercizio del potere discrezionale delconferente è soggetto esclusivamente ai criteri generalideterminati con il presente regolamento, sulla base dellaconcertazione effettuata in sede aziendale con le organizzazionisindacali. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono,comunque, esplicitate le motivazioni della scelta del soggetto acui si intende conferire l’incarico stesso».Analoga previsione era posta al punto 16), riguardo agli incarichiapicali.11. Il rilievo è tuttavia inconferente, perché, come si è sopramostrato, neppure l’art. 19 del d.lgs. n.165/2001 prevedeNumero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026espressamente una valutazione comparativa tra tutti i caNnumdeirdo adi trai ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026riguardo a tutti i criteri previsti (né questa è in realtàpropriamente richiesta in detti termini dal diritto vivente), etuttavia, per quanto sopra riportato, l’obbligo di esternare laragione giustificativa di una scelta comporta comunque lanecessità di indicare, tra i criteri che la scelta regolano, quello oquelli (che spetta all’Amministrazione selezionare, secondo leproprie esigenze) che rendono preferibile il candidato prescelto,dando evidenza delle ragioni per cui questi sia da preferirerispetto agli altri in rapporto ai criteri valorizzati.L’adozione di tale regola di condotta non può arrestarsi ad unafase precedente a quella della scelta finale, come nel caso dispecie, in cui l’Amministrazione, dopo aver selezionato perpunteggio i cinque dirigenti più idonei, ha preteso di poterscegliere liberamente tra questi, senza motivare tale ultimascelta né nell’atto né in giudizio. In realtà anche tale ultimascelta incide sugli interessi legittimi di diritto privato deicandidati preselezionati, e quindi, in osservanza dei princìpi dicorrettezza e buona fede (che, in coerenza coi princìpicostituzionali di imparzialità e buon andamento, debbonosempre presiedere alle scelte discrezionali della p.a.), richiede,come peraltro previsto dalla legge e dal regolamento, unamotivazione, che è tale solo se spiega perché il prescelto è statopreferito rispetto a tutti gli altri candidati.12. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., 2018, 2043 e 2059 c.c.Si lamenta che il danno da perdita di chance sia statoriconosciuto senza offerta di prova della sussistenza dellachance, ed in particolare senza l’indicazione di requisiti pozioririspetto alla Remigi, ma anche rispetto agli altri candidati. SiNumero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026lamenta ancora che nel calcolo si sarebbe considerata aNnucmhereo dli ara ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026retribuzione di risultato, peraltro in misura massima.13. Il motivo è fondato sotto il primo, assorbente, profilo.14. Questa Corte ha invero affermato, ed il principio va quiribadito, che il risarcimento da perdita di chance conseguentea procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevataprobabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova delnesso causale tra inadempimento datoriale e danno non puòessere desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti diconseguire il risultato atteso (Cass. n. 25442/2024). Il principiosi fonda in sostanza sul rilievo che in caso di violazione delleregole di correttezza e buona fede in una procedura di selezioneper il conferimento di incarichi dirigenziali, perché si possariconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita dichance, prima di procedere alla valutazione equitativa deldanno, occorre verificare se vi sia nesso causale tra illecito edanno, e questo ricorre solo se si verifica che, in caso di correttosvolgimento della procedura, il pretermesso avrebbe avuto inconcreto una elevata o comunque significativa probabilità dirisultarne vittorioso; in difetto di che il diritto al risarcimento deldanno sarebbe riconosciuto indiscriminatamente a tutti icandidati, compresi quelli che, in concreto, non avrebberocomunque avuto una significativa probabilità di essere prescelti.15. Già prima, Cass. n. 6485/2021 aveva affermato che sia incaso di motivazione mancante che in caso di motivazioneinsufficiente, il giudice dovesse verificare se l'attore avesse unasignificativa probabilità di essere prescelto per poi, solo in casopositivo, calcolare il risarcimento tenendo conto dell'incertezzasottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico; con ladifferenza che nel primo caso si deve si procedere "ex novo" auna valutazione comparativa del profilo dei candidati (riguardoNumero registro generale 23361/2022a tutti i criteri); nel secondo, caratterizzato dal fatto che dallaN umero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22915/2026motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri diData pubblicazione 08/07/2026merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovràapprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di talesignificativa probabilità.16. La Corte territoriale, nel parificare le chance dei cinquecandidati, così riconoscendo in sostanza alla ricorrente un dannoparametrato ad una probabilità del 20 per cento senzaprocedere ad una concreta disamina dei requisiti alla luce deicriteri, non si è attenuta a tali princìpi, e va pertanto sul puntocassata.17. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c. motivazione contraddittoria oapparente, ravvisandosi incoerenza nel riconoscimento dellavalidità della preselezione e la successiva negazione della liberascelta all’esito della stessa.18. Il motivo resta assorbito, inerendo al giudizio già cassato.19. In conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato; ilsecondo accolto; il terzo resta assorbito.La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi alprincipio di diritto enunciato nei punti che precedono eprovvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo;dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma,Numero registro generale 23361/2022Numero sezionale 2759/2026in diversa composizione, alla quale demanda di provNvumeedroe dri era ccolta generale 22915/2026Data pubblicazione 08/07/2026anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22915/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris