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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 41754/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nardino per il delitto di furto aggravato di 100 Kg di mandarini, distaccati dagli alberi piantati in un fondo facilmente accessibile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi, che denunciano, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'insussistenza del fatto e dei requisiti d'integrazione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di ragioni di doglianza articolate con i motivi di appello, quivi riproposte senza alcun elemento di novità, e perché privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione complessivamente considerata (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata); agitano, in ogni caso, argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione censurata, siccome risultante, peraltro, dal reciproco integrarsi delle conformi sentenze di merito (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595); - che il terzo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il .13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nardino per il delitto di furto aggravato di 100 Kg di mandarini, distaccati dagli alberi piantati in un fondo facilmente accessibile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi, che denunciano, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'insussistenza del fatto e dei requisiti d'integrazione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di ragioni di doglianza articolate con i motivi di appello, quivi riproposte senza alcun elemento di novità, e perché privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione complessivamente considerata (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata); agitano, in ogni caso, argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione censurata, siccome risultante, peraltro, dal reciproco integrarsi delle conformi sentenze di merito (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595); - che il terzo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il .13