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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32779/2026

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al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 495, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichi P.Q.Mnsyliere ensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 03 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA] etrini 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 495, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichi P.Q.Mnsyliere ensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 03 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA] etrini 1
Sentenza Cassazione n. 32779/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris