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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47483/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 021NULC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre a rilevare come il ricorrente si fosse reso responsabile di tre evasioni nel giro di pochi giorni, la non scarsa offensività del fatto per come desumibile dalla sua modalità di realizzazione; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello rilevato che proprio la plurima violazione costituisse sintomo dell'accresciuta pericolosità tale da giustificare la contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 021NULC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre a rilevare come il ricorrente si fosse reso responsabile di tre evasioni nel giro di pochi giorni, la non scarsa offensività del fatto per come desumibile dalla sua modalità di realizzazione; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello rilevato che proprio la plurima violazione costituisse sintomo dell'accresciuta pericolosità tale da giustificare la contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 47483/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris