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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37887/2022

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a seguente SENTE:N [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 dePé.'.

C0. 1),T9 APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; íE).irre svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]í:, SESSA; udyoil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cJ ha concluso chiedendo 4—e.9iAs2-wt,. t )L-24 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Re.ttis [OSCURATO:PERSONA], che l' aveva dichiarata colpevole del reato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena deduce 2.3.Col terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, non essendo presente alcun riferimento ai requisiti di cui all'art. 58 L. 689/81.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento o delle parti che hanno < i• ) /. così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, essendo i motivi, tutti, manifestamente infondati.

1.1. Il diniego delle attenuanti generiche è stato, infatti, adeguatamente e logicamente motivato dalla corte territoriale, che, dopo avere correttamente evidenziato che l'incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha messo in rilievo le modalità della condotta (realizzata avvalendosi di mezzo fraudolento), il disinteresse mostrato nel processo, le pendenze risultanti a carico della ricorrente per fatti realizzati in maniera analoga (mezzo fraudolento costituito da una borsa schermata come nel caso di specie), che giustificano quindi la pena inflitta, ritenuta proporzionata anche con riferimento alla personalità della ricorrente (pena peraltro già inflitta, secondo il giudice di secondo grado, con particolare mitezza, essendo stata l'imputata a seguito di giudizio abbreviato condannata alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 94 di multa previo riconoscimento delle attenuanti di cui alli art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. valutate prevalenti rispetto all'aggravante contestata).

La Corte di Appello ha anche precisato che il contegno immediatamente arnmissivo dell'imputata è del tutto irrilevante a fronte dell'arresto in flagranza che rendeva palese la sua responsabilità e del fatto che la stessa, pur nel corretto esercizio di un suo diritto, si sia limitata a delle dichiarazioni spontanee senza offrire alcun contributo ai fini della individuazione del complice che era riuscito a fuggire.

La Corte di appello attraverso tali argomenti, rappresentati in conseguenza di quanto indicato nell'atto di appello dalla difesa, non ha dunque inteso fondare la mancata attenuazione della pena sul comportamento processuale dell'imputata che di per sé non è ovviamente sindacabile, ma unicamente indicare le ragioni che impediscono di valorizzare in senso positivo il comportamento complessivamente tenuto dalla medesima (laddove il risarcimento era stato già considerato ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.).

E' vero infatti che in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n, n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778 - 01, Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rv. 265592 - 01), ma è altrettanto vero che nel caso di specie, come premesso, il diniego delle attenuanti generiche non si fonda sulla mancanza di una confessione piena da parte dell'imputata che viene chiamata in causa unicamente per rispondere al motivo di appello che faceva leva sul comportamento ammissivo della stessa e per spiegare, quindi, il motivo per il quale tale comportamento non potesse assurgere a elemento positivo di valutazione.

In altri termini nulla toglie che la mancata concessione delle attenuanti generiche possa fondarsi anche sulla constatazione dell'assenza di elementi positivi a tal fine valorizzabili ed in tale ottica si evidenzi il comportamento non collaborativo dell'imputato, potendo una siffatta affermazione essere intesa nel senso che ove posto in essere un atteggiamento diverso esso ben avrebbe potuto essere preso in considerazione,; la negazione sul rilievo della mancata collaborazione si risolve piuttosto nella constatazione della mancanza di elementi favorevoli all'imputato.

Le congrue argomentazioni della sentenza impugnata, a differenza di quanto osserva la difesa, fanno quindi corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, tra i quali anche quello, in più occasioni espresso, secondo il quale nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento - come avvenuto nel caso di specie - a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

In ogni caso in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

1.2. Anche i profili della negata concessione della sospensione condizionale e della libertà controllata sono manifestamente infondati, avendo il giudice di appello nel rigettare le rispettive richieste fatto riferimento alla negativa personalità dell'imputata, come già tratteggiata in sede di valutazione delle altre istanze.

Si rammenta che in ogni caso le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n.34754 del 20/11/2020, Rv. 280244), e, nella specie, appaiono ben esplicitate le ragioni per le quali la corte territoriale, in esplicazione di potere discrezionale, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice alla ricorrente e non concedibile il beneficio della sospensione condizionale e della libertà controllata, alla luce della condotta dalla stessa tenuta, delle pendenze per fatti analoghi (pur se non definitive) e della correlata negativa prognosi in ordine alla non ricaduta nel reato; laddove peraltro, come ha avuto modo di affermare questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (cfr. tra tante Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206 - 02; Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 - 01).

Anche la mancata sostituzione della pena ex art. 53 L.689/81 è stata adeguatamente giustificata in forza della negativa personalità dell'imputata (v.

Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876 - 01, secondo cui: tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma"; nonché Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725 - 01 che ha affermato che "La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni".).Soccorre, in ogni caso, anche qui, il contesto complessivo negativo posto a base della valutazione riservata dalla corte territoriale al trattamento sanzionatorio e ai benefici non concessi.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impuignatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTE:N [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 dePé.'. C0. 1),T9 APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; íE).irre svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]í:, SESSA; udyoil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cJ ha concluso chiedendo 4—e.9iAs2-wt,. t )L-24 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Re.ttis [OSCURATO:PERSONA], che l' aveva dichiarata colpevole del reato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena deduce 2.3.Col terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, non essendo presente alcun riferimento ai requisiti di cui all'art. 58 L. 689/81. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento o delle parti che hanno < i• ) /. così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, essendo i motivi, tutti, manifestamente infondati. 1.1. Il diniego delle attenuanti generiche è stato, infatti, adeguatamente e logicamente motivato dalla corte territoriale, che, dopo avere correttamente evidenziato che l'incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha messo in rilievo le modalità della condotta (realizzata avvalendosi di mezzo fraudolento), il disinteresse mostrato nel processo, le pendenze risultanti a carico della ricorrente per fatti realizzati in maniera analoga (mezzo fraudolento costituito da una borsa schermata come nel caso di specie), che giustificano quindi la pena inflitta, ritenuta proporzionata anche con riferimento alla personalità della ricorrente (pena peraltro già inflitta, secondo il giudice di secondo grado, con particolare mitezza, essendo stata l'imputata a seguito di giudizio abbreviato condannata alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 94 di multa previo riconoscimento delle attenuanti di cui alli art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. valutate prevalenti rispetto all'aggravante contestata). La Corte di Appello ha anche precisato che il contegno immediatamente arnmissivo dell'imputata è del tutto irrilevante a fronte dell'arresto in flagranza che rendeva palese la sua responsabilità e del fatto che la stessa, pur nel corretto esercizio di un suo diritto, si sia limitata a delle dichiarazioni spontanee senza offrire alcun contributo ai fini della individuazione del complice che era riuscito a fuggire. La Corte di appello attraverso tali argomenti, rappresentati in conseguenza di quanto indicato nell'atto di appello dalla difesa, non ha dunque inteso fondare la mancata attenuazione della pena sul comportamento processuale dell'imputata che di per sé non è ovviamente sindacabile, ma unicamente indicare le ragioni che impediscono di valorizzare in senso positivo il comportamento complessivamente tenuto dalla medesima (laddove il risarcimento era stato già considerato ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.). E' vero infatti che in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n, n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778 - 01, Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rv. 265592 - 01), ma è altrettanto vero che nel caso di specie, come premesso, il diniego delle attenuanti generiche non si fonda sulla mancanza di una confessione piena da parte dell'imputata che viene chiamata in causa unicamente per rispondere al motivo di appello che faceva leva sul comportamento ammissivo della stessa e per spiegare, quindi, il motivo per il quale tale comportamento non potesse assurgere a elemento positivo di valutazione. In altri termini nulla toglie che la mancata concessione delle attenuanti generiche possa fondarsi anche sulla constatazione dell'assenza di elementi positivi a tal fine valorizzabili ed in tale ottica si evidenzi il comportamento non collaborativo dell'imputato, potendo una siffatta affermazione essere intesa nel senso che ove posto in essere un atteggiamento diverso esso ben avrebbe potuto essere preso in considerazione,; la negazione sul rilievo della mancata collaborazione si risolve piuttosto nella constatazione della mancanza di elementi favorevoli all'imputato. Le congrue argomentazioni della sentenza impugnata, a differenza di quanto osserva la difesa, fanno quindi corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, tra i quali anche quello, in più occasioni espresso, secondo il quale nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento - come avvenuto nel caso di specie - a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). In ogni caso in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 1.2. Anche i profili della negata concessione della sospensione condizionale e della libertà controllata sono manifestamente infondati, avendo il giudice di appello nel rigettare le rispettive richieste fatto riferimento alla negativa personalità dell'imputata, come già tratteggiata in sede di valutazione delle altre istanze. Si rammenta che in ogni caso le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n.34754 del 20/11/2020, Rv. 280244), e, nella specie, appaiono ben esplicitate le ragioni per le quali la corte territoriale, in esplicazione di potere discrezionale, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice alla ricorrente e non concedibile il beneficio della sospensione condizionale e della libertà controllata, alla luce della condotta dalla stessa tenuta, delle pendenze per fatti analoghi (pur se non definitive) e della correlata negativa prognosi in ordine alla non ricaduta nel reato; laddove peraltro, come ha avuto modo di affermare questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (cfr. tra tante Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206 - 02; Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 - 01). Anche la mancata sostituzione della pena ex art. 53 L.689/81 è stata adeguatamente giustificata in forza della negativa personalità dell'imputata (v. Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876 - 01, secondo cui: tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma"; nonché Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725 - 01 che ha affermato che "La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni".).Soccorre, in ogni caso, anche qui, il contesto complessivo negativo posto a base della valutazione riservata dalla corte territoriale al trattamento sanzionatorio e ai benefici non concessi. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impuignatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp
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