CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 49234/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame presentata da ELGZOULI Mohamed avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione ad alcune ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti ad una pluralità di soggetti, come meglio specificato ai capi g), h), i), j), k), I), n), o) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione l'ELGZOULI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura applicata. Dopo aver ricordato le ragioni della mancata contestazione della gravità indiziaria, da ricercarsi nell'ampia collaborazione offerta dall'indagato dopo il suo arresto, la difesa censura l'ordinanza per aver desunto la sussistenza delle esigenze esclusivamente dalla gravità del titolo di reato, senza prendere in considerazione l'assunzione delle proprie responsabilità da parte del ricorrente (che attualmente sta scontando una pena patteggiata di quattro anni di reclusione per altri fatti), la sua immediata richiesta di essere preso in carico dal SERT e di avviare la propria disintossicazione scegliendo un percorso comunitario, nonché la propria decisione di rescindere ogni legame con il mondo criminale rendendo ampie dichiarazioni anche eteroaccusatorie. L'assoluta assenza di motivazione, anche in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, impone ad avviso del difensore l'annullamento dell'ordinanza. 3. Con requisitoria scritta ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando che l'ordinanza risultava adeguatamente motivata quanto alle esigenze specialpreventive, mentre la mancata trattazione di quelle di inquinamento probatorio non dava luogo a nullità, essendo stata attribuita valenza assorbente al pericolo di reiterazione. 4. Con memoria di replica del 21/10/2022, il difensore insiste per l'accoglimento delle censure proposte, evidenziando la mancanza di motivazione sugli elementi favorevoli tempestivamente dedotti anche attraverso la produzione documentale, comprovante la decisione del ricorrente di collaborare con la giustizia e di recidere i legami con gli ambienti criminali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale ha disatteso la prospettazione difensiva soffermandosi sulla concretezza ed estrema intensità delle esigenze specialpreventive desumibili dalla complessiva condotta del ricorrente, dedito per mesi allo spaccio di droga su larga scala e con connotazione di incessante frequenza, comprovata tra l'altro dalle dichiarazioni degli assuntori e dalle centinaia di telefonate con gli acquirenti, rilevate dai tabulati. Nel descrivere le connotazioni collaudate e fiorenti del narcotraffico, il Tribunale ha fatto anche riferimento all'uso di utenze dedicate e alla interscambiabilità dei ruoli: riferimento da intendersi alla contestazione di alcuni episodi di spaccio in concorso con ZEKHNINI [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto a quanto precisato dal G.i.p., nell'ordinanza applicativa della misura, in ordine al fatto che MASTRONIMICO [OSCURATO:PERSONA] si era prestato, su richiesta del ricorrente, ad ospitare nella propria abitazione lo ZEKHNINI, e ad intestarsi la 2 vettura che, di fatto, era nella disponibilità dell'ELGZOULI (cfr. pag. 7 ord. G.i.p.). Il Tribunale ha fatto riferimento ai rapporti di quest'ultimo con il MASTRONIMICO, ed in particolare alle condotte violente poste in essere del ricorrente nei suoi confronti (tanto da determinare l'applicazione di misura custodiale in carcere per i delitti di rapina, violenza privata, uso indebito di carta di credito e sequestro di persona): è tuttavia evidente che tali elementi, non valutabili se non in termini di massimo allarme, devono essere apprezzati anche con quanto valorizzato dal G.i.p. in ordine alla "funzionalizzazione" del MASTRONIMICO all'attività illecita organizzata e praticata dal ricorrente. In definitiva, il Tribunale ha tracciato un quadro di inusitata gravità e pericolosità, escludendo la idoneità di misure gradate a fronteggiare esigenze specialpreventive ravvisate con il massimo grado di intensità e concretezza, e sottolineando l'inapplicabilità, allo stato, delle disposizioni di cui all'art. 89. In tale quadro, deve condividersi il rilievo del P.G. che ha escluso la decisività del mancato richiamo dell'atteggiamento collaborativo assunto dall'EZGOULI, evidentemente ritenuto recessivo rispetto a quanto complessivamente emerso e valorizzato; risultando peraltro irrilevante, ai fini che qui rilevano e alla luce di quanto esposto in ordine al pericolo di reiterazione, l'omesso esame delle esigenze di natura probatoria. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così