Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41651/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza degli artt. 530, comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen. per l'insufficienza della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina contestato, è privo di specificità poiché ripropone genericamente le stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 7, 9 e 10); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore \ Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza degli artt. 530, comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen. per l'insufficienza della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina contestato, è privo di specificità poiché ripropone genericamente le stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 7, 9 e 10); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore \ Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris