CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (come integrato da successiva memoria del 19 settembre 2022) proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La decisione impugnata rileva la permanenza del reato in contestazione. L'imputato era il concessionario e avrebbe dovuto smontare le strutture a fine stagione. Per la sentenza impugnata sussiste un'incertezza della data di smontaggio della pedana e dei manufatti. La circostanza era introdotta solo nel dibattimento con la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], valutata dalla sentenza impugnata: "lascia in realtà nell'incertezza quando sia stata smontata la pedana, dopo il sopralluogo della Guardia di Finanza, tanto è vero che solo nel dibattimento e attraverso la testimonianza del medesimo una circostanza del genere veniva introdotta. Sarebbe stato invero agevole per la parte, ed anche nel suo interesse, documentare subito tempi e modi dell'intervento, senza un atteggiamento attendista ed ondivago derivante in realtà dal fatto che era in corso la cessione della struttura e si intendeva porre a carico dell'acquirente la soluzione del problema [...] Va infine considerato che in ogni caso, anche a considerare cessata la permanenza tra marzo e aprile 2014 il reato non sarebbe prescritto [...] essendovi un totale di 620 giorni di sospensione a causa di vari rinvii ed astensioni". La Corte di appello, quindi, non individua la data di cessazione della permanenza, la ritiene non provata. Solo in via ipotetica indica la data del marzo aprile 2014, ma questo non è sufficiente per ritenere accertata la cessazione della permanenza. Conseguentemente1 la permanenza deve ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 6732 del 09/01/2019 Ud. (dep. 12/02/2019 ) Rv. 275837 - 0; Sez. 2 - , Sentenza n. 29657 del 27/03/2019 Cc. (dep. 08/07/2019 ) Rv. 277019 - O; Sez. 2 - , Sentenza n. 40771 del 19/07/2018 Ud. (dep. 13/09/2018 ) Rv. 274458 - 0). Del resto, nell'imputazione è indicata solo la data dell'accertamento ("Accertato in Messina il 19 marzo 2014") e non la data di cessazione della permanenza. Nel ricorso in cassazione il ricorrente chiede alla Corte di legittimità la valutazione della testimonianza, già ampiamente considerata dal giudice di merito e senza aver prospettato un travisamento della stessa al giudice dell'appello. Irrilevante l'ulteriore questione della indicazione delle cause dell'inammissibilità in sede di spoglio del ricorso, in quanto le cause di inammissibilità sono state individuate puntualmente (doglianze in fatto, genericità del ricorso richiesta di rivalutazione del fatto e assenza di vizio della motivazione); il riferimento ai due motivi del ricorso non risulta determinate o illegittimo - si tratta di un evidente refuso che non ha inciso nella valutazione -. Del resto, sulle stesse si è creato il contraddittorio cartolare e la Sezione ha autonomia di giudizio, rispetto al preliminare vaglio dello spoglio (Sez. 6, Ordinanza n. 20685 del 13/05/2016 Cc. (dep. 18/05/2016 ) Rv. 266943 - 0). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del