CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14230/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n.3191/2021 depositata il 06/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mossedall’impugnazione da parte del ricorrente dell’avviso di pagamentorelativo al tributo consortile per l'anno 2014, eccependol'illegittimità del piano di classifica per la mancata adozione delPiano Generale di Bonifica e la mancanza di beneficio diretto eNumero registro generale 14230/2022Numero sezionale 8340/2025Numero di raccolta generale 7791/2026specifico per i propri fondi.Data pubblicazione 31/03/20262. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendolegittimo il piano di classifica e affermando che il contribuente nonaveva fornito adeguata prova contraria dell'insussistenza delbeneficio.3. Avverso tale pronuncia insorgeva in appello il ricorrente,producendo tre perizie giurate per offrire la prova dell’assenza dibeneficio diretto e specifico per i fondi.4. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello,affermando che la mera inclusione del fondo nel perimetroconsortile fosse sufficiente per la debenza del tributo, esonerandolo stesso consorzio dal produrre qualsivoglia prova. Aggiungeva,per quanto qui interessa, che all’inclusione del fondo nel piano diclassifica si riconnettessero benefici vari, anche in fieri o potenziali,non necessariamente direttamente fruibili soggettivamente, benpotendo gli stessi riguardare la mera attività di programmazione edi progettazione finalizzata alla esecuzione degli interventi dibonifica ritenuti necessari.5. Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado incassazione, affidandosi a 2 motivi.6. Il consorzio intimato resiste depositando controricorso.7. L’altra intimata non ha depositato difese.8. In prossimità dell’adunanza camerale il [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneitàdell’impugnata sentenza per radicale contrasto col ius receptumdella Suprema Corte in ordine al governo dell’onere probatoriorelativo alla insussistenza o sussistenza del beneficio di bonificaposto a carico rispettivamente del consorziato e del consorzio (inrelazione all’art. 360, 1° comma , n.3) perchè la CTR avrebbeaffermato che la mera inclusione del fondo nel perimetro del piano2 di 5Numero registro generale 14230/2022Numero sezionale 8340/2025Numero di raccolta generale 7791/2026di classifica fosse sufficiente per la debenza del tributo nonché perData pubblicazione 31/03/2026la violazione, in relazione all’art. 360, 1°comma, n.3 c.p.c.), dellaL.R. Puglia 13/03/2012 n.4 artt. 17 1°comma, 18 1°comma delR.D. 13 febbraio 1933 n.215, artt. 10, 11 e degli artt. 857 e ss.c.c.. considerato che da siffatte disposizioni si evincerebbe che ilpresupposto indefettibile per la legittimità dell’imposizioneconsortile e per la debenza delle somme con la medesima intimatesia costituito dalla sussistenza di un beneficio diretto, specifico econcreto in favore del fondo derivante dalle opere di bonifica.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza, sottoil profilo dell’art.360 1 comma, n.3 c.p.c., lamentando la violazionedegli artt.111 della Cost., 132 2° comma n.4 c.p.c. e 118 commi 1e 2 disp. att. c.p.c., perché nella sentenza non sarebberintracciabile un iter argomentativo logico-giuridico a sostegno diquanto statuito, risolvendosi il tutto in una motivazione apparente.2.1 Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo.2.2 Come già affermato da questa Corte in tema di contributiconsortili, quando la cartella esattoriale emessa per la lororiscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano diclassifica approvato dalla competente autorità regionale, ilcontribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano insede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazioneinnanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestarein giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui ilConsorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto attoamministrativo per la determinazione del contributo nei suoiconfronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore èesonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione dellapresunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suoperimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano diclassifica (vedi Cass.6839/2020; 8079/2020, Cass.20359/2021,3 di 5Numero registro generale 14230/2022Numero sezionale 8340/2025Numero di raccolta generale 7791/2026Cass.11431/2022).Data pubblicazione 31/03/20262.3 Ciò perché, come chiarito dalla Corte Costituzionale (vediCorte Cost. 188/2018), l'assoggettabilità a contribuzione consortilepresuppone il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica,in virtù del principio settoriale del sistema tributario, individuabilenell'art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e nell'art. 860 c.c..2.4 In altri termini, qualora vi siano un "perimetro dicontribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile delcontribuente, il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile -checostituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensidell'art. 860 c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10- devesì ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione delmedesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nelperimetro di intervento consortile (vedi Cass. 23320/2014,Cass.13167/2014, Cass. 4761/2012, Cass. 17066/2010,Cass.26009/2008) ma, al contempo, il contribuente che impugni lacartella esattoriale, negando siffatto vantaggio per il proprio fondo,ha diritto ad essere ammesso alla prova contraria, attraverso ladimostrazione dell'inadempimento delle indicazioni contenute nelpiano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il nonfunzionamento delle opere da questo previste.2.5 Orbene, la sentenza impugnata si pone in violazione di siffattiprincipi, perché ritiene che la mera inclusione del fondo delcontribuente nell’alveo del consorzio sia sufficiente per la debenzadel contributo, anziché considerare che in tal caso il vantaggiodiretto e immediato per tale fondo è solo presunto, conconseguente mera inversione dell’onere probatorio a favore delConsorzio, sicchè il contribuente è sempre ammesso a contestare,con onere probatorio a suo carico, l’insussistenza del beneficiofondiario, attraverso la dimostrazione dell'inadempimento delleindicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamentel'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo4 di 5Numero registro generale 14230/2022Numero sezionale 8340/2025Numero di raccolta generale 7791/2026previste.Data pubblicazione 31/03/20262.6 In definitiva il motivo va accolto, con assorbimento delsecondo.2.7 La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di GiustiziaTributaria di 2° grado della Puglia, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulla regolamentazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche sullaregolamentazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 3 dicembre 2025 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla5 di 5