Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44471/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R.F.

Spampinato; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. è proposto per motivi indeducibili e generici sulla esistenza di vizi di motivazione, ridondanti in vizi di violazione di legge, ai fini della qualificazione giuridica del fatto e del tempus commissi delicti, in relazione alla decorrenza della prescrizione.

La qualificazione giuridica del fatto non era stata contestata con i motivi di appello e non può essere proposta con l'odierno ricorso poiché involge una operazione di ricostruzione dei fatti preclusa in sede di legittimità.

La Corte di appello, ai fini del computo del termine di prescrizione, ha evidenziato che la retrodatazione del fatto al momento della sottoposizione a sequestro del veicolo (nel caso risalente al 22 gennaio 2007) deve essere oggetto di prova attraverso l'allegazione della esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Rv. 278666), evenienze nel caso indimostrate a fronte dell'accertamento del 2 ottobre 2014 con il quale si constatava la sottrazione del ciclomotore affidato in custodia all'imputato (al quale è contestata anche la recidiva reiterata, sicché il reato non era certamente prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R.F. Spampinato; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. è proposto per motivi indeducibili e generici sulla esistenza di vizi di motivazione, ridondanti in vizi di violazione di legge, ai fini della qualificazione giuridica del fatto e del tempus commissi delicti, in relazione alla decorrenza della prescrizione. La qualificazione giuridica del fatto non era stata contestata con i motivi di appello e non può essere proposta con l'odierno ricorso poiché involge una operazione di ricostruzione dei fatti preclusa in sede di legittimità. La Corte di appello, ai fini del computo del termine di prescrizione, ha evidenziato che la retrodatazione del fatto al momento della sottoposizione a sequestro del veicolo (nel caso risalente al 22 gennaio 2007) deve essere oggetto di prova attraverso l'allegazione della esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Rv. 278666), evenienze nel caso indimostrate a fronte dell'accertamento del 2 ottobre 2014 con il quale si constatava la sottrazione del ciclomotore affidato in custodia all'imputato (al quale è contestata anche la recidiva reiterata, sicché il reato non era certamente prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre
Sentenza Cassazione n. 44471/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris