CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 35265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sui riuniti ricorsi iscritti ai nn. 1910/2023, 2937/2023 e 8066/2023 R.G. proposti da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], 31 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Torino -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 14 settembre 2022 , il decreto del Giudice di Pace del 2 settembre 2022 e l’ordinanza del Tribunale di Torino del10 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA], riconvocato il Collegio, del 19 ottobre Oggetto: immigrazione - trattenimento 2023; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 14 settembre 2022 che ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Torino il precedente 1 2 settembre ai sensi dell’art. 6, terzo comma, d.lgs.18 agosto 2015, n. 142 ; -il ricorso è affidato a un motiv o ; -nessuno dei soggetti intimati spiega attività difensiva; - con distinto ricorso , affidato a due motivi, il ricorrente impugna , altresì, il decreto del Giudice di Pace di Torino del 2 settembre 2023 che aveva convalidato il provvedimento di trattenimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Agrigento il precedente 31 agosto; -infine, con altro ricorso, affidato a un motivo, impugna l’ordinanza del Tribunale di Torino del 10 ottobre 2022 di reiezione dell’istanza di riesame del trattenimento; -anche con riferimento a tali due ricorsi i soggetti intimati – Ministero dell’Interno e Questura di Torino –non spiegano alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, stante la connessione soggettiva e oggettiva dei ricorsi, avendo il primo (iscritto al n. 1910/2023 R.G.) a oggetto la legittimità del provvedimento di convalidadel trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6, terzo comma, d.lgs. n. 142 del 2015, e gli altri due (iscritt i ai nn. 2937 /2023 e 8066/2023 R.G.) la legittimità dei provvedimenti, rispettivamente, di trattenimento e di riesame del trattenimento; - ciò posto, p oiché in ordine alla questione oggetto di ricorso con ordinanze22806/2023 e 23843/23 è stata disposta la trattazione alla pubblicaudienza, si ritiene opportuno differire la decisione all'esito d i tale pubblica udienza P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così dec