CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 40697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma, quanto al solo trattamento sanzionatorio, della decisione emessa dal Tribunale della stessa sede in data 4.3.2020, ha ridotto a quattro mesi di arresto e 700,00 euro di ammenda la pena ttt k inflitta ad Alexis vLOPEZ RIVERA in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 (porto ingiustificato di un punteruolo nella propria camera detentiva); che, per quanto qui rileva, la Corte di merito, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo la quale le camere detentive sarebbero assimilabili a luoghi di privata dimora e, dunque, pienamente integrato il reato ascritto all'imputato; LETTO il ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione sia in punto di integrazione del reato, in assenza di un "portare fuori" dell'oggetto in contestazione, sia in punto di mancato riconoscimento della lieve entità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche; RITENUTO che, quanto alla contestata integrazione degli elementi costitutivi del reato, l'impugnazione si appalesa manifestamente infondata, essendosi i giudici di merito conformati al consolidato orientamento di questa Corte, per cui un istituto carcerario non è un luogo di privata dimora, né un'abitazione, neppure temporanea, bensì un luogo in cui il detenuto viene custodito, sicché la detenzione di un coltello di genere vietato o di un'arma impropria nei locali di un istituto di rieducazione o pena costituisce porto abusivo e non detenzione di arma perché avvenuto al di fuori dell'abitazione del soggetto che ne ha la disponibilità (Sez. 1, n. 7194 del 18/3/1986, Rapisarda, Rv. 173357); che articolati sul piano del merito e, comunque, manifestamente infondati, sono gli ulteriori rilievi sull'attenuante del fatto di lieve entità e sulle attenuanti generiche, correttamente negate dalla Corte distrettuale, rispettivamente, per la esplicitata intenzione dell'imputato di utilizzare il punteruolo in eventuali scontri con gli altri detenuti e per i numerosi precedenti penali per reati di diversa natura documentati dal certificato del casellario giudiziale; che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore