CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 33944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aro nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] VetereUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelarireali, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 2026, di conversione in sequestro preventivo delsequestro probatorio di macchinari, prodotti finiti e semilavorati di proprietà dellaGEAN S.r.l. - posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di NapoliNord del 6 aprile 2023 – nonché di ulteriori macchinari e di documentazione (inparticolare, di un’agenda manoscritta) riconducili alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e alla TusconiS.r.l.s., disposto dal Pubblico ministero presso quello stesso Tribunale.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], diGennaro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della MustoS.r.l., e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante dellaTusconi S.r.l.s., dal comune difensore e procuratore speciale, consta di cinquemotivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondoquanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Il primo motivo eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione di legge,l’apparenza della motivazione rassegnata a sostegno del provvedimentoimpugnato, che avrebbe omesso di esaminare gli elementi probatori evincibili dallacopiosa documentazione depositata dalla difesa dei proponenti il riesame; ciò, conspecifico riguardo a quelli comprovanti la totale corrispondenza tra i beni dellaGEAN S.r.l. inventariati nel 2023 e quelli rinvenuti nel 2026, i quali sarebbero statitali da dimostrare l’assenza di fumus del delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale ipotizzato, almeno per difetto del relativo elemento soggettivo. Lasostituzione di un bene vecchio con uno nuovo costituiva, oltretutto, operazionetale da non creare alcuno squilibrio economico finanziario in danno dei creditoridella società posta in liquidazione giudiziale.Quanto ai beni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., è dedotto che ilTribunale si sarebbe sottratto all’obbligo di confutare specificamente quelladeduzione difensiva protesa ad evidenziare come la loro presenza all’internodell’immobile, in cui erano allocati anche quelli della [OSCURATO:SOCIETA]., trovassespiegazione nella facoltà del proprietario di ospitarvi qualsiasi iniziativaimprenditoriale.- Il secondo motivo denuncia, sotto l’egida della violazione degli artt. 321cod. proc. pen. e 322 d.lgs. n. 14 del 2019, l’erronea interpretazione della nozionedi distrazione rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale e, di conseguenza, l’insussistenza del fumus commissi delicti. Non visarebbe stata, infatti, nessuna sottrazione dei beni della massa, essendo rimastodimostrato che i beni medesimi, invece, erano stati diligentemente custoditi, salvoquelli sostituiti con altri nuovi che, quindi, avevano incrementato il valore delcompendio aziendale complessivamente considerato.- Il terzo motivo denuncia, sotto l’egida della violazione dell’art. 85 d.lgs.n. 14 del 2019, l’erronea valorizzazione di un atto lecito come indizio di reato,segnatamente la proposta di affitto di ramo di azienda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nell’ambito della procedura di concordato preventivo. Si eccepisce, al riguardo, cheil Tribunale avrebbe dovuto valutare la congruità economica della proposta diaffitto, piuttosto che stigmatizzarla apoditticamente come espressiva di un intentofraudolento.- Il quarto motivo denuncia violazione di legge e travisamento della provacon riferimento alla circostanza della presenza di un ex dipendente della GEAN.S.r.l. all’interno dell’opificio in cui erano collocati i beni sottoposti a sequestro. Dallalettura del verbale delle operazioni di perquisizione e sequestro redatto dallaGuardia di Finanza in data 3 marzo 2026 emergerebbe, infatti, che erano statirinvenuti unicamente effetti personali e un documento di riconoscimentoriconducibili al suddetto ex dipendente.- Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e240 cod. pen. in ragione dell’assenza di pertinenzialità tra i beni delle società terze,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sottoposti a sequestro e la commissione del reato.Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale entità imprenditoriale del tutto autonoma rispetto allaGEAN. S.r.l. e dedita alla rifinitura artigianale di prodotti finiti, disporrebbe dimacchinari del tutto diversi da quella della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre le scarpe a marchio“[OSCURATO:SOCIETA]” sarebbero state acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che le avrebbe stoccate inelettronico» (così, testualmente, pag. 13 del ricorso) nel luogo in cui erano staterinvenute. Perciò, a fronte di tali allegazioni difensive, sostenute da provedocumentali, doveva ritenersi meramente apparente la motivazione rassegnatadal Tribunale per giustificarne la pertinenzialità rispetto al reato contestato, inquanto la stessa, preterite tali evidenze, si era fondata esclusivamente sullavalorizzazione dei legami familiari esistenti tra i soci delle compagini interessate.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.1. Va, preliminarmente, ribadito che, secondo il diritto vivente, il ricorsoper cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo oprobatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01) e che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante oapparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà,siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalleargomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). Né, d’altro canto, può farsirientrare nell’ambito del vizio di violazione di legge il travisamento della prova, dalmomento che esso costituisce un ulteriore criterio di valutazione dellacontraddittorietà estrinseca della motivazione, deducibile ai soli sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv.285368 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).Si sottraggono, pertanto, alla possibilità di sindacato di questa Corte lecensure di cui al primo, al terzo e al quarto motivo di ricorso, in quanto tuttericonducibili all’alveo del vizio di motivazione carente, illogica o contradditoria dicui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non, invece, all’ambitocircoscritto della motivazione apparente. I rilievi difensivi di cui al primo motivo sirisolvono, invero, nella denuncia di sottovalutazione di argomenti difensivi, invece,considerati dal giudice censurato e implicitamente disattesi (come evincibile, inparticolare dalla motivazione rassegnata alla pagina 4 del provvedimentoimpugnato in cui si è dato atto di come la [OSCURATO:SOCIETA]., tramite i macchinari di cuiera stata spossessata per effetto della dichiarazione di liquidazione giudiziale,avesse continuato la propria precedente attività d’impresa, sottraendone i ricavi,conseguiti in nero, alla massa dei creditori), mentre quelli di cui al terzo e al quartomotivo constano o di deduzioni avverso passaggi motivazionali inseriti in un piùcomplesso iter argomentativo (segnatamente, quelle afferenti alla valorizzazionedella proposta di contratto di affitto di un ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. allaMusto S.r.l.), proteso a dar conto dell’esistenza, già nel corso della procedura diconcordato preventivo, di un progetto dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GabrieleMusto di utilizzare i macchinari della [OSCURATO:SOCIETA]. per continuarne l’attivitàaziendale pur sotto una diversa veste formale (posto che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. «era privadi fondi e di qualsivoglia struttura organizzativa», costituendo una mera «scatolavuota», cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata), ovvero di eccezioni difraintendimento del significato di elementi probatori (segnatamente, di quelliafferenti al rinvenimento nell’opificio perquisito di beni riferibili ad un dipendentedella [OSCURATO:SOCIETA].) pacificamente espressive di una eventuale contraddittorietàmotivazionale.2. Occorre ulteriormente ricordare che, sempre secondo il diritto vivente,la sentenza dichiarativa di fallimento – o l’omologa sentenza di apertura dellaliquidazione giudiziale ex art. 49 d.lgs. n. 14 del 2019 - priva il fallito – o il debitoreassoggettato a liquidazione giudiziale - della amministrazione e della disponibilitàdei beni esistenti alla data della detta sentenza, determinandone il trasferimentoalla curatela, nel senso, tuttavia, della gestione da parte del detto ufficio delpatrimonio dell’impresa in stato di insolvenza ai fini di soddisfacimento dei creditori(così, Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], inmotivazione). Detto "spossessamento" giustifica, pertanto, il riconoscimento incapo al solo curatore della legittimazione all'impugnazione dei provvedimentiimpositivi di cautele reali (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] MantovaPetroli, Rv. 277257 – 01). Tanto premesso, tutte le censure di ricorso, e, inparticolare, quelle di cui al secondo motivo, dirette a contestare la legittimità delvincolo cautelare reale imposto sui beni della [OSCURATO:SOCIETA]., non possono essereesaminate perché proposte da soggetti non legittimati.3. Ciò posto, le doglianze di cui al quinto motivo, proposte nell’interessedella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cui sono state sequestrati alcunimacchinari nonché scarpe già pronte per la commercializzazione, sonomanifestamente infondate.Il provvedimento impugnato ha, infatti, spiegato in maniera precisa elineare come all’interno dell’opificio in cui erano collocati i macchinari della GEAN.S.r.l., affidati in custodia a [OSCURATO:PERSONA], erano stati rinvenuti oltre ad essi, materieprime, semilavorati e prodotti finiti. Beni la cui presenza non era altrimentispiegabile - considerata, oltretutto, la decisiva evidenza che ben «564 paia discarpe semilavorate erano state trovate posizionate sulle stesse macchine» - (cfr.pag. 2), se non con la prosecuzione clandestina dell’attività d’impresa della societàposta in liquidazione giudiziale tramite l’utilizzo della relativa strumentazione,perciò esposta ad usura e, quindi, a deprezzamento in danno dei creditori sociali(cfr. pag. 5). A ciò dovendosi aggiungere che, come evincibile da un’agenda,rinvenuta nell’opificio e sequestrata in quanto costituente una sorta di «libromastro di cassa», poiché in essa erano state annotate le entrate e le uscite dal 7aprile 2017 al 27 febbraio 2026 della società in liquidazione, quest’ultima avevaconseguito “ricavi in nero” (cfr. pag. 3), che aveva destinato alla soddisfazione delproprio personale interesse piuttosto che a quello dei creditori sociali (cfr. pag. 5).Donde, i beni riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e alla [OSCURATO:SOCIETA]., società che,come anticipato, erano prive di un’effettiva struttura imprenditoriale (cfr. pag. 2dell’ordinanza impugnata) e le cui quote risultavano intestate a prossimi congiuntidi [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. pag. 3 della stessa ordinanza)- beni che, stando alla stessa prospettazione difensiva, erano costituiti da«macchinari acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per rifinire artigianalmente calzaturefinite» e da «scarpe a marchio “[OSCURATO:SOCIETA]” (in numero di 754) acquistate dalla Mustoche si trovavano nei locali in attesa di essere della vendita alla [OSCURATO:SOCIETA].»(così, testualmente, alla pagina 13 del ricorso) - sono stati correttamenteconsiderati alla stregua di cose solo formalmente riconducibili alle indicatecompagini imprenditoriali. Come tali, i macchinari della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e le scarpe amarchio “[OSCURATO:SOCIETA]” sono stati legittimamente sottoposti a vincolo cautelare reale,avendo costituito, i primi, cose utilizzate dagli indagati per commettere il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. e, le seconde,prodotti dello stesso, suscettibili, per effetto della loro vendita “in nero” a terzi (cfr.pag. 3 dell’ordinanza impugnata), di aggravare le conseguenze del reatomedesimo (cfr. pag. 5 della stessa ordinanza).4. Tanto comporta che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili eche i ricorrenti debbano essere condannati al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese di parte civile.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]