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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46401/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1980; avverso la sentenza del 29 ottobre 2020 dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile (per tardività) l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 24 novembre 2014.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo che la Corte territo- riale, non avvedendosi della precedente dichiarazione di contumacia (pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare il 21 novembre 2013), avrebbe calcolato i ter- mini facendoli decorrere dalla scadenza dei trenta giorni indicati per il deposito della motivazione e non, come avrebbe dovuto, dalla data di ricezione dell'avviso di deposito della relativa sentenza, avvenuto (peraltro la sola consegna della rac- comandata) il 5 gennaio 2015; data rispetto alla quale emergerebbe con evidenza la tempestività dell'appello, depositato il 19 febbraio 2015.

3. Il ricorso è fondato.

È circostanza pacifica che la dichiarazione di contumacia sia stata pronunciata all'udienza preliminare, celebrata il 21 novembre 2013, in data antecedente all'in- troduzione della disciplina sul cd. processo in absentia (ad opera della L. 28 aprile 2014, n, 67 pubblicata sulla GU del 2.5.2014 ed entrata in vigore il 17.5.2014) e della relativa disciplina intertemporale (introdotta con la legge n. 118 del 2014).

Ebbene, ai sensi dell'art. 15-bis della

I. n. 67/2014, continuano ad applicarsi le norme previgenti, che disciplinavano il procedimento contumaciale, se alla data dell'entrata in vigore della relativa disciplina intertemporale (22 agosto 2014) sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado ovvero se, comun- que, la contumacia sia stata pronunciata ma non sia stato emesso decreto di irre- peribilità.

Ne consegue, quindi, alla luce della scansione procedimentale in precedenza evidenziata, l'applicabilità, al procedimento oggetto di giudizio, della previgente disciplina in tema di contumacia e, con essa, del connesso obbligo di comunica- zione dell'estratto contumaciale.

Né rileva che la dichiarazione di contumacia fosse intervenuta nel corso dell'u- dienza preliminare, essendosi ormai ingenerato nell'imputato un legittimo affida- mento in ordine allo statuto di tutela conseguente all'iniziale dichiarazione (Sez. 1, n. 8595 del 28/01/2020, Gheorghe, Rv. 278493; Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281008).

Ciò considerato, alla data di proposizione dell'appello, pacificamente l'estratto contumaciale non era stato comunicato, per cui non potevano ritenersi decorsi i termini per la proposizione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977) e l'appello non poteva essere dichiarato intempestivo.

La fondatezza del motivo di ricorso impone, tuttavia, di rilevare la sopravve- nuta estinzione del reato, commesso il 12 settembre 2009 e prescritto il 12 marzo 2017.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata - agli effetti pe- nali - senza rinvio (per sopravvenuta prescrizione) e con rinvio, ai soli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile compe- tente per valore in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1980; avverso la sentenza del 29 ottobre 2020 dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile (per tardività) l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 24 novembre 2014. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo che la Corte territo- riale, non avvedendosi della precedente dichiarazione di contumacia (pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare il 21 novembre 2013), avrebbe calcolato i ter- mini facendoli decorrere dalla scadenza dei trenta giorni indicati per il deposito della motivazione e non, come avrebbe dovuto, dalla data di ricezione dell'avviso di deposito della relativa sentenza, avvenuto (peraltro la sola consegna della rac- comandata) il 5 gennaio 2015; data rispetto alla quale emergerebbe con evidenza la tempestività dell'appello, depositato il 19 febbraio 2015. 3. Il ricorso è fondato. È circostanza pacifica che la dichiarazione di contumacia sia stata pronunciata all'udienza preliminare, celebrata il 21 novembre 2013, in data antecedente all'in- troduzione della disciplina sul cd. processo in absentia (ad opera della L. 28 aprile 2014, n, 67 pubblicata sulla GU del 2.5.2014 ed entrata in vigore il 17.5.2014) e della relativa disciplina intertemporale (introdotta con la legge n. 118 del 2014). Ebbene, ai sensi dell'art. 15-bis della I. n. 67/2014, continuano ad applicarsi le norme previgenti, che disciplinavano il procedimento contumaciale, se alla data dell'entrata in vigore della relativa disciplina intertemporale (22 agosto 2014) sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado ovvero se, comun- que, la contumacia sia stata pronunciata ma non sia stato emesso decreto di irre- peribilità. Ne consegue, quindi, alla luce della scansione procedimentale in precedenza evidenziata, l'applicabilità, al procedimento oggetto di giudizio, della previgente disciplina in tema di contumacia e, con essa, del connesso obbligo di comunica- zione dell'estratto contumaciale. Né rileva che la dichiarazione di contumacia fosse intervenuta nel corso dell'u- dienza preliminare, essendosi ormai ingenerato nell'imputato un legittimo affida- mento in ordine allo statuto di tutela conseguente all'iniziale dichiarazione (Sez. 1, n. 8595 del 28/01/2020, Gheorghe, Rv. 278493; Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281008). Ciò considerato, alla data di proposizione dell'appello, pacificamente l'estratto contumaciale non era stato comunicato, per cui non potevano ritenersi decorsi i termini per la proposizione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977) e l'appello non poteva essere dichiarato intempestivo. La fondatezza del motivo di ricorso impone, tuttavia, di rilevare la sopravve- nuta estinzione del reato, commesso il 12 settembre 2009 e prescritto il 12 marzo 2017. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata - agli effetti pe- nali - senza rinvio (per sopravvenuta prescrizione) e con rinvio, ai soli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile compe- tente per valore in
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