Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 31282/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; letta la memoria della difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di BENEVENTO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 29/7/2021, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BENEVENTO, in data 12/7/2021, ha convalidato il decreto emesso dal pubblico ministero e disposto il sequestro della somma di euro 27.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato cui all'art. 640 bis cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 640 bis cod. pen. 2.

In data 7 marzo 2022 è pervenuta in cancelleria una memora della difesa con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegato il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario e la perizia effettuata nel giudizio civile, insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a prendere atto della tesi accusatoria omettendo di svolgere un'effettiva verifica circa la fondatezza della stessa, così che la motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimano il sequestro sarebbe del tutto apparente.

Ciò in quanto il giudice del riesame non si sarebbe confrontato con la perizia depositata in atti dalla quale risulta che il ricorrente è comunque invalido all'80%.

Circostanza questa che, in assenza di un obbligo di comunicare gli eventuali miglioramenti relativi a una ripresa funzionale, imporrebbe di escludere la stessa sussistenza del reato.

Sotto altro profilo, poi, il fatto che la somma rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato fosse in contanti non consente di concludere per la riferibilità della stessa al solo ricorrente che condivide l'abitazione con la moglie, soggetto nei confronti del quale la confisca non potrebbe essere disposta.

La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e completezza della motivazione, non è consentita.

1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, il Tribunale, con i riferimenti alle indagini e a quanto accertato dalla polizia giudiziaria che ha osservato il ricorrente svolgere le attività quotidiane senza l'ausilio di terzi, ha dato conto della sussistenza del fumus commissi delicti rendendo così una motivazione comunque sufficiente che non può essere ritenuta allo stato inesistente o apparente, in assenza di elementi di segno contrario, anche in ordine alla conclusione circa la possibilità che la frode fosse esistente ab origine.

Né, d'altro canto, la motivazione dell'ordinanza impugnata può ritenersi assente quanto alla riferibilità, anche solo in parte, della somma rinvenuta e sottoposta a sequestro alla moglie dell'indagato.

Tale circostanza, infatti, per la quale sono necessari degli accertamenti in fatto, non risulta essere stata sollevata nel corso del giudizio di riesame così che il Tribunale non era tenuto a motivare specificamente sul punto.

1.3. Le censure proposte, in conclusione, tese a sollecitare una diversa valutazione, anche considerando elementi sopravvenuti (quali quelli depositati con la memoria) la cui valutazione di merito non compete in questa sede, non sono consentite.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; letta la memoria della difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di BENEVENTO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 29/7/2021, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BENEVENTO, in data 12/7/2021, ha convalidato il decreto emesso dal pubblico ministero e disposto il sequestro della somma di euro 27.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato cui all'art. 640 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 640 bis cod. pen. 2. In data 7 marzo 2022 è pervenuta in cancelleria una memora della difesa con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegato il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario e la perizia effettuata nel giudizio civile, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a prendere atto della tesi accusatoria omettendo di svolgere un'effettiva verifica circa la fondatezza della stessa, così che la motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimano il sequestro sarebbe del tutto apparente. Ciò in quanto il giudice del riesame non si sarebbe confrontato con la perizia depositata in atti dalla quale risulta che il ricorrente è comunque invalido all'80%. Circostanza questa che, in assenza di un obbligo di comunicare gli eventuali miglioramenti relativi a una ripresa funzionale, imporrebbe di escludere la stessa sussistenza del reato. Sotto altro profilo, poi, il fatto che la somma rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato fosse in contanti non consente di concludere per la riferibilità della stessa al solo ricorrente che condivide l'abitazione con la moglie, soggetto nei confronti del quale la confisca non potrebbe essere disposta. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e completezza della motivazione, non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, il Tribunale, con i riferimenti alle indagini e a quanto accertato dalla polizia giudiziaria che ha osservato il ricorrente svolgere le attività quotidiane senza l'ausilio di terzi, ha dato conto della sussistenza del fumus commissi delicti rendendo così una motivazione comunque sufficiente che non può essere ritenuta allo stato inesistente o apparente, in assenza di elementi di segno contrario, anche in ordine alla conclusione circa la possibilità che la frode fosse esistente ab origine. Né, d'altro canto, la motivazione dell'ordinanza impugnata può ritenersi assente quanto alla riferibilità, anche solo in parte, della somma rinvenuta e sottoposta a sequestro alla moglie dell'indagato. Tale circostanza, infatti, per la quale sono necessari degli accertamenti in fatto, non risulta essere stata sollevata nel corso del giudizio di riesame così che il Tribunale non era tenuto a motivare specificamente sul punto. 1.3. Le censure proposte, in conclusione, tese a sollecitare una diversa valutazione, anche considerando elementi sopravvenuti (quali quelli depositati con la memoria) la cui valutazione di merito non compete in questa sede, non sono consentite. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
Decreto Cassazione n. 31282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris