CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 17347 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Lecce, alla via G. Toma, n. 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 1.2.2017, assunta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5518/2016 r.g., udita la relazione nella camera di consiglio del 4 novembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] K7, 1. Con decreto in data 6.5.2016 il Tribunale di Lecce revocava l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocino a spese dello Stato e rigettava l'istanza di liquidazione del compenso depositata dal difensore. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. Non si costituiva il Ministero della Giustizia. 3. Con ordinanza in data 1.2.2017 il Tribunale di Lecce accoglieva l'opposizione, annullava il decreto opposto, riammetteva l'opponente al patrocinio a spese dello Stato, liquidava in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'opponente, le spese della fase definita con il decreto opposto; compensava integralmente le spese della fase di opposizione. Reputava il tribunale che, "tenuto conto della natura della questione e della mancata costituzione di parte resistente, si ravvisa[va]no gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese [della fase di opposizione]". 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 91 e 92, 2° co., cod. proc. civ. Deduce che le ragioni alla cui stregua il Tribunale di Lecce ha compensato integralmente le spese della fase di opposizione, non sono per nulla riconducibili al disposto dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis. 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'apparenza, l'inesistenza della motivazione che si traduce in violazione di legge (art. 111 Cost.). 7. Il primo motivo è fondato e va accolto; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina delle doglianze veicolate dal secondo motivo. 8. Il testo dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. cui, ratione temporis, occorre nella specie far riferimento, è quello risultante dalla novella di cui al dec. leg. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, ben vero all'esito della pronuncia n. 77/2018 della Corte costituzionale ("Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"). In questi termini l'integrale compensazione delle spese della fase di opposizione per nulla si giustifica alla stregua dei rilievi che seguono. 9. In primo luogo, l'opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002 e 702 bis cod. proc. civ. è stata nella fattispecie accolta con l'integrale riforma dell'impugnato decreto. Il che esclude in radice la configurabilità dell'ipotesi della soccombenza reciproca (reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento: cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20888). 10. In secondo luogo, non soccorrono le ulteriori condizioni alla stregua delle quali, a norma del 2° co. dell'art. 92 cod. proc. civ., pur nei termini in cui il 2° y 3 co. cit. è da "rileggere" all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, è possibile la compensazione delle spese di lite (la Consulta, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni). 11. Più esattamente non riveste valenza alcuna ai fini dell'integrale compensazione delle spese della fase di opposizione il duplice rilievo "della natura della questione e della mancata costituzione di parte resistente". Invero, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (come risultante dalle modifiche introdotte dal dec. leg. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che in caso di soccombenza reciproca) nell'eventualità - che per nulla si prospetta nel caso di specie - di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurìsprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2019, n. 4696; anche Cass. (ord.) 18.2.2020, n. 3977). 12. Sussiste quindi la falsa applicazione del 'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. 13. In accoglimento del primo motivo di ricorso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 1.2.2017, assunta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5518/2016 r.g., va - nei limiti del medesimo motivo di ricorso - cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato. 14. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta.Invero, per effetto della previsione di cui all'art. 133 d.P.R. n. 115/2002 ("il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"), lo Stato, nella articolazione costituita dal Ministero della Giustizia parte intimata e soccombente in questa sede, sarebbe tenuto ad eseguire in suo favore il pagamento (cfr. Cass. (ord.) 29.11.2018, n. 30876, secondo cui l'art. 133 d.P.R. n. 115/2002 non è riferibile all'ipotesi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale). 15. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione e nei limiti del motivo di ricorso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 1.2.2017 (assunta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5518/2016 r.g.) e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte S