CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 27031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21487-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] autonomi R.G.N.21487/2018 Cron. Rep. Ud.11/07/2023 CC avverso la sentenza n. 23/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/01/2018 R.G.N. 340/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.1.2018, la Corte d'appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito notificatogli in data 24.12.2015, con cui l’INPS gli aveva ingiunto il pagamento di differenze contributive in favore della Gestione commercianti scaturenti dal maggior reddito derivante negli anni 2010-2012 dalla sua partecipazione a [OSCURATO:SOCIETA]., società in nome collettivo diversa da quella per cui egli è iscritto all’assicurazione obbligatoria e avente quale unico oggetto la concessione in locazione dell’unico bene immobile di cui è proprietaria; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; chel’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2082 e 2195 c.c., con riferimento all’art. 3-bis, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi derivanti dalla sua partecipazione societaria a [OSCURATO:SOCIETA]. dovessero rientrare nell’imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti, senza considerare che l’attività di locazione di immobili non può considerarsi attività d’impresa; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, e dell’art. 3-bis, d.l. n. 384/1992, cit., per non avere la Corte territoriale considerato che, con sentenze nn. 267 e 1167 del 2015, passate in cosa giudicata, il Tribunale di Brescia aveva escluso che l’attività posta in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. costituisse attività d’impresa commerciale e desse luogo ad obbligo dei suoi soci di iscriversi alla Gestione commercianti; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito considerato la reale natura dell’attività svolta da [OSCURATO:SOCIETA].; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dei contributi decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e altresì per aver attribuito valore interruttivo della prescrizione stessa agli avvisi bonari inviatigli in data 2.4.2014, 23.5.2013 e 28.8.2014; che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto più volte espresso da questa Corte, secondo cui l’obbligo contributivo di coloro che possiedono – come l’odierna parte ricorrente – i requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti va parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli derivanti da partecipazione a società di persone nella quale l’assicurato non svolge attività lavorativa e che abbiano per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione (così da ult. Cass. n. 18892 del 2023, che – sulla scorta di Cass.n. 29779 del 2017 e succ. conf. –ha motivato la conclusione in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, T.U. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, e dal tendenziale principio di armonizzazione tra redditi rilevanti ai fini fiscali e redditi rilevanti ai fini previdenziali); che, come ricordato da Cass. n. 18892 del 2023, cit., la legittimità costituzionale di una tale soluzione è già stata vagliata da Corte cost. n. 354 del 2001, che ha avuto modo di evidenziare come non si dia più alcuna indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e come, anzi, le più recenti riforme in materia evidenzino sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile, ciò che d’altra parte mette capo ad un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali, dal momento che l’art. 5, l. n. 233/1990, commisura precisamente al reddito annuo d’impresa la misura dei trattamenti previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi; che, con riguardo al quarto motivo, va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui la valutazione circa l’idoneità di un atto proveniente dal creditore ad interrompere la prescrizione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e dà luogo ad un giudizio di fatto che è sottratto al sindacato di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (così, tra le più recenti, Cass. n. 15140 del 2021); che, ciò posto, è agevole rilevare che parte ricorrente non ha trascritto nel ricorso per cassazione alcuno degli avvisi bonari ai quali i giudici territoriali hanno attribuito efficacia interruttiva della prescrizione, nemmeno nella misura necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né ha indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essi in atto si troverebbero, in spregio al principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.; che, dovendo pertanto reputarsi ormai intangibile l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la prescrizione dei contributi per cui è causa (relativi, come detto, al biennio 2010-2012) è stata interrotta già in data 23.5.2013, oltre che naturalmente dall’avviso di addebito notificato il 24.12.2015, affatto irrilevante diventa la delibazione dell’ulteriore censura di cui al motivo in esame, concernente la decorrenza della prescrizione, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, quando la sentenza impugnata è sorretta da due diverse ratione s decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame delle censure riferite all'altra, le quali non risulterebbero in nessun caso idonee a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (così da ult. Cass. n. 15399 del 2018); che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione delle medesime ragioni all’uopo espresse da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a