CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2021
Cassazione n. 41116/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che illustra i motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di POTENZA, SEZIONE RIESAME, con ordinanza in data 19/2/2021, depositata il 22/3/2021, ha rigettato il riesame avvero l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MATERA il 19/1/2021, ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 640, comma secondo, cod. pen. quale capo e organizzatore di un'associazione finalizzata a commettere truffe nei confronti dell'ISMEA, Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA]. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto ì seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 407, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine successivi al 18 arile 2018.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292 comma 2 cod. proc. pen. per mancanza nell'ordinanza genetica di un'autonoma valutazione quanto alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari . 1.3. Vizio di motivazione in ordine ai rilievi specificamente evidenziati dalla difesa in riferimento ai singoli capi di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 407, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine successivi al 18 arile 2018. In specifico la difesa rileva che, a fronte dell'iscrizione nel registro notizie di reato avvenuta in data 17 ottobre 2017 e benché il pubblico ministero avesse tempestivamente presentato la richiesta, non era stata autorizzata alcuna proroga delle indagini preliminari. Circostanza accertata dallo stesso Tribunale e che determinerebbe l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la data del 18 aprile 2018, prima scadenza delle indagini mai prorogate. Secondo la difesa, infatti, l'utilizzabilità degli atti compiuti successivamente allo scadere del termine dipenderebbe dall'emissione, anche successiva, del decreto stesso e non, come diversamente sostenuto nel provvedimento impugnato, dalla sola presentazione della richiesta di proroga. Nel caso di specie, nel quale alle richieste di proroga presentate non ha mai fatto seguito il decreto di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini, pertanto, tutti gli atti successivi al 18 aprile 2018 sarebbero inutilizzabili e la motivazione del provvedimento impugnato, espunti tali atti, risulterebbe inconsistente. La doglianza, formulata in termini generici, è aspecifica e il ricorso sul punto è inammissibile. Come anche di recente ribadito, infatti, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Nel caso di specie il ricorrente ha indicato genericamente che sarebbero inutilizzabili le intercettazioni successive al 18/4/2018, gli esiti delle perquisizioni effettuate il 24/5/2018, la documentazione acquisita in data 24/5/2018, gli accertamenti contabili effettuati dopo il 18/4/2018 e la consulenza tecnica, e si è limitato ad affermare che "conseguentemente, la piattaforma indiziaria utilizzabile a carco del sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto neanche in astratto possedere quella consistenza richiamata dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'applicabilità delle misure caute/ari". Esponendo la censura in tali termini la difesa ha omesso di evidenziare quali sarebbero gli specifici elementi inutilizzabili e non si è confrontata in concreto con il ragionamento del giudice di merito che non è stato così sottoposto, come richiesto a pena di inammissibilità, alla c.d. prova di resistenza. Verifica che deve essere necessariamente effettuata nell'impugnazione evidenziando se e in che modo l'eliminazione di ogni singolo, individuato e specifico elemento di cui si deduce l'inutilizzabilità determini o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione. A ben vedere, d'altro canto, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che fa riferimento a elementi, documenti, e attività di indagine, come anche a conversazioni intercettate che risultano essere precedenti al 18 aprile 2018, appare adeguata e coerente. Ragione questa per la quale, in assenza di una puntuale indicazione di quali sarebbero le fonti di prova e gli elementi in ipotesi inutilizzabili e quale sarebbe l'incidenza di ognuno di essi sul ragionamento seguito dal giudice di merito, la disamina della doglianza risulta in concreto impossibile e il ricorso deve essere sul punto dichiarato inammissibile. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 292 comma 2 cod. proc. pen. per mancanza nell'ordinanza genetica di un'autonoma valutazione quanto alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari evidenziando che l'ordinanza genetica sarebbe una mera riproposizione della richiesta del pubblico ministero e che nella stessa non vi sarebbe alcun riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato. La doglianza è infondata. 2.1. Le modifiche normative apportate con la L. 47/2015, ribadendo quanto in realtà è connaturato alla funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari, hanno stigmatizzato il requisito della "autonomia" della valutazione ed hanno reso più incisivo il ruolo del Tribunale del riesame e rafforzato così la tenuta complessiva del sistema dei controlli in materia di privazione della libertà personale. Il Tribunale, infatti, qualora la motivazione del provvedimento coercitivo sia inesistente, o solo apparente, ovvero non contenga l'autonoma valutazione a norma dell'art. 292 cod. proc. pen. delle esigenze cautelati, degli indizi di colpevolezza e degli elementi forniti dalla difesa, è tenuto a dichiarare la nullità del provvedimento. Laddove la motivazione sia "solo" carente, invece, al giudice del controllo è tuttora riconosciuto il potere di integrare il provvedimento impugnato che può essere confermato per ragioni diverse da quelle indicate nello stesso (cfr Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv 266789, Capasso in cui si è ribadito "il potere di annullamento del titolo cautelare da parte del tribunale del riesame, in peculiari casi di vizio della motivazione gravi al punto da non consentire l'esercizio dei poteri integrativi"). In tale contesto assume una particolare importanza la verifica preliminare che il Tribunale deve effettuare circa l'effettiva mancanza della valutazione del giudice della cautela in materia di esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza. Con riferimento allo specifico tema della autonoma valutazione la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944) ha evidenziato che la previsione: a) non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa, Rv. 265337); b) impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, 2016, Belsito, Rv. 266428); c) impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv 271507) d) è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv 266336) e) è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv 265645). f) impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare così che l'obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv 269970). g) è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv 265807) e la motivazione non è censurabile quando, pur riportando anche pedissequamente, ovvero rinviando o allegando o comunque facendo riferimento ad atti del procedimento, evidenzi l'avvenuto esercizio della funzione di controllo dando conto, anche sinteticamente, del percorso logico seguito per valutare la consistenza degli elementi disponibili (Sez 2, n. 2778 del 24/11/2015, Papaluta, dep. 2016); h) è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, valutato nel suo complesso, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273659) i) si riferisce alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare. (Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Santoro, Rv. 272939).Nel contesto così delineato, d'altro canto, sia nel corso della originaria verifica, sia nella successiva fase di controllo dell'effettiva autonomia della valutazione operata dal giudice, non può non tenersi conto della natura degli elementi posti a fondamento della richiesta e della diversa capacità dimostrativa degli stessi. La struttura della motivazione del giudice, infatti, riflette la completezza o meno delle indagini, la qualità delle stesse e la effettiva consistenza degli indizi. Tanto più, quindi, gli elementi posti a base della richiesta hanno una efficacia dimostrativa indiretta e necessitano di una contestualizzazione logica, tanto più la motivazione del giudice deve essere articolata. Tanto più gli elementi, invece, sono direttamente rappresentativi, tanto più il ricorso ad una motivazione sintetica appare giustificato se non addirittura obbligato. Nel caso in cui la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito da elementi di contenuto chiaro ed evidente -ad esempio- il giudice può limitarsi a richiamare il contenuto degli atti e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo sia coerente con quanto emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata. 2.2. Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale, il giudice delle indagini preliminari, che pure ha ripreso la narrazione accusatoria del pubblico ministero riportando l'iter amministrativo delle pratiche e gli ulteriori elementi di diretta efficacia rappresentativa da questo indicati, ha dato sufficiente anche se sintetico conto di avere formulato un proprio autonomo giudizio. Ciò anche in riferimento alle esigenze cautelari individuate, come poi ribadito e meglio esposto dal giudice del riesame, nel comportamento tenuto dall'indagato nel corso della perquisizione del 24 maggio 2018, allorché lo stesso ha tentato di far distruggere della documentazione alla compagna. Vicenda questa, citata in premessa nell'ordinanza genetica e poi più compiutamente valorizzata dal Tribunale, che, con le ulteriori considerazioni circa la natura permanente del reato associativo e al lungo periodo di tempo nel quale sono stati ininterrottamente commessi i reati, dà conto dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati. 3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine ai rilievi specificamente evidenziati dalla difesa in riferimento ai singoli capi di imputazione: 4 e 5 (truffa aggravata in danno a Vinitaly), 9, 13, 14, 21 (truffa aggravata, rif. pratica "F.11i Segreto"), capi 23, 25, 27 e 30 (truffa aggravata pratica "Stasi"), capo 33 (truffa pratica "Pepe"), capo 37 (truffa pratica "D'aprile"), capo 40 (rapporti con [OSCURATO:PERSONA]) e capo 1 (l'associazione a delinquere).Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione sono manifestamente infondate. Il Tribunale ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nei motivi di riesame e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini e posto a fondamento dell'applicazione della misura cautelare. Ragione questa per la quale, a fronte di una motivazione puntuale, coerente e logica quanto allo sviluppo dell'iter amministrativo delle pratiche e circa il coinvolgimento del ricorrente -evidenziata dal ruolo da questo svolto direttamente (ad esempio occupandosi della presentazione delle richieste di svincolo di somme) e da aziende a lui riferibili, dai compensi ricevuti, dai contatti avuti (documentati anche dalle conversazioni intercettate)- ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi allo stato acquisiti, risulta del tutto inconferente e non è comunque consentita (per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.1. Con specifico riferimento ai provvedimenti de libertate deve d'altro canto ribadirsi che la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv 248698). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 3.2. Tanto premesso deve concludersi che gli articolati motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Le censure esposte con il ricorso, con il diretto riferimento agli atti di indagine, si confrontano direttamente con gli elementi emersi e non già con la motivazione dell'ordinanza secondo il paradigma stabilito dall'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in forza del quale il vizio della motivazione per avere rilievo in sede di legittimità deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato. L'inosservanza della regola comporta che le censure attengano al merito della decisione impugnata, introducendo una rivalutazione in fatto che è preclusa nel giudizio di legittimità.La difesa, infatti, in ogni singolo motivo ed in relazione ai diversi punti dedotti, propone dichiaratamente una diversa e più "accurata" lettura del medesimo materiale già compiutamente esaminato dai giudici di merito, così limitandosi a criticare la valutazione da questi operata e a formulare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e di quanto accaduto, attività questa preclusa alla Corte di Cassazione cui non può chiedersi di procedere ad una nuova lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata in quanto questa Corte non ha il potere di procedere ad una autonoma valutazione, adottando propri e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, ritenuti così maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa poiché il giudice di legittimità ha esclusivamente il compito di controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Né sul punto, infine, appare decisivo il rilievo della difesa secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di rispondere in modo puntuale e preciso a ogni singolo argomento evidenziato nei motivi nuovi di riesame. Sotto tale profilo, infatti, deve ribadirsi che nessuna omissione motivazionale è riscontrabile con riferimento a tali punti atteso che, come più volte affermato da questa Corte, in sede di legittimità non è censurabile il provvedimento per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che il provvedimento impugnato, come nel caso di specie, evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv