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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18716/2026

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onadel Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2193 - controricorrente -avverso la sentenza n. 493/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/02/2022 R.G.N. 820/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Frosinone, in accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], condannava la ASL di Frosinone, dellaNumero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/2026quale era dipendente con mansioni di Operatore NTuemcenroi dci ora ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026Necroforo, a corrispondergli la somma di € 21.650,83 a titolo didifferenze retributive maturate per aver svolto la propria attivitàlavorativa anche su salme di pazienti non deceduti all’internodel nosocomio cittadino.2.

Il lavoratore aveva dedotto di avere svolto attività di presain carico, conservazione, posizionamento e osservazione,nonché le connesse attività di vigilanza e amministrative,proprie dell’operatore tecnico necroforo, anche con riferimentoa salme di persone di cui all’art. 12 d. lgs. n. 285/1990 –Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] (RPM), sostenendo trattarsi didovendo i comuni attrezzarsi per predisporre i relativi servizi.

IlTribunale accoglieva tale prospettazione, riteneva trattarsi diquantificava il dovuto in base a CTU.3.

La Corte d’Appello di Roma riformava integralmente lasentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] con il ricorso introduttivo del giudizio.4.

Osservava la Corte territoriale, in accoglimento del primomotivo d’appello, assorbiti gli altri, richiamata la pertinentenormativa, che, “stante il chiaro disposto normativo, non puòche concordarsi con l’appellante nell’affermare che i comuni,come avvenuto nel caso di specie, possano avvalersi di strutturenon proprie, e segnatamente di quelle ospedaliere, senza checiò comporti l’attribuzione di compiti non propri al dipendentedella struttura utilizzata, e senza la necessità di atti oconvenzioni, la cui stipula potrebbe semmai rivelarsi di interessedella ASL per un’eventuale regolamentazione dei rapportieconomici con il comune (con la previsione ad esempio di tariffeper l’utilizzo dei locali) ovvero per la migliore distribuzione tra iNumero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/2026due enti dei compiti e delle responsabilità coNnumneeros dsi era ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026all’assolvimento dei servizi nelle condizioni di cui agli artt. 12 e13, ma certamente non può essere invocata dal dipendente Asla sostegno di una condotta omissiva dell’azienda, fonte diobblighi retributivi nei suoi riguardi”.5.

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre illavoratore con due motivi.

Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] concontroricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazionedell’art. 342 c.p.c., difetto di motivazione, violazione dell’art. 24Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo dicui all’art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU,inammissibilità del ricorso in appello per violazione del principiodi sinteticità e chiarezza degli atti di parte, sovrabbondanzadell’atto di appello; sostiene che il ricorso in appello era statoformulato senza la dovuta osservanza dell'art. 366, n. 3, c.p.c.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, violazione del diritto di difesa2.

Il motivo non è fondato.3.

Osserva il Collegio che la norma di cui si deduce laviolazione riguarda il ricorso per cassazione e non l’atto diappello.4.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, gliartt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012,conv. con modif. dalla legge n. 134/2012, vanno interpretati nelsenso che l'impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dalNumero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/2026primo giudice, senza che occorra l'utilizzNoum ero ddi rai ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026particolari forme sacramentali o la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata,tenuto conto della permanente natura di revisio priorisinstantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n.13535/2018, n. 36481/2022).5.

Ciò non significa che i principi di sinteticità e chiarezza nonabbiano portata generale.

Tuttavia, le prospettazioni contenutenel motivo (prolissità, “obesità” dell’atto) non sono calibratesull’atto contestato (ricorso in appello) e non permettono diapprezzare in quale lesione del diritto di difesa si sianoconcretizzati (nel secondo grado).

Né consta se e quando larelativa questione di ammissibilità sia stata sollevata nellapertinente sede, cioè in grado di appello.6.

Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia falsaapplicazione degli artt. 12, 13 e 14 del d. lgs. n. 285/1990,violazione delle norme di cui all’art. 15, comma 2, del medesimoRegolamento di [OSCURATO:PERSONA], violazione dell’art. 116 c.p.c.per mancata valutazione della lettera prot. n 13698/2011 dellaAUSL di Frosinone, violazione e falsa applicazione dell’art. 53,n. 2, d. lgs. n. 165/2001, contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia.

Ribadisce che tra le suecompetenze di dipendente ASL non rientravano i compiti dellaPolizia mortuaria dei Comuni e quindi dei relativi dipendenti, ditalché tale attività doveva essere remunerata.7.

Il motivo non è fondato.Restano fermi i rilievi dell’amministrazione controricorrente,come recepiti nella sentenza impugnata, per cui i comuni, comeavvenuto nel caso di specie, possono avvalersi di strutture nonNumero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/2026proprie, e segnatamente di quelle ospedaliere, senza Ncuhmeer o cdii òra ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026comporti l’attribuzione di compiti non propri al dipendente dellastruttura utilizzata, e senza la necessità di atti o convenzioni.dell’azienda, fonte di obblighi retributivi nei suoi riguardi, il chepriva di base normativa la pretesa di parte ricorrente.Ed infatti, il comune deve avere a disposizione locali oveeffettuare i servizi demandatigli dagli artt. 12 e 13 delRegolamento di [OSCURATO:PERSONA], e predisporre per l’effettivosvolgimento di tali funzioni.Con l’art. 14 il Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che ilocali a ciò deputati possono essere istituiti, oltre che“nell’ambito del cimitero”, anche “presso ospedali od altri istitutisanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo perubicazione e requisiti igienici”.In ogni caso, come già condivisibilmente osservato nellasentenza impugnata, la relativa organizzazione riguarda ilrapporto tra il Comune di Frosinone e la locale Azienda sanitaria,e non il rapporto di lavoro del dipendente di quest’ultima, comeconfermato dalla circostanza che quest’ultimo risulta retribuitoin base all’orario di lavoro.Pertanto, l'eventuale maggior impegno derivante dalle funzionicomunali previste dal Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] puòrilevare sotto il profilo del diritto al pagamento di straordinari,ove svolti; lo svolgimento delle attività di vigilanza eamministrative, proprie dell’operatore tecnico necroforo,allorché siano svolte anche con riferimento a salme di personedi cui all’art. 12 del D.P.R. 285/90 – Regolamento di PoliziaMortuaria, per cui sussisterebbero competenze comunali, nondetermina (perché non previsto da alcuna norma o disposizionecontrattuale) retribuzioni aggiuntive para-professionali.Numero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/20261.

Conclusivamente il ricorso deve essere respintNoum, eroc odi nra ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, secondo il regime della soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio cheliquida in € 3.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, spesegenerali in misura del 15%, accessori di legge.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onadel Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2193 - controricorrente -avverso la sentenza n. 493/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/02/2022 R.G.N. 820/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Frosinone, in accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], condannava la ASL di Frosinone, dellaNumero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/2026quale era dipendente con mansioni di Operatore NTuemcenroi dci ora ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026Necroforo, a corrispondergli la somma di € 21.650,83 a titolo didifferenze retributive maturate per aver svolto la propria attivitàlavorativa anche su salme di pazienti non deceduti all’internodel nosocomio cittadino.2. Il lavoratore aveva dedotto di avere svolto attività di presain carico, conservazione, posizionamento e osservazione,nonché le connesse attività di vigilanza e amministrative,proprie dell’operatore tecnico necroforo, anche con riferimentoa salme di persone di cui all’art. 12 d. lgs. n. 285/1990 –Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] (RPM), sostenendo trattarsi didovendo i comuni attrezzarsi per predisporre i relativi servizi. IlTribunale accoglieva tale prospettazione, riteneva trattarsi diquantificava il dovuto in base a CTU.3. La Corte d’Appello di Roma riformava integralmente lasentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] con il ricorso introduttivo del giudizio.4. Osservava la Corte territoriale, in accoglimento del primomotivo d’appello, assorbiti gli altri, richiamata la pertinentenormativa, che, “stante il chiaro disposto normativo, non puòche concordarsi con l’appellante nell’affermare che i comuni,come avvenuto nel caso di specie, possano avvalersi di strutturenon proprie, e segnatamente di quelle ospedaliere, senza checiò comporti l’attribuzione di compiti non propri al dipendentedella struttura utilizzata, e senza la necessità di atti oconvenzioni, la cui stipula potrebbe semmai rivelarsi di interessedella ASL per un’eventuale regolamentazione dei rapportieconomici con il comune (con la previsione ad esempio di tariffeper l’utilizzo dei locali) ovvero per la migliore distribuzione tra iNumero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/2026due enti dei compiti e delle responsabilità coNnumneeros dsi era ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026all’assolvimento dei servizi nelle condizioni di cui agli artt. 12 e13, ma certamente non può essere invocata dal dipendente Asla sostegno di una condotta omissiva dell’azienda, fonte diobblighi retributivi nei suoi riguardi”.5. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre illavoratore con due motivi. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] concontroricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazionedell’art. 342 c.p.c., difetto di motivazione, violazione dell’art. 24Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo dicui all’art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU,inammissibilità del ricorso in appello per violazione del principiodi sinteticità e chiarezza degli atti di parte, sovrabbondanzadell’atto di appello; sostiene che il ricorso in appello era statoformulato senza la dovuta osservanza dell'art. 366, n. 3, c.p.c.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, violazione del diritto di difesa2. Il motivo non è fondato.3. Osserva il Collegio che la norma di cui si deduce laviolazione riguarda il ricorso per cassazione e non l’atto diappello.4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, gliartt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012,conv. con modif. dalla legge n. 134/2012, vanno interpretati nelsenso che l'impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dalNumero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/2026primo giudice, senza che occorra l'utilizzNoum ero ddi rai ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026particolari forme sacramentali o la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata,tenuto conto della permanente natura di revisio priorisinstantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n.13535/2018, n. 36481/2022).5. Ciò non significa che i principi di sinteticità e chiarezza nonabbiano portata generale. Tuttavia, le prospettazioni contenutenel motivo (prolissità, “obesità” dell’atto) non sono calibratesull’atto contestato (ricorso in appello) e non permettono diapprezzare in quale lesione del diritto di difesa si sianoconcretizzati (nel secondo grado). Né consta se e quando larelativa questione di ammissibilità sia stata sollevata nellapertinente sede, cioè in grado di appello.6. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia falsaapplicazione degli artt. 12, 13 e 14 del d. lgs. n. 285/1990,violazione delle norme di cui all’art. 15, comma 2, del medesimoRegolamento di [OSCURATO:PERSONA], violazione dell’art. 116 c.p.c.per mancata valutazione della lettera prot. n 13698/2011 dellaAUSL di Frosinone, violazione e falsa applicazione dell’art. 53,n. 2, d. lgs. n. 165/2001, contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia. Ribadisce che tra le suecompetenze di dipendente ASL non rientravano i compiti dellaPolizia mortuaria dei Comuni e quindi dei relativi dipendenti, ditalché tale attività doveva essere remunerata.7. Il motivo non è fondato.Restano fermi i rilievi dell’amministrazione controricorrente,come recepiti nella sentenza impugnata, per cui i comuni, comeavvenuto nel caso di specie, possono avvalersi di strutture nonNumero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/2026proprie, e segnatamente di quelle ospedaliere, senza Ncuhmeer o cdii òra ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026comporti l’attribuzione di compiti non propri al dipendente dellastruttura utilizzata, e senza la necessità di atti o convenzioni.dell’azienda, fonte di obblighi retributivi nei suoi riguardi, il chepriva di base normativa la pretesa di parte ricorrente.Ed infatti, il comune deve avere a disposizione locali oveeffettuare i servizi demandatigli dagli artt. 12 e 13 delRegolamento di [OSCURATO:PERSONA], e predisporre per l’effettivosvolgimento di tali funzioni.Con l’art. 14 il Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che ilocali a ciò deputati possono essere istituiti, oltre che“nell’ambito del cimitero”, anche “presso ospedali od altri istitutisanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo perubicazione e requisiti igienici”.In ogni caso, come già condivisibilmente osservato nellasentenza impugnata, la relativa organizzazione riguarda ilrapporto tra il Comune di Frosinone e la locale Azienda sanitaria,e non il rapporto di lavoro del dipendente di quest’ultima, comeconfermato dalla circostanza che quest’ultimo risulta retribuitoin base all’orario di lavoro.Pertanto, l'eventuale maggior impegno derivante dalle funzionicomunali previste dal Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] puòrilevare sotto il profilo del diritto al pagamento di straordinari,ove svolti; lo svolgimento delle attività di vigilanza eamministrative, proprie dell’operatore tecnico necroforo,allorché siano svolte anche con riferimento a salme di personedi cui all’art. 12 del D.P.R. 285/90 – Regolamento di PoliziaMortuaria, per cui sussisterebbero competenze comunali, nondetermina (perché non previsto da alcuna norma o disposizionecontrattuale) retribuzioni aggiuntive para-professionali.Numero registro generale 19887/2022Numero sezionale 2193/20261. Conclusivamente il ricorso deve essere respintNoum, eroc odi nra ccolta generale 18716/2026Data pubblicazione 09/06/2026regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, secondo il regime della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio cheliquida in € 3.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, spesegenerali in misura del 15%, accessori di legge.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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