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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 03527/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 25723/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente in riferimento alla tardività della dichiarazione di concordato oltre ad essere infondato - essendo irrilevante ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 599-bis co.1 c.p.p. la presentazione della sola istanza di concordato da parte dell'imputato senza l'assenso del pubblico ministero che deve pure intervenire nello stesso termine previsto a pena di decadenza - è comunque affetto da genericità rispetto alle ragioni del rigetto che vertono anche sulla valutazione della non congruità della pena proposta e non solo sulla tardività della dichiarazione di concordato; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che generico, rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, co. 2, T.U. stup.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 25723/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente in riferimento alla tardività della dichiarazione di concordato oltre ad essere infondato - essendo irrilevante ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 599-bis co.1 c.p.p. la presentazione della sola istanza di concordato da parte dell'imputato senza l'assenso del pubblico ministero che deve pure intervenire nello stesso termine previsto a pena di decadenza - è comunque affetto da genericità rispetto alle ragioni del rigetto che vertono anche sulla valutazione della non congruità della pena proposta e non solo sulla tardività della dichiarazione di concordato; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che generico, rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, co. 2, T.U. stup.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]