CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c_ d-4 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con la quale i medesimi sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624, 625 co. 1 n. 5 e co. 2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell'art.606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché l'attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione, non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto, prodromiche all'analisi tecnico-comparativa (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, 280907 - 01); Considerato che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto reiterativo di censure puntualmente disattese dalla Corte di merito che ha, con motivazione incensurabile, evidenziato come il rilievo delle impronte papillari relative agli imputati, repertate sulla porta d'ingresso e sul bancone, in prossimità del luogo di custodia della refurtiva - unitamente alle immagini ritratte dal sistema di videosorveglianza - ne attestasse la presenza sul luogo del delitto proprio in concomitanza all'azione furtiva, in tal modo confutando la tesi difensiva - meramente asserita - che gli stessi avrebbero potuto aver frequentato l'esercizio commerciale in altre occasioni, peraltro non circostanziate (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 - 02, secondo cui in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicchè un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo); Rilevato che il terzo motivo, con il quale i ricorrenti deducono la violazione di norme processuali ex art. 606 co. 1 lett. c) in merito all'art. 603 cod. proc. pen., si riferisce, invece, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha escluso con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle concessioni delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalla parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;Ritenuto, pertanto, che it ricors% deVé essere dichiaratet inammissib0, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M