Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19979/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controLUCCHETTA Gaetano, in qualità di socio unico e successore exlege della cancellata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AntonioPalazzo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n.1920/2024, pubblicata il 5 novembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 10 giugno 2026 dal Consigliere relatore CesareTrapuzzano;Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026vista l’istanza di decisione tempestivamente spiegata dallaricorrente all’esito della proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380-bis c.p.c.;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con decreto ingiuntivo n. 1562/2021 del 25 giugno 2021,il Tribunale di Padova intimava il pagamento – a carico della EdilPrisma S.r.l. e a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione– della somma di euro 57.350,00, oltre interessi di mora, a titolodi saldo (per un importo originario di euro 60.000,00) delcorrispettivo spettante in ordine ad un contratto di appaltoconcluso tra le parti e debitamente eseguito in LegnanoSabbiadoro, come da scrittura di riconoscimento del debito del 30gennaio 2014, nonché a titolo di “penale” (dell’importocomplessivo originario di euro 40.000,00) per l’intervenutorecesso da altro contratto di subappalto del 24 aprile 2010 daeseguire in Piazzola sul Brenta (che non aveva avuto neanche unprincipio di esecuzione), come da scrittura di riconoscimento deldebito del 20 gennaio 2013 (con “recessione” dal contratto),detratte le somme successivamente corrisposte di euro 21.000,00e di euro 21.650,00 (come da decreto ingiuntivo n. 373/2020).Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2021, la EdilPrisma S.r.l. spiegava opposizione avverso l’emessoprovvedimento monitorio, contestando: - l’illegittimofrazionamento del credito, per avere controparte già richiesto eottenuto il decreto ingiuntivo n. 373/2020, che non era statoNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026opposto, per la stessa causale; - la non debenza della penale; -l’incompetenza del giudice ordinario, essendo stata pattuita unaclausola arbitrale; - la mancanza di prova del debito; con laconseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 333/2023,depositata il 21 febbraio 2023, rigettava l’opposizione propostadalla [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo emarginato.2.– Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2023, la EdilPrisma S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando: 1) l’indebito frazionamento del credito a cura diEuropa Service, il che avrebbe reso improponibile l’azionemonitoria, come eccepito dall’opponente; 2) l’avvenuto saldo dellafattura n. 2 del 30 luglio 2010, come era stato chiesto di provare,benché le istanze istruttorie avanzate fossero state disattese dalTribunale; 3) il mancato accoglimento dell’eccezione diincompetenza, a fronte della clausola arbitrale contenuta nelcontratto di subappalto, stante che l’importo di euro 40.000,00, dicui alla scrittura del 20 gennaio 2013, traeva origine dalla penalecontrattuale; 4) l’inapplicabilità della penale prevista dall’art. 6 delcontratto di subappalto e, comunque, la sua nullità, cui non eraseguito alcun riconoscimento di debito con la scrittura del 20gennaio 2013; 5) il divieto di cumulo tra la penale e la prestazioneprincipale, a fronte di un credito non provato; 6) la spettanza acontroparte dell’onere di dimostrare le proprie pretese creditorie;7) l’errata liquidazione delle spese processuali.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Europa ServiceS.r.l. in liquidazione, la quale instava per il rigetto dell’appello,con la conseguente conferma della pronuncia appellata.Nel corso del giudizio d’appello si costituiva GaetanoLucchetta, quale socio unico e successore ex lege della cancellataEuropa Service S.r.l. in liquidazione, il quale insisteva nelleconclusioni già rassegnate.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diVenezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che, a fronte delricevimento di un assegno bancario emesso il 31 luglio 2017,rimasto insoluto e protestato, la decisione della creditrice di agireimmediatamente in giudizio in forza di tale titolo, per ottenerne ilpagamento, non si configurava come abusiva; b) che, infatti, EdilPrisma (recte [OSCURATO:PERSONA]) aveva un apprezzabile interesse adottenere l’ingiunzione di pagamento relativamente alla somma didenaro, la cui debenza era certa e incontestabile, a differenzadella parte rimanente del debito, che era stata successivamentecontestata, sicché la creditrice poteva confidare di ottenere, intempi rapidi, un provvedimento che le consentisse l’iscrizione diipoteca e, difatti, [OSCURATO:PERSONA] (recte [OSCURATO:PERSONA]) non avevaproposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 373/2020 e avevapagato l’importo ingiunto; c) che, con la scrittura privata del 30gennaio 2014, in relazione alla fattura n. 2/2010 di euro144.000,00, [OSCURATO:PERSONA] si era riconosciuta debitrice e si eraimpegnata a corrispondere a controparte l’importo di euroNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/202660.000,00, previa emissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di notadi credito per euro 31.000,00; d) che la [OSCURATO:PERSONA] avevariconosciuto, già con il ricorso per decreto ingiuntivo, ilricevimento di pagamenti per complessivi euro 21.000,00,importo superiore all’ammontare dei bonifici documentati da EdilPrisma e degli assegni bancari con data posteriore al 30 gennaio2014, come prodotti in causa, con la conseguenza che la creditriceaveva tenuto conto dei pagamenti effettuati al momento deldeposito del ricorso monitorio; e) che non vi era prova, e neppureuna precisa allegazione, di ulteriori pagamenti effettuati dalladebitrice successivamente al riconoscimento di debito del 30gennaio 2014; f) che le prove orali richieste dall’appellante eranoinammissibili, poiché [OSCURATO:PERSONA] non era il legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA], sicché non poteva esserglideferito il richiesto interrogatorio formale, mentre i capitoli diprova testimoniale articolati erano generici e valutativi; g) che, inogni caso, anche qualora [OSCURATO:PERSONA] avesse eseguito lavori afavore di [OSCURATO:PERSONA], indicato come amministratore difatto della società creditrice, essa con ciò avrebbe comunquematurato un credito nei confronti del predetto, ma non avrebbeestinto il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale soggettogiuridico distinto, con l’effetto che non poteva operarsi unacompensazione tra debiti e crediti facenti capo a soggetti diversi;h) che il contratto di subappalto del 24 aprile 2010 era statorisolto dalle parti (esattamente la subappaltante aveva recedutodal contratto e la subappaltatrice aveva accettato il recesso) e,proprio in occasione di tale scioglimento del vincolo contrattuale,[OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] laNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026penale di euro 40.000,00, come da scrittura di riconoscimento deldebito del 20 gennaio 2013, sicché la ricorrente aveva agito sullabase di tale riconoscimento e non sulla base del contratto ormaivenuto meno per “recessione” non contestata dall’appellante, ilche escludeva che la controversia competesse ad arbitri secondola clausola del contratto; i) che le parti, con la scrittura del 20gennaio 2013, avevano pattuito un corrispettivo per il recesso,conformemente a quanto era già stato precedentementeconcordato nel contratto, il quale lasciava libera la subappaltantedi recedere dal rapporto se non avesse ottenuto il finanziamento,a fronte del pagamento di una “caparra” penitenziale, sicché talepattuizione non attribuiva alcuna “responsabilità oggettivacollegata all’avverarsi di un fatto totalmente estraneo ad essa”,ma determinava il corrispettivo per l’esercizio del diritto di recessostipulato a favore della sola subappaltante, sottraendosi allecensure di nullità sollevate dall’appellante; l) che, dunque, lascrittura del 20 gennaio 2013 conteneva una promessa dipagamento, a fronte dello scioglimento del contratto di subappaltodel 24 aprile 2010, che non aveva avuto neppure un inizio diesecuzione, in ordine all’edificazione di un immobile commercialein Piazzola sul Brenta, commissionata dalla committente principaleCamec S.n.c.; m) che il pagamento di euro 60.000,00 era stato,invece, promesso con la scrittura del 30 gennaio 2014, a saldodella fattura n. 2 del 30 luglio 2010, emessa nell’ambito di undiverso rapporto di appalto per le opere eseguite in un immobilesito in [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto esecuzione, con laconseguenza che si trattava di due autonome promesse dipagamento contenute in due diverse scritture private e relative aNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026due distinti rapporti negoziali; n) che, se anche – nel 2013 – vifosse stata una contestazione relativa alla contabilizzazione delleopere, con la scrittura del 30 gennaio 2014 [OSCURATO:PERSONA] si eraimpegnata a saldare la fattura emarginata, previa nota di creditodella controparte per euro 31.000,00, sicché la promessa dipagamento dispensava [OSCURATO:PERSONA] dall’onere della prova delcredito, mentre incombeva a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che il debitonon fosse esistente, prova che, nella specie, non era stata fornitae neppure allegata con un minimo di specificità, tenuto contoperaltro che, dopo la sottoscrizione della promessa di pagamento,[OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a compiere pagamenti parziali inacconto sulla fattura suddetta.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], quale sociounico e successore ex lege della cancellata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione.4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizioneanticipata del giudizio depositata il 17 dicembre 2025, comunicatail 18 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla streguadella ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.Con istanza depositata il 16 gennaio 2026, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha chiesto la decisione della causa.5.– In prossimità dell’adunanza camerale non partecipatafissata per il 10 giugno 2026, le parti hanno depositato memorieillustrative.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONESi premette che il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte ed essere nominato relatoredel collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 c.p.c. (Cass. Sez.U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).1.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt.1175 e 1375 c.c. nonché dell’art. 88 c.p.c. sul giusto processo,sulla solidarietà, sulla correttezza e buona fede contrattuale, sullalealtà e probità processuale, per avere la Corte di merito esclusol’abusiva parcellizzazione del credito; ed ancora la violazione efalsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c., in ordineall’errata condanna alle spese di lite, in ragione dell’abusivaparcellizzazione del credito.2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appellonegato l’abusiva parcellizzazione del credito con motivazione difatto assente o apparente in ordine ad un asserito interesseall’esercizio dell’azione frazionata.I due motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono infondati.Infatti, la sentenza impugnata ha argomentato – in ordinealla sussistenza dell’interesse alla proposizione di una separataNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026azione giudiziale per la soddisfazione del credito derivante daititoli menzionati – facendo riferimento al ricevimento di unassegno bancario emesso il 31 luglio 2017 per l’importo di euro21.650,00, rimasto insoluto e protestato, con la conseguentelegittima decisione della creditrice di agire immediatamente ingiudizio in forza di tale titolo per ottenerne il pagamento, sullascorta della certezza e incontestabilità del credito relativo asiffatto importo parziale, al fine di ottenere un provvedimentomonitorio che consentisse l’iscrizione ipotecaria (alla streguadella possibilità della concessione della provvisoria esecuzioneinaudita altera parte ex art. 642, primo comma, c.p.c.), cosìcome concretamente avvenuto, anche in ragione della mancataopposizione al decreto ingiuntivo n. 373/2020 (e ciò a differenzadella parte residua del credito, non supportata da un titolocartolare e contestata).Dunque, in forza della suddetta motivazione, ricorre uninteresse oggettivamente valutabile alla tutela processualefrazionata, tale da giustificare l’azione giudiziale (monitoria)parziale separata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25480 del31/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 24168 del 08/08/2023; Sez. 2,Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 337del 13/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6591 del 07/03/2019; Sez.2, Sentenza n. 20714 del 13/08/2018; Sez. 2, Ordinanza n.17893 del 06/07/2018; Sez.

U, Sentenza n. 4090 del16/02/2017).Peraltro, nella fattispecie, non sarebbe stata comunquepossibile – a posteriori – l’introduzione di un giudizio unitariosulla pretesa in tesi arbitrariamente frazionata, per l’intervenutaNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026formazione del giudicato sulla frazione di domandaseparatamente proposta (in ragione della mancata opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 373/2020, fondato su documentiche consentivano l’esperimento dell’azione monitoria solo inragione della porzione di credito azionata).In conseguenza, il giudice, tenuto a decidere nel merito sulladomanda, non avrebbe potuto avere riguardo al comportamentodel creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendola condanna in suo favore, o anche stabilire in tutto o in parte asuo carico le spese di lite, appunto in ragione della debitamotivazione sull’esclusione dell’arbitrario frazionamento delladomanda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24267 del 31/08/2025;Sez.

U, Sentenza n. 7299 del 19/03/2025).3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. sulla c.d. clausola arbitrale, peravere la Corte territoriale escluso la “competenza” arbitrale conmotivazione contraddittoria, apparente, assente; ed ancora, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 102 e 24, primo comma, Cost. edell’art. 806 c.p.c. nonché degli artt. 1362 e 1367 c.c., in ordinealla mancata applicazione della clausola arbitrale (di cui all’art. 13del contratto di subappalto del 24 aprile 2010).Il motivo è infondato.Ora, con la citata scrittura del 20 gennaio 2013 (il cuicontenuto è stato debitamente riportato nel corpo del ricorso dilegittimità), le parti hanno dichiarato e concordato la “recessione”dal contratto di subappalto del 24 aprile 2010 per la realizzazioneNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026di sottofondi, recinzioni, plinti di fondazione con collegamenti esottoservizi, “con la persistente vigenza del solo art. 6 delcontratto presupposto”, attraverso il quale la [OSCURATO:PERSONA] –subappaltante – riconosceva, in favore della [OSCURATO:PERSONA] –subappaltatrice –, la “penale” stabilita pari ad euro 40.000,00,“prevista come recessione contrattuale”, senza alcun richiamoalla clausola n. 13 del contratto di subappalto, la quale prevedevache ogni controversia sul contratto sarebbe stata devoluta a trearbitri che avrebbero giudicato con arbitrato irrituale.Ne consegue che la Corte d’appello ha coerentemente esclusoche la controversia ricadesse nella clausola compromissoria di cuial subappalto, in ragione della derivazione della causadirettamente dall’accordo di scioglimento del contratto, con ilriconoscimento della somma dovuta di euro 40.000,00, senzaalcun riferimento alla “competenza” arbitrale.Orbene, la clausola compromissoria apposta ad un contrattoè inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sullecontroversie relative alla transazione (anche non novativa) sulleliti nascenti dal contratto medesimo, con il quale il primo sia statoconsensualmente risolto e siano stati diversamente regolati irapporti fra le parti senza richiamare il contratto originario, inquanto il principio dell’autonomia della clausola compromissoriarispetto al negozio cui accede ne comporta l’estensione alle solecause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne),escludendone, per converso, l’operatività in ordine ai rapportiderivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedentenegozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormaisoltanto un antecedente storico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/202627707 del 02/10/2023; Sez. 1, Sentenza n. 26046 del23/12/2010).4.– Con il quarto motivo la ricorrente adduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1386, 1382, 1383, 1988 c.c.nonché degli artt. 115 e 116, 112 e 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., per avere la Corte distrettuale qualificato la previsione dicui all’accordo del 20 gennaio 2013 come “caparra penitenziale”,non prevista, invece, dal richiamato art. 6 del contratto disubappalto, che indicava semmai il riferimento ad una clausolapenale, con l’insussistenza dell’asserito riconoscimento di debito econ l’invalidità/nullità della citata clausola penale, non essendoconsentito il cumulo tra la richiesta della penale e la richiestadella prestazione principale, con il conseguente errore dipercezione caduto sul contenuto oggettivo della prova e iltravisamento del contenuto dei documenti in atti (in ordine allacontabilità del cantiere in [OSCURATO:PERSONA] del 2010 e allascrittura privata 30 gennaio 2014) e con motivazione assente eapparante.Il mezzo di critica è privo di fondamento.Correttamente – con motivazione esauriente ed esente davizi logici e giuridici e, dunque, con apprezzamento incensurabilein sede di legittimità – il previsto pagamento della somma di euro40.000,00, all’esito del recesso, è stato qualificato come“caparra” (recte “multa”) penitenziale ex art. 1373, terzo comma,c.c., ossia quale corrispettivo previsto per il recesso ad nutumconvenzionalmente previsto, non integrando, a differenza dellacaparra confirmatoria e della clausola penale, un risarcimento delNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026danno per la mancata esecuzione (recte per l’inadempimento) delcontratto (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3954 del 09/02/2023;Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 18/03/2010; Sez. 3, Sentenza n.11356 del 16/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 6577 del05/12/1988; Sez. 2, Sentenza n. 1915 del 21/03/1980; Sez. 3,Sentenza n. 2268 del 07/07/1972).Di conseguenza, poiché il contratto di subappalto di opere –quale contratto “ad esecuzione prolungata”, ossia non di duratain senso tecnico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35403 del 01/12/2022) – nonha avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell’art. 1373, primocomma, c.p.c., il recesso esercitato dal sub-committente, comerecepito nella scrittura di “recessione” dal contratto del 20gennaio 2013, con riconoscimento del relativo debito, legittimavail sub-assuntore a pretendere il corrispettivo (appuntoriconosciuto) concordato per l’esercizio del recesso.5.– Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 24 Cost. nonché, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della conseguenteviolazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1988 c.c. e degliartt. 115 e 116 c.p.c., in ragione dell’asserito pagamento dellafattura n. 2 del 30 luglio 2010, con la sussistenza di un accordodi datio in solutum ovvero di compensazione volontaria di partitedi dare/avere contrapposte, con l’erronea ed ingiusta omessaistruttoria sul punto nonché con motivazione parziale, apparentee insussistente.La doglianza è infondata.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026In ordine a detto aspetto, la Corte d’appello ha debitamentedistinto le poste dovute sulla scorta di due diversi contratti e laloro differente causale: per un verso, l’adempimento (per euro60.000,00) in ordine all’appalto regolarmente eseguito inLegnano Sabbiadoro, come da scrittura di riconoscimento deldebito del 30 gennaio 2014; per altro verso, la multa penitenziale(per euro 40.000,00) per l’intervenuto recesso da altro contrattodi subappalto del 24 aprile 2010 da eseguire in Piazzola sulBrenta (che non aveva avuto neanche un principio diesecuzione), come da scrittura di riconoscimento del debito del20 gennaio 2013.Correttamente la sentenza ha rilevato che il riconoscimentodei debiti “titolato”, pur non costituendo autonoma fonte diobbligazione, ha determinato l’effetto confermativo di unpreesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, inforza dell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processualedella causa debendi, comportante una semplice relevatio abonere probandi, per la quale il destinatario della promessa èdispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapportofondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltread essere preesistente, può anche nascere contemporaneamentealla dichiarazione di ricognizione (o trovarsi in itinere al momentodi questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersisotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ognieffetto vincolante della ricognizione stessa ove rimangagiudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è maisorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista unacondizione ovvero un altro elemento attinente al rapportoNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazionederivante dal riconoscimento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2091del 25/01/2022; Sez. 1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; Sez.3, Sentenza n. 11332 del 15/05/2009).In mancanza di tali ragioni inibitorie, sarebbe stato, dunque,onere dell’appaltante dimostrare l’inesistenza dei rapporti diappalto da cui derivavano le pretese riconosciute, onere inconcreto non assolto.Con l’effetto ulteriore che alcuna compensazione avrebbepotuto operare.E ciò anche in ragione del riferimento al credito vantato versoun soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]), il che avrebbe inibitol’estinzione per compensazione alla stregua dell’imputazione deicrediti a soggetti distinti.In definitiva, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Poiché, all’esito dell’istanza di decisione, ai sensi dell’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito inconformità alla proposta di definizione anticipata o accelerata delgiudizio, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma,c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrentesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata nonché, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore adeuro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che siliquidano come da dispositivo.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellasomma equitativamente determinata in euro 5.000,00 e alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma dieuro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controLUCCHETTA Gaetano, in qualità di socio unico e successore exlege della cancellata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AntonioPalazzo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n.1920/2024, pubblicata il 5 novembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 10 giugno 2026 dal Consigliere relatore CesareTrapuzzano;Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026vista l’istanza di decisione tempestivamente spiegata dallaricorrente all’esito della proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380-bis c.p.c.;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con decreto ingiuntivo n. 1562/2021 del 25 giugno 2021,il Tribunale di Padova intimava il pagamento – a carico della EdilPrisma S.r.l. e a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione– della somma di euro 57.350,00, oltre interessi di mora, a titolodi saldo (per un importo originario di euro 60.000,00) delcorrispettivo spettante in ordine ad un contratto di appaltoconcluso tra le parti e debitamente eseguito in LegnanoSabbiadoro, come da scrittura di riconoscimento del debito del 30gennaio 2014, nonché a titolo di “penale” (dell’importocomplessivo originario di euro 40.000,00) per l’intervenutorecesso da altro contratto di subappalto del 24 aprile 2010 daeseguire in Piazzola sul Brenta (che non aveva avuto neanche unprincipio di esecuzione), come da scrittura di riconoscimento deldebito del 20 gennaio 2013 (con “recessione” dal contratto),detratte le somme successivamente corrisposte di euro 21.000,00e di euro 21.650,00 (come da decreto ingiuntivo n. 373/2020).Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2021, la EdilPrisma S.r.l. spiegava opposizione avverso l’emessoprovvedimento monitorio, contestando: - l’illegittimofrazionamento del credito, per avere controparte già richiesto eottenuto il decreto ingiuntivo n. 373/2020, che non era statoNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026opposto, per la stessa causale; - la non debenza della penale; -l’incompetenza del giudice ordinario, essendo stata pattuita unaclausola arbitrale; - la mancanza di prova del debito; con laconseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 333/2023,depositata il 21 febbraio 2023, rigettava l’opposizione propostadalla [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo emarginato.2.– Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2023, la EdilPrisma S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando: 1) l’indebito frazionamento del credito a cura diEuropa Service, il che avrebbe reso improponibile l’azionemonitoria, come eccepito dall’opponente; 2) l’avvenuto saldo dellafattura n. 2 del 30 luglio 2010, come era stato chiesto di provare,benché le istanze istruttorie avanzate fossero state disattese dalTribunale; 3) il mancato accoglimento dell’eccezione diincompetenza, a fronte della clausola arbitrale contenuta nelcontratto di subappalto, stante che l’importo di euro 40.000,00, dicui alla scrittura del 20 gennaio 2013, traeva origine dalla penalecontrattuale; 4) l’inapplicabilità della penale prevista dall’art. 6 delcontratto di subappalto e, comunque, la sua nullità, cui non eraseguito alcun riconoscimento di debito con la scrittura del 20gennaio 2013; 5) il divieto di cumulo tra la penale e la prestazioneprincipale, a fronte di un credito non provato; 6) la spettanza acontroparte dell’onere di dimostrare le proprie pretese creditorie;7) l’errata liquidazione delle spese processuali.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Europa ServiceS.r.l. in liquidazione, la quale instava per il rigetto dell’appello,con la conseguente conferma della pronuncia appellata.Nel corso del giudizio d’appello si costituiva GaetanoLucchetta, quale socio unico e successore ex lege della cancellataEuropa Service S.r.l. in liquidazione, il quale insisteva nelleconclusioni già rassegnate.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diVenezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che, a fronte delricevimento di un assegno bancario emesso il 31 luglio 2017,rimasto insoluto e protestato, la decisione della creditrice di agireimmediatamente in giudizio in forza di tale titolo, per ottenerne ilpagamento, non si configurava come abusiva; b) che, infatti, EdilPrisma (recte [OSCURATO:PERSONA]) aveva un apprezzabile interesse adottenere l’ingiunzione di pagamento relativamente alla somma didenaro, la cui debenza era certa e incontestabile, a differenzadella parte rimanente del debito, che era stata successivamentecontestata, sicché la creditrice poteva confidare di ottenere, intempi rapidi, un provvedimento che le consentisse l’iscrizione diipoteca e, difatti, [OSCURATO:PERSONA] (recte [OSCURATO:PERSONA]) non avevaproposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 373/2020 e avevapagato l’importo ingiunto; c) che, con la scrittura privata del 30gennaio 2014, in relazione alla fattura n. 2/2010 di euro144.000,00, [OSCURATO:PERSONA] si era riconosciuta debitrice e si eraimpegnata a corrispondere a controparte l’importo di euroNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/202660.000,00, previa emissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di notadi credito per euro 31.000,00; d) che la [OSCURATO:PERSONA] avevariconosciuto, già con il ricorso per decreto ingiuntivo, ilricevimento di pagamenti per complessivi euro 21.000,00,importo superiore all’ammontare dei bonifici documentati da EdilPrisma e degli assegni bancari con data posteriore al 30 gennaio2014, come prodotti in causa, con la conseguenza che la creditriceaveva tenuto conto dei pagamenti effettuati al momento deldeposito del ricorso monitorio; e) che non vi era prova, e neppureuna precisa allegazione, di ulteriori pagamenti effettuati dalladebitrice successivamente al riconoscimento di debito del 30gennaio 2014; f) che le prove orali richieste dall’appellante eranoinammissibili, poiché [OSCURATO:PERSONA] non era il legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA], sicché non poteva esserglideferito il richiesto interrogatorio formale, mentre i capitoli diprova testimoniale articolati erano generici e valutativi; g) che, inogni caso, anche qualora [OSCURATO:PERSONA] avesse eseguito lavori afavore di [OSCURATO:PERSONA], indicato come amministratore difatto della società creditrice, essa con ciò avrebbe comunquematurato un credito nei confronti del predetto, ma non avrebbeestinto il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale soggettogiuridico distinto, con l’effetto che non poteva operarsi unacompensazione tra debiti e crediti facenti capo a soggetti diversi;h) che il contratto di subappalto del 24 aprile 2010 era statorisolto dalle parti (esattamente la subappaltante aveva recedutodal contratto e la subappaltatrice aveva accettato il recesso) e,proprio in occasione di tale scioglimento del vincolo contrattuale,[OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] laNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026penale di euro 40.000,00, come da scrittura di riconoscimento deldebito del 20 gennaio 2013, sicché la ricorrente aveva agito sullabase di tale riconoscimento e non sulla base del contratto ormaivenuto meno per “recessione” non contestata dall’appellante, ilche escludeva che la controversia competesse ad arbitri secondola clausola del contratto; i) che le parti, con la scrittura del 20gennaio 2013, avevano pattuito un corrispettivo per il recesso,conformemente a quanto era già stato precedentementeconcordato nel contratto, il quale lasciava libera la subappaltantedi recedere dal rapporto se non avesse ottenuto il finanziamento,a fronte del pagamento di una “caparra” penitenziale, sicché talepattuizione non attribuiva alcuna “responsabilità oggettivacollegata all’avverarsi di un fatto totalmente estraneo ad essa”,ma determinava il corrispettivo per l’esercizio del diritto di recessostipulato a favore della sola subappaltante, sottraendosi allecensure di nullità sollevate dall’appellante; l) che, dunque, lascrittura del 20 gennaio 2013 conteneva una promessa dipagamento, a fronte dello scioglimento del contratto di subappaltodel 24 aprile 2010, che non aveva avuto neppure un inizio diesecuzione, in ordine all’edificazione di un immobile commercialein Piazzola sul Brenta, commissionata dalla committente principaleCamec S.n.c.; m) che il pagamento di euro 60.000,00 era stato,invece, promesso con la scrittura del 30 gennaio 2014, a saldodella fattura n. 2 del 30 luglio 2010, emessa nell’ambito di undiverso rapporto di appalto per le opere eseguite in un immobilesito in [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto esecuzione, con laconseguenza che si trattava di due autonome promesse dipagamento contenute in due diverse scritture private e relative aNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026due distinti rapporti negoziali; n) che, se anche – nel 2013 – vifosse stata una contestazione relativa alla contabilizzazione delleopere, con la scrittura del 30 gennaio 2014 [OSCURATO:PERSONA] si eraimpegnata a saldare la fattura emarginata, previa nota di creditodella controparte per euro 31.000,00, sicché la promessa dipagamento dispensava [OSCURATO:PERSONA] dall’onere della prova delcredito, mentre incombeva a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che il debitonon fosse esistente, prova che, nella specie, non era stata fornitae neppure allegata con un minimo di specificità, tenuto contoperaltro che, dopo la sottoscrizione della promessa di pagamento,[OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a compiere pagamenti parziali inacconto sulla fattura suddetta.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], quale sociounico e successore ex lege della cancellata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione.4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizioneanticipata del giudizio depositata il 17 dicembre 2025, comunicatail 18 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla streguadella ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.Con istanza depositata il 16 gennaio 2026, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha chiesto la decisione della causa.5.– In prossimità dell’adunanza camerale non partecipatafissata per il 10 giugno 2026, le parti hanno depositato memorieillustrative.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONESi premette che il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte ed essere nominato relatoredel collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 c.p.c. (Cass. Sez.U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).1.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt.1175 e 1375 c.c. nonché dell’art. 88 c.p.c. sul giusto processo,sulla solidarietà, sulla correttezza e buona fede contrattuale, sullalealtà e probità processuale, per avere la Corte di merito esclusol’abusiva parcellizzazione del credito; ed ancora la violazione efalsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c., in ordineall’errata condanna alle spese di lite, in ragione dell’abusivaparcellizzazione del credito.2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appellonegato l’abusiva parcellizzazione del credito con motivazione difatto assente o apparente in ordine ad un asserito interesseall’esercizio dell’azione frazionata.I due motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono infondati.Infatti, la sentenza impugnata ha argomentato – in ordinealla sussistenza dell’interesse alla proposizione di una separataNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026azione giudiziale per la soddisfazione del credito derivante daititoli menzionati – facendo riferimento al ricevimento di unassegno bancario emesso il 31 luglio 2017 per l’importo di euro21.650,00, rimasto insoluto e protestato, con la conseguentelegittima decisione della creditrice di agire immediatamente ingiudizio in forza di tale titolo per ottenerne il pagamento, sullascorta della certezza e incontestabilità del credito relativo asiffatto importo parziale, al fine di ottenere un provvedimentomonitorio che consentisse l’iscrizione ipotecaria (alla streguadella possibilità della concessione della provvisoria esecuzioneinaudita altera parte ex art. 642, primo comma, c.p.c.), cosìcome concretamente avvenuto, anche in ragione della mancataopposizione al decreto ingiuntivo n. 373/2020 (e ciò a differenzadella parte residua del credito, non supportata da un titolocartolare e contestata).Dunque, in forza della suddetta motivazione, ricorre uninteresse oggettivamente valutabile alla tutela processualefrazionata, tale da giustificare l’azione giudiziale (monitoria)parziale separata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25480 del31/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 24168 del 08/08/2023; Sez. 2,Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 337del 13/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6591 del 07/03/2019; Sez.2, Sentenza n. 20714 del 13/08/2018; Sez. 2, Ordinanza n.17893 del 06/07/2018; Sez. U, Sentenza n. 4090 del16/02/2017).Peraltro, nella fattispecie, non sarebbe stata comunquepossibile – a posteriori – l’introduzione di un giudizio unitariosulla pretesa in tesi arbitrariamente frazionata, per l’intervenutaNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026formazione del giudicato sulla frazione di domandaseparatamente proposta (in ragione della mancata opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 373/2020, fondato su documentiche consentivano l’esperimento dell’azione monitoria solo inragione della porzione di credito azionata).In conseguenza, il giudice, tenuto a decidere nel merito sulladomanda, non avrebbe potuto avere riguardo al comportamentodel creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendola condanna in suo favore, o anche stabilire in tutto o in parte asuo carico le spese di lite, appunto in ragione della debitamotivazione sull’esclusione dell’arbitrario frazionamento delladomanda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24267 del 31/08/2025;Sez. U, Sentenza n. 7299 del 19/03/2025).3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. sulla c.d. clausola arbitrale, peravere la Corte territoriale escluso la “competenza” arbitrale conmotivazione contraddittoria, apparente, assente; ed ancora, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 102 e 24, primo comma, Cost. edell’art. 806 c.p.c. nonché degli artt. 1362 e 1367 c.c., in ordinealla mancata applicazione della clausola arbitrale (di cui all’art. 13del contratto di subappalto del 24 aprile 2010).Il motivo è infondato.Ora, con la citata scrittura del 20 gennaio 2013 (il cuicontenuto è stato debitamente riportato nel corpo del ricorso dilegittimità), le parti hanno dichiarato e concordato la “recessione”dal contratto di subappalto del 24 aprile 2010 per la realizzazioneNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026di sottofondi, recinzioni, plinti di fondazione con collegamenti esottoservizi, “con la persistente vigenza del solo art. 6 delcontratto presupposto”, attraverso il quale la [OSCURATO:PERSONA] –subappaltante – riconosceva, in favore della [OSCURATO:PERSONA] –subappaltatrice –, la “penale” stabilita pari ad euro 40.000,00,“prevista come recessione contrattuale”, senza alcun richiamoalla clausola n. 13 del contratto di subappalto, la quale prevedevache ogni controversia sul contratto sarebbe stata devoluta a trearbitri che avrebbero giudicato con arbitrato irrituale.Ne consegue che la Corte d’appello ha coerentemente esclusoche la controversia ricadesse nella clausola compromissoria di cuial subappalto, in ragione della derivazione della causadirettamente dall’accordo di scioglimento del contratto, con ilriconoscimento della somma dovuta di euro 40.000,00, senzaalcun riferimento alla “competenza” arbitrale.Orbene, la clausola compromissoria apposta ad un contrattoè inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sullecontroversie relative alla transazione (anche non novativa) sulleliti nascenti dal contratto medesimo, con il quale il primo sia statoconsensualmente risolto e siano stati diversamente regolati irapporti fra le parti senza richiamare il contratto originario, inquanto il principio dell’autonomia della clausola compromissoriarispetto al negozio cui accede ne comporta l’estensione alle solecause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne),escludendone, per converso, l’operatività in ordine ai rapportiderivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedentenegozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormaisoltanto un antecedente storico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/202627707 del 02/10/2023; Sez. 1, Sentenza n. 26046 del23/12/2010).4.– Con il quarto motivo la ricorrente adduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1386, 1382, 1383, 1988 c.c.nonché degli artt. 115 e 116, 112 e 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., per avere la Corte distrettuale qualificato la previsione dicui all’accordo del 20 gennaio 2013 come “caparra penitenziale”,non prevista, invece, dal richiamato art. 6 del contratto disubappalto, che indicava semmai il riferimento ad una clausolapenale, con l’insussistenza dell’asserito riconoscimento di debito econ l’invalidità/nullità della citata clausola penale, non essendoconsentito il cumulo tra la richiesta della penale e la richiestadella prestazione principale, con il conseguente errore dipercezione caduto sul contenuto oggettivo della prova e iltravisamento del contenuto dei documenti in atti (in ordine allacontabilità del cantiere in [OSCURATO:PERSONA] del 2010 e allascrittura privata 30 gennaio 2014) e con motivazione assente eapparante.Il mezzo di critica è privo di fondamento.Correttamente – con motivazione esauriente ed esente davizi logici e giuridici e, dunque, con apprezzamento incensurabilein sede di legittimità – il previsto pagamento della somma di euro40.000,00, all’esito del recesso, è stato qualificato come“caparra” (recte “multa”) penitenziale ex art. 1373, terzo comma,c.c., ossia quale corrispettivo previsto per il recesso ad nutumconvenzionalmente previsto, non integrando, a differenza dellacaparra confirmatoria e della clausola penale, un risarcimento delNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026danno per la mancata esecuzione (recte per l’inadempimento) delcontratto (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3954 del 09/02/2023;Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 18/03/2010; Sez. 3, Sentenza n.11356 del 16/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 6577 del05/12/1988; Sez. 2, Sentenza n. 1915 del 21/03/1980; Sez. 3,Sentenza n. 2268 del 07/07/1972).Di conseguenza, poiché il contratto di subappalto di opere –quale contratto “ad esecuzione prolungata”, ossia non di duratain senso tecnico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35403 del 01/12/2022) – nonha avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell’art. 1373, primocomma, c.p.c., il recesso esercitato dal sub-committente, comerecepito nella scrittura di “recessione” dal contratto del 20gennaio 2013, con riconoscimento del relativo debito, legittimavail sub-assuntore a pretendere il corrispettivo (appuntoriconosciuto) concordato per l’esercizio del recesso.5.– Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 24 Cost. nonché, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della conseguenteviolazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1988 c.c. e degliartt. 115 e 116 c.p.c., in ragione dell’asserito pagamento dellafattura n. 2 del 30 luglio 2010, con la sussistenza di un accordodi datio in solutum ovvero di compensazione volontaria di partitedi dare/avere contrapposte, con l’erronea ed ingiusta omessaistruttoria sul punto nonché con motivazione parziale, apparentee insussistente.La doglianza è infondata.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026In ordine a detto aspetto, la Corte d’appello ha debitamentedistinto le poste dovute sulla scorta di due diversi contratti e laloro differente causale: per un verso, l’adempimento (per euro60.000,00) in ordine all’appalto regolarmente eseguito inLegnano Sabbiadoro, come da scrittura di riconoscimento deldebito del 30 gennaio 2014; per altro verso, la multa penitenziale(per euro 40.000,00) per l’intervenuto recesso da altro contrattodi subappalto del 24 aprile 2010 da eseguire in Piazzola sulBrenta (che non aveva avuto neanche un principio diesecuzione), come da scrittura di riconoscimento del debito del20 gennaio 2013.Correttamente la sentenza ha rilevato che il riconoscimentodei debiti “titolato”, pur non costituendo autonoma fonte diobbligazione, ha determinato l’effetto confermativo di unpreesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, inforza dell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processualedella causa debendi, comportante una semplice relevatio abonere probandi, per la quale il destinatario della promessa èdispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapportofondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltread essere preesistente, può anche nascere contemporaneamentealla dichiarazione di ricognizione (o trovarsi in itinere al momentodi questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersisotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ognieffetto vincolante della ricognizione stessa ove rimangagiudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è maisorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista unacondizione ovvero un altro elemento attinente al rapportoNumero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazionederivante dal riconoscimento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2091del 25/01/2022; Sez. 1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; Sez.3, Sentenza n. 11332 del 15/05/2009).In mancanza di tali ragioni inibitorie, sarebbe stato, dunque,onere dell’appaltante dimostrare l’inesistenza dei rapporti diappalto da cui derivavano le pretese riconosciute, onere inconcreto non assolto.Con l’effetto ulteriore che alcuna compensazione avrebbepotuto operare.E ciò anche in ragione del riferimento al credito vantato versoun soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]), il che avrebbe inibitol’estinzione per compensazione alla stregua dell’imputazione deicrediti a soggetti distinti.In definitiva, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Poiché, all’esito dell’istanza di decisione, ai sensi dell’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito inconformità alla proposta di definizione anticipata o accelerata delgiudizio, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma,c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrentesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata nonché, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore adeuro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che siliquidano come da dispositivo.Numero registro generale 9458/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 19979/2026Data pubblicazione 15/06/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellasomma equitativamente determinata in euro 5.000,00 e alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma dieuro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Decreto Cassazione n. 19979/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris