CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9289/2016 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Acunti– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9289/2016Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 7870/2026Data pubblicazione 31/03/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 982/36/2015 della Commissione tributariaregionale del Piemonte, depositata il 5/10/2015.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Torino, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamento coni quali l’Agenzia delle entrate aveva induttivamente determinato a suocarico maggiori imponibili ai fini Irpef, Irap e Iva in relazione agli annid’imposta 2005 e 2006, chiedendo il pagamento dei conseguenti tributidovuti e irrogando le relative sanzioni di legge.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, riuniti ricorsi, li accolse parzialmente.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, investitadell’appello del contribuente, respinse il gravame, evidenziando, perquanto ancora di interesse, - che gli avvisi impugnati erano statiadeguatamente motivati e riportavano dettagliatamente tutti i dati sucui gli accertamenti si erano fondati, - e che le prestazioni diintermediazione svolte dal contribuente, da cui egli aveva ricavatocompensi provvigionali non dichiarati e appunto costituenti il maggiorimponibile accertato, non erano operazioni connesse con scambiinternazionali e perciò non erano qualificabili come operazioni nonimponibili ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9289/2016Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 7870/2026Data pubblicazione 31/03/20264. Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7,comma 1, legge n. 212 del 2000, 33, 42, 53 d.P.R. n. 600 del 1973, 2697c.c. e 24 Cost., poiché la sentenza impugnata ha ritenuto legittimi, sottoil profilo dell’obbligo motivazionale, gli avvisi di accertamento contestatipur non essendo stati ad essi allegati i documenti, alcuni dei qualiprovenienti da soggetti terzi e non conosciuti dal contribuente, sui quali siera fondata la pretesa impositiva.2. Il motivo è infondato.L’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, invocato dal ricorrente, prevede inmateria di avviso di accertamento, al secondo comma, nella suaformulazione vigente ratione temporis, che «Se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale». Non vi è quindi un obbligo, perl’amministrazione finanziaria, di allegare all’atto impositivo i documentirichiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (v. Cass.n. 34906/2024).Nel caso di specie la CTR ha ritenuto che il contenuto essenziale delleverifiche espletate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riprodotto negli avvisi diaccertamento risultasse sufficiente a rendere edotto il contribuente deirilievi formulati nei suoi confronti e a consentirgli un pieno diritto di difesa.In particolare, la Corte regionale ha affermato, quanto ai documentiprovenienti da terzi, di cui il contribuente lamenta la mancata conoscenza,che «Trattasi di documentazione interna alla GdF che è stata espostacompitamente nel pvc e allegati indicando l’ammontare del fatturatoNumero registro generale 9289/2016Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 7870/2026Data pubblicazione 31/03/2026totale svolto per la soc. Karnak sa specificando i dati identificativi deiclienti […] Risulta evidente che i dati forniti sia da Karnak sa che da [OSCURATO:SOCIETA] sono conosciuti dal contribuente riferendosi alle fatturedallo stesso emesse»; e, ancora, sempre con riguardo alladocumentazione rinvenuta preso terzi, che «la documentazione è stata,come sopra specificato, esposta nel pvc e nei relativi allegati conl’elencazione di tutti i dati dei tabulati aziendale della soc. Karnak sarelativi al fatturato prodotto dal contribuente. I dati dettagliatamenteesposti, se verificati dettagliatamente dall’appellante e correttamentecontestati potevano costituire opportuna difesa, fatto che nel caso non sirileva».Le riportate statuizioni della sentenza impugnata – fondate su unaccertamento in fatto non censurabile (e, peraltro, non censurato) nellapresente sede di legittimità – sono in linea con i principi giurisprudenzialisopra esposti, ciò che conduce a respingere la censura formulata dalricorrente.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.7, ultimo comma, e 9, comma 1, n. 7 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché lasentenza impugnata ha erroneamente ritenuto di non applicare ai serviziresi dal contribuente, che consistono in prestazioni di intermediazionerelative ai beni in importazione, il regime Iva di non imponibilità. Secondoil ricorrente, poiché la propria committente era una società di dirittosammarinese, in forza del combinato disposto delle norme sopra citate leprestazioni da lui svolte dovevano considerarsi come non effettuate nelterritorio dello Stato, e, quindi come operazioni non imponibili ai fini Iva.4. Il motivo è inammissibile poiché è costruito sulla base di unpresupposto fattuale che risulta invece smentito dalla sentenza d’appello.Il ricorrente assume, infatti, che i beni cui si riferiscono i suoi servizidi intermediazione costituiscano beni in importazione, ciò cheNumero registro generale 9289/2016Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 7870/2026Data pubblicazione 31/03/2026consentirebbe l’applicazione del disposto di cui all’art. 9, comma 1, n. 7d.P.R. n. 633 del 1972. Omette però di considerare che tale circostanzafattuale è stata esclusa dalla CTR che ha chiaramente affermato chel’opera del contribuente – che si occupa di raccogliere gli ordini e ricevedalla committente le relative provvigioni – non «realizza alcuna attivitàche investe servizi internazionali ma esclusivamente un rapporto tramandante e rappresentante non riferentesi all’operazione di importazioneo esportazione».È quindi del tutto irrilevante sottolineare, come fa il ricorrente con ilmotivo ora in esame, che i servizi di intermediazione relativi a beni inimportazione, in esportazione o in transito vanno qualificati, ai sensi delridetto art. 9, comma 1, n. 7, come servizi internazionali o connessi agliscambi internazionali e, dunque, come operazioni non imponibili. Ladecisione del Giudice d’appello non mette in discussione, in astratto, talequalificazione, ma ritiene, a monte e sul piano della ricostruzione fattuale,che l’attività svolta dal contribuente non inerisca a operazioni diimportazione ed esportazione di beni.L’assenza di decisività della censura è del resto confermata dal fattoche il ricorrente non ha dedotto di aver mai indicato, nel corso del giudiziodi merito, alcun concreto elemento che dimostri che le transazioniinvestite dalla sua opera di mediatore abbiano riguardato beni inimportazione o in esportazione, non potendo certo considerarsi a tal finesufficiente, come invece adombrato nel motivo, il mero fatto che la societàcommittente Karnak s.a. sia una società di diritto sammarinese.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio diNumero registro generale 9289/2016Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 7870/2026Data pubblicazione 31/03/2026legittimità che liquida complessivamente in euro 4.300,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026La PresidenteTania Hmeljak