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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14100/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], costituito da un unico motivo con il quale si contesta genericamente la motivazione della sentenza impugnata perché "sconnessa e disorganica", nonché priva di adeguata motivazione sulla congruità della pena e sulla continuazione, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che non solo le doglianze in ordine alla continuazione risultano prive di pertinenza censorea non risultando l'istituto aver trovato nella specie alcuna applicazione in presenza di un'unica condotta delittuosa, ma che in ogni caso l'omessa enunciazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento dell'impugnazione, ivi comprese quelle sulla pena, che il ricorso si limita a definire incongrua, conduce in applicazione della previsione di cui all'art.591 cod. proc. pen. all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], costituito da un unico motivo con il quale si contesta genericamente la motivazione della sentenza impugnata perché "sconnessa e disorganica", nonché priva di adeguata motivazione sulla congruità della pena e sulla continuazione, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che non solo le doglianze in ordine alla continuazione risultano prive di pertinenza censorea non risultando l'istituto aver trovato nella specie alcuna applicazione in presenza di un'unica condotta delittuosa, ma che in ogni caso l'omessa enunciazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento dell'impugnazione, ivi comprese quelle sulla pena, che il ricorso si limita a definire incongrua, conduce in applicazione della previsione di cui all'art.591 cod. proc. pen. all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris