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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13753/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello ,di Torino il 13 dicembre 2017 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Alba il 2 maggio 2012, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso il 10 aprile 2010, in conseguenza condannandola alla pena stimata di giustizia.

2. La ricorrente s'i affida a due motivi, con cui lamenta difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo censura la logicità della decisione fondata sul riconoscimento fotografico dell'imputata da parte della vittima.

2.2. Con il secondo motivo denunzia il diniego da parte del G.i.p., per ritenuta tardività, della richiesta di incidente probatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto incentrato su di un preteso difetto motivazionale quanto all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, pur in presenza di una "doppia conforme", senza nemmeno che si denunzi travisamento delle risultanze istruttorie.

3.2. In relazione al secondo motivo, si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello. 4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla Condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] eC n i [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello ,di Torino il 13 dicembre 2017 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Alba il 2 maggio 2012, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso il 10 aprile 2010, in conseguenza condannandola alla pena stimata di giustizia. 2. La ricorrente s'i affida a due motivi, con cui lamenta difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura la logicità della decisione fondata sul riconoscimento fotografico dell'imputata da parte della vittima. 2.2. Con il secondo motivo denunzia il diniego da parte del G.i.p., per ritenuta tardività, della richiesta di incidente probatorio. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto incentrato su di un preteso difetto motivazionale quanto all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, pur in presenza di una "doppia conforme", senza nemmeno che si denunzi travisamento delle risultanze istruttorie. 3.2. In relazione al secondo motivo, si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello. 4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349). 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla Condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] eC n i [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del President
Sentenza Cassazione n. 13753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris