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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2019

Cassazione n. 23435/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27979-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 782/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 632/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.27979/2019 Cron.

Rep.

Ud.27/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 15.4.19 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 2017 del tribunale di Lodi, che aveva rigettato il ricorso della lavoratrice di epigrafe per il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia dell’Inps.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non provata l’insolvenza del datore, non soggetto alle disposizioni delle procedure concorsuali.

Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per un motivo, cui resiste l’Inps per controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione dell’articolo 2 legge 297 del1982 e 1 decreto legislativo 80 del 19 92, per avere la corte territoriale trascurato che era stato fatto un tentativo serio di esecuzione e che l’esecuzione immobiliare sarebbe stata economicamente troppo onerosa per la parte.

Il motivo è infondato.

Il criterio rilevante in materia è basato sulla necessità di effettuare le procedure esecutive quando si prospettino come fruttuose, a prescindere della valutazione di onerosità delle stesse; nel caso la corte ha ben valutato, con accertamento di merito qui non sindacabile, che non era stata effettuata ogni attività esecutiva ipotizzabile come fruttuosa e quindi non era stata provata l’insolvenza del datore (titolare di proprietà immobiliari adeguate).

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27979-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 782/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 632/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.27979/2019 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 15.4.19 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 2017 del tribunale di Lodi, che aveva rigettato il ricorso della lavoratrice di epigrafe per il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia dell’Inps. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non provata l’insolvenza del datore, non soggetto alle disposizioni delle procedure concorsuali. Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per un motivo, cui resiste l’Inps per controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione dell’articolo 2 legge 297 del1982 e 1 decreto legislativo 80 del 19 92, per avere la corte territoriale trascurato che era stato fatto un tentativo serio di esecuzione e che l’esecuzione immobiliare sarebbe stata economicamente troppo onerosa per la parte. Il motivo è infondato. Il criterio rilevante in materia è basato sulla necessità di effettuare le procedure esecutive quando si prospettino come fruttuose, a prescindere della valutazione di onerosità delle stesse; nel caso la corte ha ben valutato, con accertamento di merito qui non sindacabile, che non era stata effettuata ogni attività esecutiva ipotizzabile come fruttuosa e quindi non era stata provata l’insolvenza del datore (titolare di proprietà immobiliari adeguate). Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
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