CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 12284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO4e)4e-~7+30-e1le-Pert41-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28i84/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.11.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] C stanzo D7FOSATATO IN '