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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29059/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 3 febbraio 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, della somma di € 205.522,21, sul presupposto che costituisse il profitto del reato di truffa ex art. 640 comma 2 cod. pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; premesso che il reato di truffa presuppone che debba essere la vittima a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale in quanto indotta in errore e che la condotta fraudolenta debba essere causalmente funzionale alla induzione in errore, il difensore osserva che nel caso in esame vi erano stati dipendenti pubblici che erano acceduti al sistema informatico con le proprie credenziali emettendo mandati di pagamento relativi a prestazioni mai effettuate, con conseguente accreditamento delle somme alla società di cui l'indagata era legale rappresentante: pertanto, le condotte di reato non avevano avuto come bersaglio alcuna vittima, ma soltanto un sistema informatico; non era stato ordito alcun inganno nei confronti di un individuo e l'accesso al sistema informatico aveva costituito solo lì modalità di esecuzione per effettuare i pagamenti; pertanto, il reato di truffa non sussisteva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in udicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art.606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611), dalla ricostruzione dei fatti come accertata dal Tribunale (e non contestata in ricorso) emergono gli indizi del reato di truffa contestato all'indagata: infatti, nel caso in esame il soggetto tratto in inganno dal comportamento fraudolento dei dipendenti della ASL Napoli 1 è proprio il suddetto ente, che ha pagato compensi alla società rappresentata dall'indagata per prestazioni mai effettuate: sussistono, pertanto, gli artifici e raggiri (la falsa attestazioni di prestazioni occasionali in realtà mai effettuate), l'induzione in errore della ASL Napoli 1 e il danno per la stessa con conseguente profitto per la Gardenia s.r.I., di cui l'indagata è legale rappresentante; l'avere realizzato la truffa inserendo falsi dati nel sistema informatico costituisce soltanto il mezzo con cui il reato è stato realizzato. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 3 febbraio 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, della somma di € 205.522,21, sul presupposto che costituisse il profitto del reato di truffa ex art. 640 comma 2 cod. pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; premesso che il reato di truffa presuppone che debba essere la vittima a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale in quanto indotta in errore e che la condotta fraudolenta debba essere causalmente funzionale alla induzione in errore, il difensore osserva che nel caso in esame vi erano stati dipendenti pubblici che erano acceduti al sistema informatico con le proprie credenziali emettendo mandati di pagamento relativi a prestazioni mai effettuate, con conseguente accreditamento delle somme alla società di cui l'indagata era legale rappresentante: pertanto, le condotte di reato non avevano avuto come bersaglio alcuna vittima, ma soltanto un sistema informatico; non era stato ordito alcun inganno nei confronti di un individuo e l'accesso al sistema informatico aveva costituito solo lì modalità di esecuzione per effettuare i pagamenti; pertanto, il reato di truffa non sussisteva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in udicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art.606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611), dalla ricostruzione dei fatti come accertata dal Tribunale (e non contestata in ricorso) emergono gli indizi del reato di truffa contestato all'indagata: infatti, nel caso in esame il soggetto tratto in inganno dal comportamento fraudolento dei dipendenti della ASL Napoli 1 è proprio il suddetto ente, che ha pagato compensi alla società rappresentata dall'indagata per prestazioni mai effettuate: sussistono, pertanto, gli artifici e raggiri (la falsa attestazioni di prestazioni occasionali in realtà mai effettuate), l'induzione in errore della ASL Napoli 1 e il danno per la stessa con conseguente profitto per la Gardenia s.r.I., di cui l'indagata è legale rappresentante; l'avere realizzato la truffa inserendo falsi dati nel sistema informatico costituisce soltanto il mezzo con cui il reato è stato realizzato. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa