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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14711/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

8/05/2025 della Corte di appello di Catania;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Catania haconfermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania in data 7 giugno 2022,con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre direclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie dilegge (interdizione dai pubblici uffici, inabilitazione all'esercizio di impresacommerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi per anni cinque), in relazioneal reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.).I giudici di merito hanno ritenuto accertata la penale responsabilitàdell'imputato che, nella qualità di amministratore unico della "Sicilcostruzionis.r.l." a far data dal 24 gennaio 2014 e sino alla dichiarazione di fallimento(intervenuta con sentenza del 14 luglio 2016), avrebbe sottratto o distrutto i librie le scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profittoo di recare pregiudizio ai creditori.

In particolare, la Corte territoriale ha fondato ilproprio convincimento sulla circostanza che l'imputato, al momento dell'acquistodelle quote societarie nel 2014, aveva espressamente dichiarato nell'atto dicessione di aver preso visione e ricevuto la contabilità sociale; la successivamancata consegna della stessa al Curatore fallimentare e la totale assenza dicollaborazione con gli organi della procedura, sono state ritenute condottedimostrative del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato,articolando due motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo, la difesa deduce vizi motivazionali e violazioni dilegge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia desunto la prova del dolospecifico da elementi puramente formali ed "esteriori", quali l'assunzione dellacarica e la clausola di stile contenuta nell'atto di cessione delle quote relativa allaricezione delle scritture contabili.

La difesa sostiene che tale clausola fossegenerica, priva di un elenco analitico della documentazione, e sottoscritta da unsoggetto di "modesta cultura" (licenza media), inconsapevole delle conseguenzegiuridiche dell’atto.

Si richiama la distinzione operata dalla giurisprudenza dilegittimità tra le due fattispecie di bancarotta documentale previste dall'art. 216,comma 1, n. 2 l. fall., ovvero, da un lato, la bancarotta documentale "specifica"(sottrazione, distruzione, omessa tenuta delle scritture), che richiede il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto, dall'altro,la bancarotta documentale "generale" (tenuta irregolare o incompleta dellacontabilità di modo da impedire di ricostruire affari e patrimonio), che richiede ilsolo dolo generico.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbeerroneamente sussunto la condotta (meramente omissiva) nella prima ipotesi,senza tuttavia motivare sull'effettiva esistenza della finalità fraudolenta (dolospecifico), ma limitandosi a dedurla dalla mancata collaborazione con il curatore.La difesa assume, in definitiva, che la condotta contestata, in assenza di provadella volontà di frodare i creditori, degraderebbe a bancarotta semplicedocumentale.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazionedell'art. 62-bis cod. pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di negare il beneficiobasandosi sulla mera assenza di "elementi positivi" e sul comportamentoprocessuale, senza valorizzare il notevole lasso temporale intercorso tra l'acquistodelle quote (2014) e il fallimento (2016), né le argomentazioni difensive relativeal contesto in cui è maturata la vicenda.

Si lamenta che il Giudice non abbiaesercitato correttamente il potere discrezionale ex art. 133 cod. pen., omettendodi considerare gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato, restando il secondo assorbito.2.

La motivazione della Corte di appello, in relazione alla sussistenza di tuttigli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale èinsufficiente, valorizzando, all’uopo, in definitiva, il mero dato oggettivo dellaomessa consegna al curatore della contabilità.2.1.

È noto che l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesialternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale “generale” e“specifica”.La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragionedi annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020,Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, unaccertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dologenerico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01).La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione dellescritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (comeprevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori oprocurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep.2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020,Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01).In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità “ingannatorie”(mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di singoli dati veri,artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari edel patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale“generale” e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove lacarenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza con totaleassenza di annotazioni configurano – in assenza del detto connotato decettivo –bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, richiedendo il fine di recarepregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (si vedano,oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, inmotivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale “specifica” non può che«trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime diesperienza».

Ad esempio, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, perevitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione,e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte dipassività elevate, […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla normaincriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata; così pure,analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, inmotivazione, ha valorizzato all’uopo il «consapevole protrarsi del comportamentoomissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanzadelle scritture».Come detto, l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale epuò essere integrata anche da libri "lasciati in bianco": fatto che si differenzia daquello, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veriallorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, manell'omessa indicazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024,Cocozza, Rv. 287175-01).La qualificazione nell’una o l’altra ipotesi è, evidentemente, frutto di unavalutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nellamotivazione.2.2.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Catania ha fornito una rispostainsufficiente alle doglianze difensive, avendo desunto la prova dell’elementosoggettivo dalle sole modalità della condotta e, in particolare, dall'avvenuta presain consegna della documentazione contabile da parte dell'amministratore (nel casoin esame, attestata dall'atto di cessione quote del 24 gennaio 2014, ove l'imputatodichiarava di aver "preso visione e ricevuto" le scritture) e dalla sua successivamancata consegna agli organi fallimentari, inferendo che ciò integrasse la condottadi sottrazione o occultamento con dolo specifico.

La Corte territoriale, conmotivazione inadeguata, ha evidenziato come l'imputato si sia "costantementesottratto alla doverosa collaborazione con il curatore fallimentare", rendendo, difatto, impossibile la ricostruzione del patrimonio.In tal modo, però, facendo sostanzialmente coincidere la oggettiva omessaconsegna delle scritture con il delitto caratterizzato dal menzionato dolo specifico:senza specificare da dove abbia desunto essersi trattato di agire volto a procuraredanno ai creditori o un ingiusto profitto a sé o altri e finendo per rendereindistinguibile la fattispecie fraudolenta dalla bancarotta documentale semplice.È vero che, come detto, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore,per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancataistituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture,a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massafallimentare un immobile […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dallanorma incriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata; cosìpure, analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, inmotivazione, ha valorizzato all’uopo il «consapevole protrarsi del comportamentoomissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanzadelle scritture», sempre nell’ambito di una ingentissima esposizione debitoria).Ma è vero anche che, nella specie, nulla si sa dell’entità della dettaesposizione e, dunque, dell’eventuale concreto interesse a porre in essere lacondotta de qua.La sentenza d’appello, invero, si limita ad evidenziare quanto segue: “Conriferimento al primo motivo non può darsi rilievo alla generica negazione diconsapevolezza in capo all’imputato, al momento dell’acquisto del capitale socialee dell’assunzione del ruolo di amministratore unico con l’espressa presa visione eaccettazione della contabilità e della situazione aziendale esistente.

Il ruoloformalmente assunto nella compagine societaria - in assenza tra l’altro diallegazioni e prove sull’eventuale amministrazione di fatto della società in capo adaltri soggetti - non consente di dubitare ragionevolmente della sussistenza dellacondotta ascritta né dell’elemento soggettivo.

A tal fine, in assenza di tesi difensivealternative suffragate da offerte probatorie, è pienamente comprovante in séquanto emerso dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, Avv. [OSCURATO:PERSONA],riportate a pag. 2 dell’impugnata sentenza, cui si rinvia.

La condotta dell’imputato- che si è costantemente sottratto alla doverosa collaborazione con il curatorefallimentare, senza rendere alcun chiarimento né giustificazione per la mancatapresentazione delle scritture e della documentazione contabile - è sufficiente arendere non ragionevolmente dubitabile il dolo richiesto dalla norma penale”.La sentenza di primo grado ha, a sua volta, evidenziato che dette scritturefossero in possesso dell'imputato: “Non a caso, nell’atto di cessione della quotadatato 30.01.2014 (allegato alla relazione ex art. 33

1. fall. in atti) si dàespressamente atto della contestuale presa visione e ricezione da parte delcessionario [OSCURATO:PERSONA] di tutte le scritture contabili e dei bilanci depositatidalla società, nonché dell’accettazione da parte di quest'ultimo della situazionecontabile esistente a quella data”.Ma tanto non è sufficiente – in assenza di un quadro che chiarisca l’ambitoin cui il fatto si colloca, e in primo luogo l’entità del passivo ovvero lacontemporanea sussistenza di condotte depauperative (come evidenziato neiprecedenti sopra richiamati) – a far desumere il menzionato dolo specifico, ovverola precisa volontà dell'imputato di ingannare il ceto creditorio o di procurare a séo altri un ingiusto profitto, e a distinguere la bancarotta fraudolenta documentaleda quella semplice (il cui elemento oggettivo è integrato analogamente dalla meraomessa tenuta delle scritture contabili).3.

Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è comedetto, assorbito.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di Catania.Così è deciso, 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/05/2025 della Corte di appello di Catania;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Catania haconfermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania in data 7 giugno 2022,con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre direclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie dilegge (interdizione dai pubblici uffici, inabilitazione all'esercizio di impresacommerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi per anni cinque), in relazioneal reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.).I giudici di merito hanno ritenuto accertata la penale responsabilitàdell'imputato che, nella qualità di amministratore unico della "Sicilcostruzionis.r.l." a far data dal 24 gennaio 2014 e sino alla dichiarazione di fallimento(intervenuta con sentenza del 14 luglio 2016), avrebbe sottratto o distrutto i librie le scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profittoo di recare pregiudizio ai creditori. In particolare, la Corte territoriale ha fondato ilproprio convincimento sulla circostanza che l'imputato, al momento dell'acquistodelle quote societarie nel 2014, aveva espressamente dichiarato nell'atto dicessione di aver preso visione e ricevuto la contabilità sociale; la successivamancata consegna della stessa al Curatore fallimentare e la totale assenza dicollaborazione con gli organi della procedura, sono state ritenute condottedimostrative del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato,articolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce vizi motivazionali e violazioni dilegge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia desunto la prova del dolospecifico da elementi puramente formali ed "esteriori", quali l'assunzione dellacarica e la clausola di stile contenuta nell'atto di cessione delle quote relativa allaricezione delle scritture contabili. La difesa sostiene che tale clausola fossegenerica, priva di un elenco analitico della documentazione, e sottoscritta da unsoggetto di "modesta cultura" (licenza media), inconsapevole delle conseguenzegiuridiche dell’atto. Si richiama la distinzione operata dalla giurisprudenza dilegittimità tra le due fattispecie di bancarotta documentale previste dall'art. 216,comma 1, n. 2 l. fall., ovvero, da un lato, la bancarotta documentale "specifica"(sottrazione, distruzione, omessa tenuta delle scritture), che richiede il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto, dall'altro,la bancarotta documentale "generale" (tenuta irregolare o incompleta dellacontabilità di modo da impedire di ricostruire affari e patrimonio), che richiede ilsolo dolo generico. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbeerroneamente sussunto la condotta (meramente omissiva) nella prima ipotesi,senza tuttavia motivare sull'effettiva esistenza della finalità fraudolenta (dolospecifico), ma limitandosi a dedurla dalla mancata collaborazione con il curatore.La difesa assume, in definitiva, che la condotta contestata, in assenza di provadella volontà di frodare i creditori, degraderebbe a bancarotta semplicedocumentale.2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazionedell'art. 62-bis cod. pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di negare il beneficiobasandosi sulla mera assenza di "elementi positivi" e sul comportamentoprocessuale, senza valorizzare il notevole lasso temporale intercorso tra l'acquistodelle quote (2014) e il fallimento (2016), né le argomentazioni difensive relativeal contesto in cui è maturata la vicenda. Si lamenta che il Giudice non abbiaesercitato correttamente il potere discrezionale ex art. 133 cod. pen., omettendodi considerare gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato, restando il secondo assorbito.2. La motivazione della Corte di appello, in relazione alla sussistenza di tuttigli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale èinsufficiente, valorizzando, all’uopo, in definitiva, il mero dato oggettivo dellaomessa consegna al curatore della contabilità.2.1. È noto che l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesialternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale “generale” e“specifica”.La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragionedi annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020,Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, unaccertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dologenerico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01).La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione dellescritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (comeprevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori oprocurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep.2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020,Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01).In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità “ingannatorie”(mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di singoli dati veri,artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari edel patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale“generale” e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove lacarenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza con totaleassenza di annotazioni configurano – in assenza del detto connotato decettivo –bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, richiedendo il fine di recarepregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (si vedano,oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, inmotivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale “specifica” non può che«trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime diesperienza». Ad esempio, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, perevitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione,e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte dipassività elevate, […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla normaincriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata; così pure,analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, inmotivazione, ha valorizzato all’uopo il «consapevole protrarsi del comportamentoomissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanzadelle scritture».Come detto, l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale epuò essere integrata anche da libri "lasciati in bianco": fatto che si differenzia daquello, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veriallorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, manell'omessa indicazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024,Cocozza, Rv. 287175-01).La qualificazione nell’una o l’altra ipotesi è, evidentemente, frutto di unavalutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nellamotivazione.2.2. Nel caso di specie, la Corte di appello di Catania ha fornito una rispostainsufficiente alle doglianze difensive, avendo desunto la prova dell’elementosoggettivo dalle sole modalità della condotta e, in particolare, dall'avvenuta presain consegna della documentazione contabile da parte dell'amministratore (nel casoin esame, attestata dall'atto di cessione quote del 24 gennaio 2014, ove l'imputatodichiarava di aver "preso visione e ricevuto" le scritture) e dalla sua successivamancata consegna agli organi fallimentari, inferendo che ciò integrasse la condottadi sottrazione o occultamento con dolo specifico. La Corte territoriale, conmotivazione inadeguata, ha evidenziato come l'imputato si sia "costantementesottratto alla doverosa collaborazione con il curatore fallimentare", rendendo, difatto, impossibile la ricostruzione del patrimonio.In tal modo, però, facendo sostanzialmente coincidere la oggettiva omessaconsegna delle scritture con il delitto caratterizzato dal menzionato dolo specifico:senza specificare da dove abbia desunto essersi trattato di agire volto a procuraredanno ai creditori o un ingiusto profitto a sé o altri e finendo per rendereindistinguibile la fattispecie fraudolenta dalla bancarotta documentale semplice.È vero che, come detto, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore,per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancataistituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture,a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massafallimentare un immobile […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dallanorma incriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata; cosìpure, analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, inmotivazione, ha valorizzato all’uopo il «consapevole protrarsi del comportamentoomissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanzadelle scritture», sempre nell’ambito di una ingentissima esposizione debitoria).Ma è vero anche che, nella specie, nulla si sa dell’entità della dettaesposizione e, dunque, dell’eventuale concreto interesse a porre in essere lacondotta de qua.La sentenza d’appello, invero, si limita ad evidenziare quanto segue: “Conriferimento al primo motivo non può darsi rilievo alla generica negazione diconsapevolezza in capo all’imputato, al momento dell’acquisto del capitale socialee dell’assunzione del ruolo di amministratore unico con l’espressa presa visione eaccettazione della contabilità e della situazione aziendale esistente. Il ruoloformalmente assunto nella compagine societaria - in assenza tra l’altro diallegazioni e prove sull’eventuale amministrazione di fatto della società in capo adaltri soggetti - non consente di dubitare ragionevolmente della sussistenza dellacondotta ascritta né dell’elemento soggettivo. A tal fine, in assenza di tesi difensivealternative suffragate da offerte probatorie, è pienamente comprovante in séquanto emerso dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, Avv. [OSCURATO:PERSONA],riportate a pag. 2 dell’impugnata sentenza, cui si rinvia. La condotta dell’imputato- che si è costantemente sottratto alla doverosa collaborazione con il curatorefallimentare, senza rendere alcun chiarimento né giustificazione per la mancatapresentazione delle scritture e della documentazione contabile - è sufficiente arendere non ragionevolmente dubitabile il dolo richiesto dalla norma penale”.La sentenza di primo grado ha, a sua volta, evidenziato che dette scritturefossero in possesso dell'imputato: “Non a caso, nell’atto di cessione della quotadatato 30.01.2014 (allegato alla relazione ex art. 33 1. fall. in atti) si dàespressamente atto della contestuale presa visione e ricezione da parte delcessionario [OSCURATO:PERSONA] di tutte le scritture contabili e dei bilanci depositatidalla società, nonché dell’accettazione da parte di quest'ultimo della situazionecontabile esistente a quella data”.Ma tanto non è sufficiente – in assenza di un quadro che chiarisca l’ambitoin cui il fatto si colloca, e in primo luogo l’entità del passivo ovvero lacontemporanea sussistenza di condotte depauperative (come evidenziato neiprecedenti sopra richiamati) – a far desumere il menzionato dolo specifico, ovverola precisa volontà dell'imputato di ingannare il ceto creditorio o di procurare a séo altri un ingiusto profitto, e a distinguere la bancarotta fraudolenta documentaleda quella semplice (il cui elemento oggettivo è integrato analogamente dalla meraomessa tenuta delle scritture contabili).3. Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è comedetto, assorbito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di Catania.Così è deciso, 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]