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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 01510/2023

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SENTENZA suiricorsi iscritt i al n. 5 778 / 201 3 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliatain Roma alla via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] popolare [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 97/15/12 della C ommissione Tributaria Regionale del Veneto – sezione distaccata di Verona , depositata in data 9/7/2012, non notificata; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 2 3 novembre 2022 , tenutasi in presenza su istanza del [OSCURATO:PERSONA] popolare [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] popolare; [OSCURATO:PERSONA] data 22 ottobre 2009, il [OSCURATO:PERSONA] popolare [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il [OSCURATO:PERSONA] popolare”) ricevettela notificazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate (Ufficio di Verona 2), della comunicazione prot. n. 2009/83069, recante la contestazione di alcune irregolarità relative alla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] SC/2007, presentata dalla società per l’anno 2006.

In particolare, la pretesa tributaria si riferiva alla mancata applicazione, nella determinazione dell’IRAP relati va all’anno 2006, della maggiorazione dell’aliquota dell’imposta “per effetto delle disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997”.

La società avrebbe applicato l’aliquota ordinaria del 4,25% sulle basi imponibili IRAP relative alla Regione Veneto ed alla Regione Toscana, in luogo di quelle del 5,25% e del 4,40% rispettivamente stabilite dalle predette regioniper l’anno d’imposta in questione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate contestò al [OSCURATO:PERSONA] popolare l’omesso/tardivo versamento di un acconto/versamento periodico per l’importo di euro 39.138,84.

L’Agenzia delle Entrate rinunciò a quest’ultima pretesa, dopo le spiegazioni rese dalla società contribuente, che aveva compensato con un credito l’indicato debito.

In data 12 maggio 2010 fu notificata al [OSCURATO:PERSONA] popolare la cartella di pagamento n. 12220100009132172, recante il ruolo n. 2010/37, avverso la quale esso propose ricorso dinanzi alla CTPdi Verona, che lo rigettò, ritenendo, per quel che in questa sede ancora interessa, che la Regione Veneto avesse applicato la maggiorazione IRAP destinando il maggior gettito alla copertura del disavanzo di gestione del settore sanitario.

Tuttavia, la CTP accolse il motivo subordinato dichiarando illegittime le sanzioni irrogate per obiettiva incertezza della normativa applicabile.

La sentenza fu appellata sia dal [OSCURATO:PERSONA] popolare che dall’Agenzia delle Entrate.

La CTR del Veneto, per quel che in questa sede ancora interessa, confermò la sentenza di primo grado sia con riferimento alla maggiorazione dell’IRAP che il [OSCURATO:PERSONA] popolare avrebbe dovuto versare alla Regione Veneto, sia con riferimento all’esonero dalle sanzioni per l’obiettiva incertezza della normativa applicabile.

Avverso la sentenza d’appello il [OSCURATO:PERSONA] popolare ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate, che ha proposto anche un autonomo ricorso, articolato in un solo motivo,avverso la stessa sentenza , cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] popolare con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] popolare [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto Innanzitutto, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., occorre riunire i due ricorsi autonomi per la trattazione in simultaneus processus. 1.Con il primo motivo del suo ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, il [OSCURATO:PERSONA] popolare censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che l’azione impositiva dell’Ufficio sarebbe stata esercitata a mezzo di uno strumento giuridico “improprio”, cioè con la procedura di controllo automatizzato della dichiarazione, ai sensi dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, anziché con la ordinaria procedura di accertamento.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] popolare, la procedura di controllo automatizzato avrebbe carattere eccezionale, potendo essa essere applicata solo quando, sulla base dei dati desumibili direttamente dalla dichiarazione, emerga che il contribuente abbia commesso un mero errore di calcolo, ovvero quando l’imposta, correttamente dichiarata e determinata, non sia stata successivamente versata.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto già occasione di spiegare che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, conferisce all'ufficio finanziario il potere di rettificare gli errori commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, al fine della liquidazione dell'imposta effettivamente dovuta, purché tale rettifica avvenga sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati”(Sez.

T . , n. 10340/2007).

In particolare, “il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell'art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l'errore sia rilevabile "ictu oculi" a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall'Amministrazione anche a vantaggio del contribuente.

Allorché sia, invece, necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile, occorrendo un atto d'accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall'Amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere” ( Sez.

T . , n. 21349 del 30/11/2012 ) .

E’ anche vero , tuttavia, che nel caso di specie la cartella di pagamento non si è fondata su una particolare interpretazione di una norma di legge, operazione che di per sé è in genere foriera di esiti controvertibili; bensì sulla constatazione dell’inesistenza di una norma di legge della Regione Venetoche, per il periodo d’imposta in questione, derogasse alla sospensione, prevista dalle leggi statali nn. 289/2002, 350/2003, 311/2004 (rispettivamente, finanziaria per il 2003, finanziaria per il 2004 e finanziaria per il 2005), dell’applicazione della maggiorazione IRAP. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., del combinato disposto degli artt. 1, comma 175, della legge n. 311/2004, e 23 della legge regionale del Veneto n. 9/2005, in relazione agli artt. 117 e 119 Cost. ” , il [OSCURATO:PERSONA] popolare censura la sentenza impugnata, sostenendo che la legge n. 9/2005 della Regione Veneto, di deroga al regime di sospensione dell’applicazione della maggiorazione dell’IRAP da parte delle Regioni, discendente dalle leggi finanziarieper il 2005 (L. n. 311 del 2004) ed i l 2006 (L. n. 266 del 2005), non potrebbe applicarsi in assenza delpresupposto previsto dal legislatore statale, individuabile nel comprovato “dissesto del servizio sanitario”reso nella Regione.

Nello sviluppo del motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] popolare solleva anche la questione di legittimità costituzionale della citata legge della Regione Venetonella misura in cui avesse consentito di derogare al regime di sospensione statale della maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP in assenza di una condizione di vero e proprio dissesto del servizio sanitario reso dalla Regione.

2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

In particolare, la fondatezza del motivo deriva dal fatto che manca una specifica disposizione di legge regionale che deroghi, per l’anno d’imposta 2006, al regime di sospensione dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota IRAP disposto dalla legge statale (cfr., ex coeteris, Sez.

T., n. 30331/2021).

Tuttavia, si deve dare atto che, come già enunciato sin da Cass. n. 16479/2021, “a seguito della sospensione dell’efficacia dell’aumento dell’aliquota IRAP per il 2002, per banche ed assicurazioni, di un punto percentuale, la stessa Corte ha ritenuto doversi applicare l’aliquota del 4,75% già prevista a livello nazionale per il 2002 dall’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, anziché l’aliquota ordinaria del 4,25%”. 2.La sentenza impugnata, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che provvederà a rideterminare il debito tributario del [OSCURATO:PERSONA] popolare applicando l’aliquota del 4,75%.

3. L’accoglimento del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] popolare determina l’assorbimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l’esonerodel [OSCURATO:PERSONA] popolare dall’applicazione delle sanzioni disposto dal giudice di appello per obiettiva incertezza della normativa.

4. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso.Rigetta il p rimo .

Assorbe il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA suiricorsi iscritt i al n. 5 778 / 201 3 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliatain Roma alla via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] popolare [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 97/15/12 della C ommissione Tributaria Regionale del Veneto – sezione distaccata di Verona , depositata in data 9/7/2012, non notificata; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 2 3 novembre 2022 , tenutasi in presenza su istanza del [OSCURATO:PERSONA] popolare [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] popolare; [OSCURATO:PERSONA] data 22 ottobre 2009, il [OSCURATO:PERSONA] popolare [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il [OSCURATO:PERSONA] popolare”) ricevettela notificazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate (Ufficio di Verona 2), della comunicazione prot. n. 2009/83069, recante la contestazione di alcune irregolarità relative alla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] SC/2007, presentata dalla società per l’anno 2006. In particolare, la pretesa tributaria si riferiva alla mancata applicazione, nella determinazione dell’IRAP relati va all’anno 2006, della maggiorazione dell’aliquota dell’imposta “per effetto delle disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997”. La società avrebbe applicato l’aliquota ordinaria del 4,25% sulle basi imponibili IRAP relative alla Regione Veneto ed alla Regione Toscana, in luogo di quelle del 5,25% e del 4,40% rispettivamente stabilite dalle predette regioniper l’anno d’imposta in questione. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate contestò al [OSCURATO:PERSONA] popolare l’omesso/tardivo versamento di un acconto/versamento periodico per l’importo di euro 39.138,84. L’Agenzia delle Entrate rinunciò a quest’ultima pretesa, dopo le spiegazioni rese dalla società contribuente, che aveva compensato con un credito l’indicato debito. In data 12 maggio 2010 fu notificata al [OSCURATO:PERSONA] popolare la cartella di pagamento n. 12220100009132172, recante il ruolo n. 2010/37, avverso la quale esso propose ricorso dinanzi alla CTPdi Verona, che lo rigettò, ritenendo, per quel che in questa sede ancora interessa, che la Regione Veneto avesse applicato la maggiorazione IRAP destinando il maggior gettito alla copertura del disavanzo di gestione del settore sanitario. Tuttavia, la CTP accolse il motivo subordinato dichiarando illegittime le sanzioni irrogate per obiettiva incertezza della normativa applicabile. La sentenza fu appellata sia dal [OSCURATO:PERSONA] popolare che dall’Agenzia delle Entrate. La CTR del Veneto, per quel che in questa sede ancora interessa, confermò la sentenza di primo grado sia con riferimento alla maggiorazione dell’IRAP che il [OSCURATO:PERSONA] popolare avrebbe dovuto versare alla Regione Veneto, sia con riferimento all’esonero dalle sanzioni per l’obiettiva incertezza della normativa applicabile. Avverso la sentenza d’appello il [OSCURATO:PERSONA] popolare ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate, che ha proposto anche un autonomo ricorso, articolato in un solo motivo,avverso la stessa sentenza , cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] popolare con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] popolare [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. Diritto Innanzitutto, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., occorre riunire i due ricorsi autonomi per la trattazione in simultaneus processus. 1.Con il primo motivo del suo ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, il [OSCURATO:PERSONA] popolare censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che l’azione impositiva dell’Ufficio sarebbe stata esercitata a mezzo di uno strumento giuridico “improprio”, cioè con la procedura di controllo automatizzato della dichiarazione, ai sensi dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, anziché con la ordinaria procedura di accertamento. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] popolare, la procedura di controllo automatizzato avrebbe carattere eccezionale, potendo essa essere applicata solo quando, sulla base dei dati desumibili direttamente dalla dichiarazione, emerga che il contribuente abbia commesso un mero errore di calcolo, ovvero quando l’imposta, correttamente dichiarata e determinata, non sia stata successivamente versata. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto già occasione di spiegare che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, conferisce all'ufficio finanziario il potere di rettificare gli errori commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, al fine della liquidazione dell'imposta effettivamente dovuta, purché tale rettifica avvenga sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati”(Sez. T . , n. 10340/2007). In particolare, “il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell'art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l'errore sia rilevabile "ictu oculi" a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall'Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile, occorrendo un atto d'accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall'Amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere” ( Sez. T . , n. 21349 del 30/11/2012 ) . E’ anche vero , tuttavia, che nel caso di specie la cartella di pagamento non si è fondata su una particolare interpretazione di una norma di legge, operazione che di per sé è in genere foriera di esiti controvertibili; bensì sulla constatazione dell’inesistenza di una norma di legge della Regione Venetoche, per il periodo d’imposta in questione, derogasse alla sospensione, prevista dalle leggi statali nn. 289/2002, 350/2003, 311/2004 (rispettivamente, finanziaria per il 2003, finanziaria per il 2004 e finanziaria per il 2005), dell’applicazione della maggiorazione IRAP. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., del combinato disposto degli artt. 1, comma 175, della legge n. 311/2004, e 23 della legge regionale del Veneto n. 9/2005, in relazione agli artt. 117 e 119 Cost. ” , il [OSCURATO:PERSONA] popolare censura la sentenza impugnata, sostenendo che la legge n. 9/2005 della Regione Veneto, di deroga al regime di sospensione dell’applicazione della maggiorazione dell’IRAP da parte delle Regioni, discendente dalle leggi finanziarieper il 2005 (L. n. 311 del 2004) ed i l 2006 (L. n. 266 del 2005), non potrebbe applicarsi in assenza delpresupposto previsto dal legislatore statale, individuabile nel comprovato “dissesto del servizio sanitario”reso nella Regione. Nello sviluppo del motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] popolare solleva anche la questione di legittimità costituzionale della citata legge della Regione Venetonella misura in cui avesse consentito di derogare al regime di sospensione statale della maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP in assenza di una condizione di vero e proprio dissesto del servizio sanitario reso dalla Regione. 2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. In particolare, la fondatezza del motivo deriva dal fatto che manca una specifica disposizione di legge regionale che deroghi, per l’anno d’imposta 2006, al regime di sospensione dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota IRAP disposto dalla legge statale (cfr., ex coeteris, Sez. T., n. 30331/2021). Tuttavia, si deve dare atto che, come già enunciato sin da Cass. n. 16479/2021, “a seguito della sospensione dell’efficacia dell’aumento dell’aliquota IRAP per il 2002, per banche ed assicurazioni, di un punto percentuale, la stessa Corte ha ritenuto doversi applicare l’aliquota del 4,75% già prevista a livello nazionale per il 2002 dall’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, anziché l’aliquota ordinaria del 4,25%”. 2.La sentenza impugnata, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che provvederà a rideterminare il debito tributario del [OSCURATO:PERSONA] popolare applicando l’aliquota del 4,75%. 3. L’accoglimento del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] popolare determina l’assorbimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l’esonerodel [OSCURATO:PERSONA] popolare dall’applicazione delle sanzioni disposto dal giudice di appello per obiettiva incertezza della normativa. 4. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso.Rigetta il p rimo . Assorbe il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anch
Sentenza Cassazione n. 01510/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris