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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07778/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli in data 16 dicembre 2011 che condannava l'istante alla pena di anni 5 di reclusione, per i reati di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed agli artt. 56, 629 cod. pen., aggravato quest'ultimo dall'art. 7 L. 203/91, commessi in [OSCURATO:PERSONA] nel periodo luglio-novembre 2010; 2) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10 luglio 2019, di condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt.629 cod. pen., e 7 L. 203/91, commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal luglio 2009.

In sede di determinazione della pena complessiva, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave la violazione di cui alla seconda sentenza sub 2) che aveva determinato la pena nella misura di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 1600,00 di multa.

L'ordinanza impugnata ha così quantificato la pena finale di anni 7, mesi 8 di reclusione ed euro 1600,00 di multa, previo aumento, a titolo di continuazione per i reati contestati con la sentenza sub 1), di anni 2 e mesi 4 di reclusione (così calcolato: pena anni 3 di reclusione per il reato ex art. 416-bis cod. pen., aumentata di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. - aumento quest'ultimo disposto nella medesima misura della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 16 dicembre 2011- ridotta per il rito).

2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, adducendo quale unico motivo di doglianza violazione di legge degli artt. 81, 132, 133 c.p., e 125 c.p.p. nonché vizio di motivazione.

Innanzitutto, il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Napoli ha determinato gli aumenti di pena per il reato satellite di cui all'art. 416-bis cod. pen., in modo non conforme ai criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché all'aumento già determinato dal giudice della cognizione.

La difesa del condannato censura l'eccessiva entità dell'aumento applicato a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenuto congruo dal giudice dell'esecuzione sulla scorta di una prognosi di pericolosità sociale del predetto, pericolosità desunta proprio dalla intervenuta condanna per il reato di cui trattasi.

Ed, invero, evidenzia la difesa del condannato che la pena inflitta dalla Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Napoli del 16.12.2011, è di anni 4 di reclusione e non 5 (come erroneamente riportato nell'ordinanza impugnata), così determinata a seguito della concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti con applicazione del minimo della pena.

Ciò, a dimostrazione di una valutazione di minor disvalore del reato associativo da parte del giudice della cognizione, e, conseguentemente, della irragionevolezza del giudizio di spiccata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], desunta esclusivamente dalla commissione del fatto contestato.

Infine, si rileva che il giudice dell'esecuzione, dopo aver correttamente individuato la pena più elevata in concreto in quella di anni 5 e mesi 4 di reclusione irrogata con la sentenza sub 2), all'esito di giudizio abbreviato, ha applicato tale pena base già ridotta per il rito, sulla quale ha poi operato gli aumenti in continuazione per i reati satellite di cui alla sentenza sub 1).

Osserva il ricorrente che la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto partire dalla pena base prima della diminuzione del rito e poi una volta calcolati gli aumenti ritenuti congrui per i reati satellite giudicati dalla sentenza sub 1), operare la riduzione del terzo per il rito sulla pena complessiva applicata in continuazione, in linea con quanto disposto dalle Sezioni Unite (con sentenza del 26 luglio 2018 n. 35852, Cesarano). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, nei sensi che seguono.

1.1. Quanto alle censure formulate con riferimento all'eccessiva entità dell'aumento di pena applicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto della sentenza sub 1), deve osservarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), il giudice, nella determinazione della pena, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, sulla quale calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite.

L'ordinanza impugnata, salvo che per la parte che si evidenzierà, appare aver fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in punto di motivazione degli aumenti in continuazione, laddove ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto congruo l'aumento apportato con riferimento al reato associativo, in quanto connotato da significativo disvalore, oltre che sintomatico di una evidente personale pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], e ha confermato l'aumento di mesi sei per il reato satellite di tentata estorsione, applicato già in sede di cognizione.

Tuttavia - ed è per questa parte che l'impugnazione si rivela dotata di fondamento - la Corte di appello, nell'operare gli aumenti in continuazione per i fatti di cui alla sentenza sub 1), ha erroneamente ritenuto che la pena inflitta dal giudice della cognizione per tali reati fosse quella di anni 5 di reclusione inflitta dalla sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 16 dicembre 2011, senza tenere conto della parziale riforma operata in appello dalla sentenza della medesima Corte del 26 settembre 2012, irrevocabile il 28 dicembre 2012, che ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione.

Orbene, appare evidente che l'errata individuazione della pena irrogata per i reati satellite oggetto della sentenza sub 1), in misura maggiore di quella definitiva inflitta dal giudice d'appello, non può che riverberare effetti sul giudizio di congruità degli aumenti in continuazione, che necessitano pertanto di una nuova valutazione alla luce della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.

1.2. Atteso che tutte le pronunzie accertative dei reati posti in continuazione sono state emesse all'esito di giudizi a prova contratta, non si ritiene superfluo evidenziare il metodo che, considerata la natura delle pene irrogate con le pronunzie stesse, si profila coerente seguire per evitare eventuali errori di computo dipendenti dal riferimento in modo indistinto alle pene irrogate dai giudici della cognizione al lordo o al netto della riduzione stabilita dall'art. 442 cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha correttamente individuato il reato più grave in quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2019, che ha condannato il ricorrente per il reato di estorsione aggravata, ma poi, anche per l'aporia emersa in tema di individuazione della pena sentenza sub 1, non si profila aver esposto con compiutezza l'articolazione della nuova commisurazione sanzionatoria.

Posto che, come si è visto, i reati per i quali ha riconosciuto il vincolo della continuazione sono stati oggetto di condanne emesse all'esito di giudizi abbreviati, nulla avrebbe impedito di fare applicazione dell'indicazione giurisprudenziale per il quale "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato" (Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010 Rv. 247616; Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838, quest'ultima anche per l'utile precisazione - operata con richiamo di Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto - che pure il modus procedendi comportante la diversa scelta aritmetica di detrarre, a monte e in modo espresso, la frazione stabilita dall'art. 442 cod. proc. pen. alla pena base e a tutti gli aumenti conduce allo stesso risultato; quel che deve risultare, in modo chiaro e indiscutibile, è che la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. sia stata rettamente ed esattamente applicata a tutte le entità sanzionatorie scaturite dai giudizi definiti in cognizione con il rito abbreviata).

2. Il vizio rilevato impone l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - al nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli in data 16 dicembre 2011 che condannava l'istante alla pena di anni 5 di reclusione, per i reati di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed agli artt. 56, 629 cod. pen., aggravato quest'ultimo dall'art. 7 L. 203/91, commessi in [OSCURATO:PERSONA] nel periodo luglio-novembre 2010; 2) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10 luglio 2019, di condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt.629 cod. pen., e 7 L. 203/91, commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal luglio 2009. In sede di determinazione della pena complessiva, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave la violazione di cui alla seconda sentenza sub 2) che aveva determinato la pena nella misura di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 1600,00 di multa. L'ordinanza impugnata ha così quantificato la pena finale di anni 7, mesi 8 di reclusione ed euro 1600,00 di multa, previo aumento, a titolo di continuazione per i reati contestati con la sentenza sub 1), di anni 2 e mesi 4 di reclusione (così calcolato: pena anni 3 di reclusione per il reato ex art. 416-bis cod. pen., aumentata di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. - aumento quest'ultimo disposto nella medesima misura della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 16 dicembre 2011- ridotta per il rito). 2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, adducendo quale unico motivo di doglianza violazione di legge degli artt. 81, 132, 133 c.p., e 125 c.p.p. nonché vizio di motivazione. Innanzitutto, il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Napoli ha determinato gli aumenti di pena per il reato satellite di cui all'art. 416-bis cod. pen., in modo non conforme ai criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché all'aumento già determinato dal giudice della cognizione. La difesa del condannato censura l'eccessiva entità dell'aumento applicato a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenuto congruo dal giudice dell'esecuzione sulla scorta di una prognosi di pericolosità sociale del predetto, pericolosità desunta proprio dalla intervenuta condanna per il reato di cui trattasi. Ed, invero, evidenzia la difesa del condannato che la pena inflitta dalla Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Napoli del 16.12.2011, è di anni 4 di reclusione e non 5 (come erroneamente riportato nell'ordinanza impugnata), così determinata a seguito della concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti con applicazione del minimo della pena. Ciò, a dimostrazione di una valutazione di minor disvalore del reato associativo da parte del giudice della cognizione, e, conseguentemente, della irragionevolezza del giudizio di spiccata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], desunta esclusivamente dalla commissione del fatto contestato. Infine, si rileva che il giudice dell'esecuzione, dopo aver correttamente individuato la pena più elevata in concreto in quella di anni 5 e mesi 4 di reclusione irrogata con la sentenza sub 2), all'esito di giudizio abbreviato, ha applicato tale pena base già ridotta per il rito, sulla quale ha poi operato gli aumenti in continuazione per i reati satellite di cui alla sentenza sub 1). Osserva il ricorrente che la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto partire dalla pena base prima della diminuzione del rito e poi una volta calcolati gli aumenti ritenuti congrui per i reati satellite giudicati dalla sentenza sub 1), operare la riduzione del terzo per il rito sulla pena complessiva applicata in continuazione, in linea con quanto disposto dalle Sezioni Unite (con sentenza del 26 luglio 2018 n. 35852, Cesarano). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, nei sensi che seguono. 1.1. Quanto alle censure formulate con riferimento all'eccessiva entità dell'aumento di pena applicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto della sentenza sub 1), deve osservarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), il giudice, nella determinazione della pena, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, sulla quale calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. L'ordinanza impugnata, salvo che per la parte che si evidenzierà, appare aver fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in punto di motivazione degli aumenti in continuazione, laddove ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto congruo l'aumento apportato con riferimento al reato associativo, in quanto connotato da significativo disvalore, oltre che sintomatico di una evidente personale pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], e ha confermato l'aumento di mesi sei per il reato satellite di tentata estorsione, applicato già in sede di cognizione. Tuttavia - ed è per questa parte che l'impugnazione si rivela dotata di fondamento - la Corte di appello, nell'operare gli aumenti in continuazione per i fatti di cui alla sentenza sub 1), ha erroneamente ritenuto che la pena inflitta dal giudice della cognizione per tali reati fosse quella di anni 5 di reclusione inflitta dalla sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 16 dicembre 2011, senza tenere conto della parziale riforma operata in appello dalla sentenza della medesima Corte del 26 settembre 2012, irrevocabile il 28 dicembre 2012, che ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione. Orbene, appare evidente che l'errata individuazione della pena irrogata per i reati satellite oggetto della sentenza sub 1), in misura maggiore di quella definitiva inflitta dal giudice d'appello, non può che riverberare effetti sul giudizio di congruità degli aumenti in continuazione, che necessitano pertanto di una nuova valutazione alla luce della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio. 1.2. Atteso che tutte le pronunzie accertative dei reati posti in continuazione sono state emesse all'esito di giudizi a prova contratta, non si ritiene superfluo evidenziare il metodo che, considerata la natura delle pene irrogate con le pronunzie stesse, si profila coerente seguire per evitare eventuali errori di computo dipendenti dal riferimento in modo indistinto alle pene irrogate dai giudici della cognizione al lordo o al netto della riduzione stabilita dall'art. 442 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha correttamente individuato il reato più grave in quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2019, che ha condannato il ricorrente per il reato di estorsione aggravata, ma poi, anche per l'aporia emersa in tema di individuazione della pena sentenza sub 1, non si profila aver esposto con compiutezza l'articolazione della nuova commisurazione sanzionatoria. Posto che, come si è visto, i reati per i quali ha riconosciuto il vincolo della continuazione sono stati oggetto di condanne emesse all'esito di giudizi abbreviati, nulla avrebbe impedito di fare applicazione dell'indicazione giurisprudenziale per il quale "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato" (Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010 Rv. 247616; Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838, quest'ultima anche per l'utile precisazione - operata con richiamo di Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto - che pure il modus procedendi comportante la diversa scelta aritmetica di detrarre, a monte e in modo espresso, la frazione stabilita dall'art. 442 cod. proc. pen. alla pena base e a tutti gli aumenti conduce allo stesso risultato; quel che deve risultare, in modo chiaro e indiscutibile, è che la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. sia stata rettamente ed esattamente applicata a tutte le entità sanzionatorie scaturite dai giudizi definiti in cognizione con il rito abbreviata). 2. Il vizio rilevato impone l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - al nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punt
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