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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 51724/2023

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seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma il 20 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro contestati e ha rideterminato la pena iprevio riconoscimento in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche.

Avverso detta sentenza propongono ricorso i due imputati, con atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo vizio di motivazione poiché la Corte non ha provveduto a formulare adeguata motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza.

I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti.

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01).

Nel caso in esame i ricorrenti si limitano a denunziare carenza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, ma hanno rinunziato ai motivi di appello e aderito all'accordo con il pubblico ministero.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]+ Tfni [OSCURATO:PERSONA].E 29 D i C.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma il 20 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro contestati e ha rideterminato la pena iprevio riconoscimento in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche. Avverso detta sentenza propongono ricorso i due imputati, con atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo vizio di motivazione poiché la Corte non ha provveduto a formulare adeguata motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01). Nel caso in esame i ricorrenti si limitano a denunziare carenza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, ma hanno rinunziato ai motivi di appello e aderito all'accordo con il pubblico ministero. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]+ Tfni [OSCURATO:PERSONA].E 29 D i C.