CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 1961
Cassazione n. 32339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1961 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 e 469 cod. pen., per aver truffato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla regolare registrazione di due contratti di locazione, apponendo le impronte contraffatte dell'Agenzia delle Entrate e facendosi corrispondere la somma di C 799,00. 2. Propone ricorso il Lucioli, con atto sottoscritto dal difensore e articolato nei seguenti tre motivi. 2.1. Con il primo si denunzia violazione di legge e correlati vizi di motivazione, sostenendo che non vi sarebbe alcuna truffa, in quanto l'intermediazione immobiliare è avvenuta e la somma ne costituiva il compenso. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta il diniego della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.3. Il terzo motivo afferisce al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In via generale, va detto che tutti i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 2. Le doglianze proposte con il primo motivo sollecitano una rivalutazione di merito, preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare alcun vizio la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali. In particolare, con le censure proposte il ricorrente lamenta una valutazione asseritamente sbagliata delle dichiarazioni della persona offesa e della natura truffaldina della condotta. La Corte territoriale ha invece correttamente evidenziato come la falsificazione dei timbri dell'Agenzia delle Entrate, attestanti la registrazione dei due contratti di locazione, mai avvenuta, abbia consentito all'imputato di riscuotere la provvigione dell'intermediazione nella stipula dei contratti risultati invalidi (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Va, peraltro, considerato che, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio„ attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va rammentato, infatti, che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Tushaj, Rv. 266590). La Corte di appello ha formulato, con argomentazioni di merito esenti da vizi di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, una valutazione di non particolare tenuità dell'offesa, in ragione della tipologia di condotte perpetrate, delle sue modalità e del danno procurato (pag. 5 della sentenza). A fronte di tali congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni, le censure del ricorrente finiscono per sollecitare una non consentita rivalutazione del merito. Né il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. appare in contraddizione con il diniego della condizione di non punibilità, giacché i parametri di valutazione previsti dall'art. 131 bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura articolate e diverse (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione della suddetta circostanza attenuante sono prevalentemente collegati all'esiguità del danno. 4. Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, si rileva che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena base pari a 9 mesi di reclusione). Peraltro, è incontroverso che la graduazione della pena, anche in rela2:ione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) E', dunque, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nella specie il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.Infine, quanto alla dedotta violazione dell'art. 69 cod. pen., va rilevato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ila in favore della cassa delle ammende.