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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 1964

Cassazione n. 32308/2026

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to a CATANIA il 26/07/1964 avverso la sentenza del 19/02/2026 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9.10.1990 n. 309, per aver illecitamente detenuto, a fini di cessione a terzi, presso la propria abitazione, gr. 5,30 lordi di cocaina e gr. 13,02 lordi di crack.

2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo — ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 — che il trattamento sanzionatorio non sarebbe commisurato alla personalità del reo e alle connotazioni del fatto, avendo il decidente omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione della vetustà dei precedenti (1991, 1992 e 2012), della condotta processuale collaborativa, delle pregiudizievoli condizioni economiche poste all'origine della condotta, del ridotto quantitativo e della rudimentalità dell'attività illecita.

3. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

A far tempo da tale ultima data — successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, I. 23.6.2017 n. 103) — il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Il motivo dedotto — attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena — non rientra dunque tra quelli tassativamente consentiti.

L'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto, sul punto, ai soli casi di illegalità della pena.

Va ricordato che, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento — come nella specie — all'applicazione delle circostanze, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuataverifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla

I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).

Va chiarito, infine, che per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).

Nel caso di specie, la pena — anni uno di reclusione ed euro 1.200 di multa, previa esclusione della recidiva, muovendo da una pena base di anni 1 e mesi 6 ed euro 1.800 di multa, ridotta per il rito — è pienamente conforme ai limiti edittali dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e corrisponde esattamente ai termini dell'accordo liberamente raggiunto dalle parti e ratificato dal giudice, previa verifica del corretto inquadramento giuridico del fatto.

Nessuna illegalità è dunque predicabile, risolvendosi le doglianze del ricorrente in una inammissibile sollecitazione a una rivalutazione del merito della commisurazione sanzionatoria, rispetto a una pena da lui stesso proposta.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CATANIA il 26/07/1964 avverso la sentenza del 19/02/2026 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9.10.1990 n. 309, per aver illecitamente detenuto, a fini di cessione a terzi, presso la propria abitazione, gr. 5,30 lordi di cocaina e gr. 13,02 lordi di crack. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo — ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 — che il trattamento sanzionatorio non sarebbe commisurato alla personalità del reo e alle connotazioni del fatto, avendo il decidente omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione della vetustà dei precedenti (1991, 1992 e 2012), della condotta processuale collaborativa, delle pregiudizievoli condizioni economiche poste all'origine della condotta, del ridotto quantitativo e della rudimentalità dell'attività illecita. 3. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. A far tempo da tale ultima data — successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, I. 23.6.2017 n. 103) — il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Il motivo dedotto — attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena — non rientra dunque tra quelli tassativamente consentiti. L'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto, sul punto, ai soli casi di illegalità della pena. Va ricordato che, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento — come nella specie — all'applicazione delle circostanze, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuataverifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146). Va chiarito, infine, che per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). Nel caso di specie, la pena — anni uno di reclusione ed euro 1.200 di multa, previa esclusione della recidiva, muovendo da una pena base di anni 1 e mesi 6 ed euro 1.800 di multa, ridotta per il rito — è pienamente conforme ai limiti edittali dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e corrisponde esattamente ai termini dell'accordo liberamente raggiunto dalle parti e ratificato dal giudice, previa verifica del corretto inquadramento giuridico del fatto. Nessuna illegalità è dunque predicabile, risolvendosi le doglianze del ricorrente in una inammissibile sollecitazione a una rivalutazione del merito della commisurazione sanzionatoria, rispetto a una pena da lui stesso proposta. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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