CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 25516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25544/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iglio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso da s é medesimo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Benevento n. 2225/2019 depositata il15/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 15.4.2021, dichiarò inammissibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Moiano nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale rilevò che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 4.4.2019, l’atto di citazione in opposizione era stato notificato tempestivamente il 4.4.2019 ma era stato tardivamente depositatoil 17.5.2019. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Moiano sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso PozzoRoberto. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso. In prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. 150/2011, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto sarebbe erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui l'opposizione, qualora proposta con citazione, sia da reputare tardiva, se depositata in cancelleria oltre il termine di cui all'art.641 c.p.c., atteso che il d . l gs . 150/2011, art. 4 , collega all'eventuale errore nella scelta del rito la sola conseguenza della pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, "giacché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento". Il motivo è fondato. Va data continuità al principio affermato da questa Corte, secondo cui l’opposizione avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. e dell’art. 14 del d . l gs . 150/2011 , è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell’art.4, comma 5 del d.lgs. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del d.lgs.150/2011, art. 4 comma 1 (Cass. 24069/2019; Cass.,Sez. II, 28199/2020). Nel caso di specie, lo stesso Tribunale nel provvedimento impugnato ha dato atto che solo il deposito della citazione in opposizione è stato tardivamente effettuato rispetto al termine previsto per l'opposizione, mentre tale termine risultava essere stato rispettato in relazione al diverso momento della notifica. Il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 4.4.2019, l’atto di citazione in opposizione era stato notificato tempestivamente il 4.4.2019,ma era stato tardivamente depositato il 17.5.2019. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 758 del 2022), nel risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sull’applicazione della previsione di cui al d.lgs. 150/2011, art. 14, comma 5, hannosottolineato che, come emerge dalla Relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo n. 150 del 2011, il legislatore delegato si è mosso nella direzione di "ridurre al minimo l'ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall’art. 111 Cost . ". Ne deriva che il potenziale consolidamento del rito erroneamente seguito (in conseguenza dell'errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo) trova la sua disciplina nella disposizione del comma 5, la quale sancisce espressamente che "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento". Ciò comporta che la domanda giudiziale avanzata in forma non corretta (citazione anziché ricorso e viceversa) produce i suoi effetti propri, da valutare secondo il modello concretamente seguito, seppur difforme da quello legale, ferme restando "le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento" (art. 4, comma 5). Le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato il carattere innovativo dell'art. 4, comma 5, che ha ammesso una sanatoria piena degli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta (secondo il rito erroneo concretamente applicato) e, quindi, ha escluso che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo possa riflettersi sulla tempestività dell'opposizione stessa, tranne quando si siano maturate decadenze e preclusioni (che "restano ferme") secondo le norme seguite precedentemente. La ratio dell'art. 4, comma 5, consiste, in fatti, nell'esigenza "di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo": ne consegue che le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati secondo il rito (erroneo) concretamente applicato sino ad allora, e non in base al diverso rito che avrebbe dovuto essere invece seguito, senza possibilità di applicare a ritroso preclusioni riconducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del procedimento. All'atto introduttivo, ancorché erroneamente individuato, va assegnata la utile e proficua produzione degli effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l'ordinanza di mutamento del rito ad un evento successivo, valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex post sulla domanda, o a convalidarne gli effetti (già realizzatisi), o ad impedire "le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento". Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo. Va quindi dato seguito al principio secondo cui “nei procedimenti "semplificati" disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 4 - è co rrettamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass., Sez. Un., n. 758 del 2022; conf., Cass., Sez. VI, n. 5659 del 2022). Il ricorso va pertanto accolto. L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Beneven