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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 agosto 1963

Cassazione n. 32892/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1963 avverso la sentenza del 21/02/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Cremona il 21 febbraio 2019 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione all'accusa di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 29 settembre 2017, in ora notturna, provocando un incidente stradale; per quanto in questa sede rileva, il Giudice ha disposto la sospensione della patente di guida per otto mesi.

2. Ricorre per la cessazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 186, comma 2, lett. b, e commi 2-bis e 2-sexies, del d.

Igs. n. 285 del 1992) in ragione della ritenuta determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria in misura illegale per difetto, avendo trascurando che, essendo stata contestata all'imputato ed essendo stata rìconosciuta l'aggravante di cui al comma 2-bis della citata disposizione, opera il raddoppio, sicché la sospensione della patente non può avere durata inferiore ad un anno (sei mesi moltiplicato due).

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con diretta rideterminazione nel minimo (cioè un anno) da parte della S.C., richiamando al riguardo il precedente di Sez. 4, n. 27989 del 03/07/2012, P.G. in proc.

Rossi, Rv. 253590.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 26 aprile 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida.

4. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato con memoria del 14 giugno 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.In effetti, essendo stata riconosciuta l'aggravante della causazione di incidente stradale, la durata della sospensione della patente doveva necessariamente essere raddoppiata rispetto al minimo di sei mesi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada. 3.In applicazione dell'art. 620, lett.

I), cod., proc. pen. risulta superfluo il rinvio potendo provvedere direttamente la Corte di cassazione, portando la durata della sanzione (da otto mesi) ad un anno, pari al doppio della durata minima, in applicazione del - condivisibile - principio di diritto puntualizzato da Sez. 4, n. 27989 del 034/07/2012, P.G. in proc.

Rossi, Rv. 253590, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue di diritto, in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si versa in ipotesi di errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo che concerne l'applicazione di detta sanzione e rideterminando quest'ultima nel minimo edittale di anni uno» (nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, P.G. in proc.

Lamaj, Rv. 229466)

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che va rideterminata come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospénsione della patente di guida che determ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1963 avverso la sentenza del 21/02/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Cremona il 21 febbraio 2019 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione all'accusa di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 29 settembre 2017, in ora notturna, provocando un incidente stradale; per quanto in questa sede rileva, il Giudice ha disposto la sospensione della patente di guida per otto mesi. 2. Ricorre per la cessazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 186, comma 2, lett. b, e commi 2-bis e 2-sexies, del d. Igs. n. 285 del 1992) in ragione della ritenuta determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria in misura illegale per difetto, avendo trascurando che, essendo stata contestata all'imputato ed essendo stata rìconosciuta l'aggravante di cui al comma 2-bis della citata disposizione, opera il raddoppio, sicché la sospensione della patente non può avere durata inferiore ad un anno (sei mesi moltiplicato due). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con diretta rideterminazione nel minimo (cioè un anno) da parte della S.C., richiamando al riguardo il precedente di Sez. 4, n. 27989 del 03/07/2012, P.G. in proc. Rossi, Rv. 253590. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 26 aprile 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. 4. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato con memoria del 14 giugno 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.In effetti, essendo stata riconosciuta l'aggravante della causazione di incidente stradale, la durata della sospensione della patente doveva necessariamente essere raddoppiata rispetto al minimo di sei mesi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada. 3.In applicazione dell'art. 620, lett. I), cod., proc. pen. risulta superfluo il rinvio potendo provvedere direttamente la Corte di cassazione, portando la durata della sanzione (da otto mesi) ad un anno, pari al doppio della durata minima, in applicazione del - condivisibile - principio di diritto puntualizzato da Sez. 4, n. 27989 del 034/07/2012, P.G. in proc. Rossi, Rv. 253590, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue di diritto, in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si versa in ipotesi di errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo che concerne l'applicazione di detta sanzione e rideterminando quest'ultima nel minimo edittale di anni uno» (nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, P.G. in proc. Lamaj, Rv. 229466) 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che va rideterminata come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospénsione della patente di guida che determ
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