CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.032,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'accertamento del principio attivo (primo motivo), violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermata responsabilità penale (secondo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e al giudizio di equivalenza delle circostanze; Reputato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha individuato il contenuto dell'involucro ceduto dall'imputato ad altra persona, tale [OSCURATO:PERSONA], in 15,4 gr. di sostanza stupefacente del tipo "[OSCURATO:PERSONA] 1" sulla base di specifico esame ed ha inoltre rilevato l'assenza in atti di elementi da cui inferire che detta sostanza, di quantitativo non esiguo, fosse priva di efficacia psicotropa; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la Corte ha correttamente ritenuto accertata la penale responsabilità dell'attuale ricorrente sulla base delle immagini del sistema di videosorveglianza, di quanto visto dall'appartenente alla polizia penitenziaria, e della perquisizione effettuata dagli agenti (il teste Fasano ha detto di aver visto l'intera scena e, segnatamente, il passaggio di un involucro dall'attuale ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], sulla cui persona è stato rinvenuto l'involucro contenente 15,4 gr. lordi di "[OSCURATO:PERSONA]"), e giudicando implausibile la giustificazione fornita dalla persona trovata in possesso della droga, la quale ha detto di aver raccolto per terra e tenuto con sé un involucro di cui ignorava il contenuto; Considerato che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto adeguato il giudizio di bilanciamento operato in primo grado tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata posto che il ricorrente ha due precedenti specifici - nel 1993 e nel 2001 - per violazione della disciplina in materia di stupefacenti, due condanne per estorsione, oltre ad una pronuncia di condanna nel 2013 per detenzione da armi da sparo, nonché la pregnanza dell'aggravante contestata (il fatto è stato commesso dall'imputato all'interno di un istituto penitenziario) e l'assenza di rielaborazione critica della condotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.MOFPOSITATA riN.0 “RIA —4 MAF 226 [OSCURATO:PERSONA]?: r.',c•