CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32387/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Civitavecchia il 13 febbraio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto accertato in Ladispoli in data anteriore e prossima al 29 aprile 2016. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, sia la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sia l'applicazione delle pene accessorie, sia il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo (peraltro in termini non specifici) di temi già adeguatamente trattati nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato sia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in ragione della pluralità degli anni di imposta cui si riferiscono le scritture contabili occultate e della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sia la non concedibilità delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, avuto riguardo ai precedenti penali dell'imputato, oltre che alla rilevante entità delle imposte evase, mentre, quanto alle pene accessorie, è sufficiente osservare che le stesse scaturiscono ex lege dalla condanna per il reato contestato (art. 12 del d. Igs. n. 74 del 2000). Ritenuto che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, è anch'esso manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, coincidendo la data di consumazione della condotta di occultamento delle scritture contabili con l'epoca dell'accertamento fiscale, completato il 29 aprile 2016, il relativo termine decennale matura il 29 aprile 2026. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giug