CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 02553/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 20/10/2023 dei GIP TRIBUNALE di TARANTOL:dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e l9.ttelsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] uf:fitoi difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avvero la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Taranto il 20.10.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e rimputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di °atteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. nen. Sicché; a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento„ l'eventuale omissione della motivazione sui punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; e più in generale non è deducibile il vizio di motivazione per illogicità o insufficienza della stessa: ed é quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero la insufficienza della motivazione resa con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. S. Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così